AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
31.2000.3
Data decisione, Autorità:
01.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2000.00003
ZA/sc
Lugano
1 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 7 gennaio
2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS della
Cassa cant. di compensazione Servizio
giuridico,
6501 Bellinzona 1 Caselle,
contro
__________,
rappr. da: St.leg. __________,
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La società
__________, con sede a __________, è stata costituita in data __________ 1994 e
iscritta a Registro di Commercio il __________ 1994 (cfr. doc. _, Inc.
__________).
Lo scopo
sociale consisteva nel commercio di prodotti alimentari come pure la
rappresentanza e la gestione di negozi.
è stato socio gerente con diritto di firma individuale dalla costituzione della
società fino al 19 giugno 1998 (cfr. doc. _, Inc. __________), mentre la
radiazione è stata pubblicata il 1° luglio 1998.
La società
__________è stata affiliata quale datrice di lavoro presso la Cassa cantonale
di compensazione a decorrere dal 1° marzo 1995 al 31 dicembre 1998.
Essendo la
società entrata in mora con il pagamento dei contributi, la Cassa l'ha
diffidata dal mese di marzo 1998 ed ha iniziato le procedure esecutive dal mese
di luglio 1998 (cfr. doc. _, Inc. __________).
Con decreto
__________ 1998 della Pretura del Distretto di __________, è stata dichiarata
l'apertura del fallimento della società ai sensi dell'art. 232 LEF (FUSC del 4
dicembre 1998).
La Cassa ha
insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ (UF) il proprio
credito di fr. 37'509.95 per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non
soluti dal 1997 al 1998, di cui fr. 2'303.95 per contributi su salari
rivendicati, dopo regolare controllo del datore di lavoro (doc. _, Inc.
__________).
La Cassa ha
ottenuto in data 21 dicembre 1999 un attestato di carenza beni a seguito di
fallimento per l'intero credito insinuato dalla Cassa (cfr. doc. _, Inc.
__________).
1.2. Costatato di
aver subito un danno, il 3 novembre 1999 la Cassa ha emesso nei confronti di
__________ una decisione ex art. 52 LAVS di fr. 35'206.-- relativa ai
contributi paritetici scoperti dal 1997 al 1998, per quest'ultimo anno fino al
mese di maggio (cfr. doc. _, Inc. __________).
1.3. Con
tempestiva opposizione del 26 novembre 1999 __________ o, per il tramite dello
Studio Legale __________, ha contestato che gli si possa attribuire una
qualsivoglia violazione intenzionale o grave negligenza per il danno subito
dalla Cassa. Egli ha contestato inoltre l'ammontare del danno in quanto da un
lato la somma determinante per il calcolo dei contributi sarebbe in realtà
nettamente inferiore rispetto a quanto emerge dagli estratti della Cassa e
dall'altro lato si sarebbe omesso di dedurre dal totale dei contributi e delle
spese per l'anno 1998 gli assegni famigliari anticipati (cfr. doc. _, Inc.
__________).
1.4. Con petizione
7 gennaio 2000 la Cassa ha postulato la condanna di __________ al risarcimento
di fr. 35'206.-- per gli oneri sociali scaduti e non liquidati dalla società
__________. Premettendo che la responsabilità di un socio gerente di una
società a garanzia limitata (Sagl) è da paragonare a quella di un
amministratore di una società anonima, l'attrice ritiene che le argomentazioni
fatte valere nell'opposizione non possono assurgere a motivi di discolpa.
In particolare l'attrice rileva che:
" (…)
Nella fattispecie, il convenuto, respingendo l'addebito di
violazione intenzionale o per grave negligenza, si è limitato ad una generica
contestazione, senza tuttavia provare motivi di giustificazione o discolpa.
Prove: C.S.
4.1
Riguardo agli obblighi di diligenza di un organo di una Sagl, si
rimanda al punto 3.1 della presente.
Inoltre, proprio in ragione della sua formazione di fiduciario, al
convenuto non potevano essergli sconosciute sia le conseguenze di un mancato
pagamento dei contributi paritetici sia gli strumenti legali per evitare una
sua responsabilità personale.
Si rammenta inoltre che la passività a dispetto della conoscenza
(eventuale) di mancati pagamenti dovuti, deve essere considerata
un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).
È pertanto lapalissiano che il convenuto non ha ottemperato ai
propri obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va
oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, ragione per cui egli
deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi AVS.
Prove: C.S.
4.2
Anche la contestazione di controparte sull'ammontare del danno
deve essere respinta.
Il convenuto __________ è stato socio gerente dalla costituzione
della società ‑16 dicembre 1994 ‑ sino al 19 giugno 1998 (Doc. _),
allorquando le sue dimissioni divennero definitive.
Secondo la giurisprudenza federale, l'organo formale di una
persona giuridica è responsabile per i contributi scaduti e pagabili fino al
momento della sua uscita dalla società (RCC 1983, pag. 473, consid. 6).
Al riguardo una precisazione si impone.
l datori di lavoro devono pagare i contributi ogni mese o, se essi
occupano soltanto pochi lavoratori, ogni trimestre. Tuttavia, la Cassa può
consentire al datore di lavoro di versare, anziché l'importo esatto dei
contributi dovuti, una somma approssimativamente corrispondente e alla fine
dell'anno civile viene allestito il conguaglio (art. 34 OAVS).
La fallita società, ma in generale come ogni datore di lavoro,
aveva optato per il pagamento di acconti mensili. La proposta di acconto
mensile per l'anno 1998 era stata inviata alla controparte in data 18 dicembre
1997, la quale l'ha accettata (Doc. _).
Di conseguenza, al convenuto deve essere imputato l'importo di fr.
22'534.‑ (Doc. _), corrispondente agli acconti da gennaio a maggio 1998.
Quest'ultimo, che doveva essere pagato entro il 10 giugno 1998, è stato
considerato, poiché la controparte ha dimissionato in data 19 giugno 1998.
Tuttavia, al convenuto è stato richiesto il pagamento del
conguaglio per l'anno 1998 (Doc. _, in quanto inferiore alla somma degli
acconti considerati.
Pertanto la pretesa di fr. 35'206.‑, posta a
carico del signor __________, è stata correttamente calcolata dalla Cassa.
(…)" (Doc. _)
1.5. Con decreti
14 gennaio 2000 il Giudice delegato ha congiunto la causa con quella intentata
dalla Cassa a __________ (cfr. doc. _, Inc. __________). Con decisione 20 marzo
2000, questo TCA ha sentenziato che la petizione 7 gennaio 2000 nei confronti
__________ non è ricevibile, in quanto l'opposizione del convenuto è risultata
tardiva e che la decisione di risarcimento del 3 novembre 1999 nei suoi
confronti è cresciuta in giudicato (cfr. STCA del 20 marzo 2000 nella causa
__________, Inc. __________)
1.6. Con
tempestiva risposta 7 febbraio 2000, __________, per il tramite dello Studio
Legale __________, ha precisato che possedeva una quota sociale di nominali fr.
1'000.-- a nome e per conto di __________, detentrice della rimanente quota di
fr. 19'000.-- (cfr. doc. _, Inc. __________) e gerente di fatto della società:
"
(…)
Alla luce della giurisprudenza precedentemente esposta al punto ad
2, si contesta nel modo più assoluto che si possa procedere ai sensi dell'art.
52 LAVS contro il qui convenuto, il quale non avendo mai partecipato in modo
determinante alla formazione della volontà sociale non soddisfa quei requisiti
necessari affinché una persona in qualità di organo di una persona giuridica
possa essere ritenuta responsabile quale datore di lavoro per il danno subito
dalla Cassa a seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici.
Se è vero che formalmente il signor __________ ha ricoperto
la carica di socio gerente della società __________ sino al 19 giugno 1998, è
altrettanto vero che la sua attività si è di fatto sempre limitata allo
svolgimento dei compiti attribuitigli dalla signora __________, detentrice
della quota sociale di maggioranza, unica investitrice finanziaria nonché
beneficiaria economica della società. Quest'ultima è sempre stata la sola
persona che ha gestito l'esercizio dell'intero commercio legato alla società
consistente nell'attività di tre negozi d'alimentari a __________, __________ e
__________. Era infatti lei che sceglieva dove aprire nuovi negozi, era lei che
sceglieva il personale da assumere, era lei che determinava l'ammontare dei
salari, e così via. Su incarico della Signora __________, il convenuto ha
sempre eseguito i lavori correnti di tipo esclusivamente amministrativo, quali
il pagamento delle fatture, il pagamento dei salari, la conduzione dei libri
contabili della società e l'allestimento delle dichiarazioni fiscali,
prestazioni peraltro remunerate (v. Doc. _). Il Tribunale Federale ha
d'altronde già avuto modo di precisare che i cosiddetti lavori d'ufficio quali
la fatturazione ai clienti, l'effettuazione dei pagamenti, la compilazione dei
fogli paga comprese le deduzioni sociali, ecc. non sono da ritenersi quali
attività caratteristiche di un organo, proprio perché non contribuiscono in
modo determinante alla formazione della volontà sociale come richiesto da
dottrina e giurisprudenza (STF 114 V 218‑219: "Die blosse
Besorgung von Büroarbeiten vermag die Annahme einer Organstellung in keiner
Weise zu rechtfertigen, weil sie sich in Handlungen erschöft, welche die
Willensbildung der Gesellschaft nicht im Sinne von Lehre und Rechtsprechung
massgebend beeinflussen. "). Le mansioni tipiche dell'esecutivo di una
società a garanzia limitata sono ben altre: la direzione della società, il
potere di dare istruzioni, la definizione dell'organizzazione, il controllo, la
nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della
rappresentanza (cfr. l'art. 716a CO relativo alle attribuzioni dei membri del
consiglio d'amministrazione della SA che sono analoghe a quelle dei soci
gerenti di una Sagl; Meier‑Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches
Gesellschaftsrecht, §18 n. 72):
Prove: documenti, testi, ispezione RC, risultanze generali
di causa
Ad 4.1 Contestato
Nella denegata ipotesi che codesto lodevole Tribunale dovesse
ritenere che nel caso concreto il convenuto sia da considerare quale datore di
lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS, si contesta che gli si possa attribuire una
"violazione intenzionale o grave negligenza" ai sensi della citata
norma per il danno subìto dalla Cassa.
Ritenuto che __________ era l'unica finanziatrice della società e
la sola a decidere relativamente all'investimento dei capitali da lei stessa
forniti, il signor __________ non è mai stato in grado di influire in qualche
modo su una situazione finanziaria totalmente gestita dalla socia di
maggioranza. Di conseguenza, nel momento in cui la signora __________ non ha
più investito il proprio patrimonio nella società, il signor __________ si è
trovato a far fronte a delle spese e a dei costi a cui la società non aveva più
i mezzi per sopperire. I primi problemi di liquidità verificatisi a fine 1997
hanno costretto la società a protrarre il versamento dei contributi paritetici
alfine di salvare i salari dei dipendenti, nella speranza di poter sanare la
situazione in un periodo di tempo ragionevole. Nel tentativo di aiutare la
società a superare la crisi finanziaria, in attesa che la signora __________
riuscisse a risolvere i problemi di liquidità, il convenuto ha rinunciato ad
incassare le fatture per le prestazioni fornite dal proprio studio fiduciario
per un importo superiore a fr. 20'000.‑‑, come emerge dagli
estratti contabili della società relativi all'anno d'esercizio 1997 sotto la
voce "sospesi passivi" (cfr. allegato A a Doc. _ e Doc. _). Il
convenuto ha altresì rinunciato all'onorario di socio gerente per l'anno 1997
di fr. 2000.‑‑, importo che tuttavia è stato erroneamente
conteggiato nella massa salariale determinante per il calcolo dei contributi
AVS/AI/IPG (v. Doc. _).
Di transenna va rilevato che l'inizio delle difficoltà di
liquidità della società __________ è coinciso con il sopraggiungere di un grave
problema di salute che ha toccato il signor __________ nei primi mesi del 1998
e che lo ha costretto a lunghi periodi di assenza dal posto di lavoro (v. Doc.
_). Ciò che ha relegato ancora più in secondo piano la sua mansione, peraltro
come detto puramente amministrativa, in seno alla società. (…)"
(Doc. _, pag. 3-5)
In merito
alla contestazione del danno, il convenuto ha precisato quanto segue:
"
(…)
A prescindere da quanto esposto finora, come già anticipato in
sede di opposizione, l'ammontare del danno come calcolato dall'attrice non
corrisponde all'importo rimasto realmente scoperto nel periodo in cui il qui
convenuto era socio gerente della società. Riguardo al conteggio effettuato
dalla Cassa per il periodo oggetto di richiesta di risarcimento, vale a dire
gli anni 1997‑1998, si osserva quanto segue.
a) Per
ciò che attiene il 1997, come già evidenziato precedentemente al punto ad 4.1.,
l'onorario di socio gerente per l'ammontare di fr. 2'000.‑‑ è stato
conteggiato nella massa salariale determinante per il calcolo dei contributi
paritetici malgrado tale importo non sia mai stato effettivamente percepito dal
signor __________ (v. Doc. _, Doc. _). Occorre pertanto detrarre il citato
montante dal totale dei salari versati nel 1997, operazione che diminuisce
l'importo dovuto alla Cassa da fr. 13'053.65 a fr. 12'748.65. Non voler
prendere in considerazione questa seppur minima correzione significherebbe
giungere all'assurdo di obbligare il convenuto a pagare di tasca propria i
contributi paritetici sul suo proprio onorario di fr. 2'000.‑‑ che
non ha tuttavia mai potuto incassare (verrebbe fatto di dire "oltre al danno
la beffa")! D'altra parte, evidentemente, il convenuto non si oppone a
che dal suo conteggio personale AVS venga effettuata la relativa deduzione.
b) Per
quanto concerne il 1998 si impone preliminarmente la seguente premessa circa il
sistema adottato dalla Cassa per incassare i contributi paritetici.
Il
pagamento dei contributi avviene tramite i cosiddetti acconti calcolati sulla
base della massa salariale dell'anno precedente e alla fine dell'anno viene poi
fatto il conguaglio sulla scorta della dichiarazione annuale dei salari. Si
tratta in altre parole della procedura di pagamento prevista dall'art. 34 cpv.
3 OAVS, secondo cui la cassa di compensazione può consentire al datore di
lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei contributi dovuti per un
periodo di pagamento, una somma approssimativamente corrispondente. In tale
caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno civile.
Nel
caso concreto l'attrice sostiene da un lato che al convenuto deve essere
imputato l'importo di fr. 22'534.‑‑ (Doc. _), pari agli acconti
da gennaio a maggio 1998, specificando espressamente che l'acconto di
maggio viene considerato poiché il signor __________ ha dimissionato in giugno.
Dall'altro lato, la Cassa chiede che il convenuto paghi il conguaglio per
tutto l'anno 1998, in quanto inferiore alla somma degli acconti
considerati. Ciò non può essere accettato già solo a fronte della palese
contraddizione delle allegazioni attoree che ammettono che l'obbligo
risarcitorio del convenuto deve essere limitato al periodo gennaio‑maggio
1998. Il convenuto non può pertanto essere tenuto a pagare il conguaglio per
l'intero anno 1998 come vorrebbe l'attrice. Di conseguenza il signor __________
può essere al massimo ritenuto responsabile per i contributi effettivamente
dovuti alla Cassa nel periodo gennaio‑maggio 1998.
Per
ciò che riguarda l'ammontare della massa salariale determinante per il
conteggio di tali contributi si producono gli estratti contabili che
certificano che gli stipendi realmente versati sino a fine maggio 1998 si
limitano a fr. 109'358.65.‑‑ (Doc. _). Dedotti gli assegni
familiari anticipati per un totale di fr. 3'660.‑‑ (Doc. _, v.
anche Doc. _), i contributi per il relativo periodo ammontano a fr.
13'018.85.
Pertanto, nella denegata ipotesi che questo lodevole Tribunale
dovesse ritenere responsabile il convenuto per il danno subito dalla cassa,
egli dovrà essere tenuto a pagare al massimo l'importo di fr. 25'767.50, pari
alla somma di fr. 12'748.65 per il 1997 e di fr. 13'018.85 per il 1998." (Doc.
_, pag. 6-7)
1.7. In data 13
marzo 2000, la Cassa osserva quanto segue:
" con
riferimento al procedimento di cui a margine ed in particolare all'ordinanza 9
febbraio 2000, vi comunichiamo di non avere altri mezzi di prova da produrre.
L'attrice contesta l'argomentazione sollevata dal convenuto
__________ per sostenere la tempestività dell'opposizione. La decisione è
entrata nella sua sfera di conoscenza dal momento che la moglie l'ha ritirata.
Non essendo state sollevate argomentazioni atte ad escludere o
limitare la responsabilità del convenuto __________, l'attrice ribadisce quanto
espresso in petizione.
In allegato, vi notifichiamo la pagina nove della petizione,
poiché incompleta. Per errore, non figura la prima parte della frase che si
conclude a pagina dieci della petizione." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. In virtù
dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di
compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per
negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente
contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un
danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die
Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.;
Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur
selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
Qualora più
datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).
2.3. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente
dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando
questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto.
Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per
insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF
123 V 15, 16, consid 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei
contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC
1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement
de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10,
pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s).
2.4. __________ ha
contestato l'importo fatto valere dalla Cassa quale danno ex art. 52 LAVS.
Egli
ritiene che per il 1997 la Cassa ha erroneamente conteggiato nella massa
salariale l'onorario di socio gerente di fr. 2'000.-- del convenuto, malgrado
che tale importo non fosse mai stato effettivamente percepito dal convenuto (cfr.
doc. _, pag 6, Inc. __________).
Per il 1998
il convenuto contesta l'importo di fr. 22'152.35 (conguaglio 1998), in quanto i
contributi effettivi che erano da versare fino a maggio 1998 sarebbero stati di
fr. 13'018.85:
" (…)
Nel caso concreto l'attrice sostiene da un lato che al convenuto deve essere
imputato l'importo di fr. 22'534.‑‑ (Doc. _), pari agli acconti
da gennaio a maggio 1998, specificando espressamente che l'acconto di
maggio viene considerato poiché il signor __________ ha dimissionato in giugno.
Dall'altro lato, la Cassa chiede che il convenuto paghi il conguaglio per
tutto l'anno 1998, in quanto inferiore alla somma degli acconti
considerati. Ciò non può essere accettato già solo a fronte della palese
contraddizione delle allegazioni attoree che ammettono che l'obbligo
risarcitorio del convenuto deve essere limitato al periodo gennaio‑maggio
1998. Il convenuto non può pertanto essere tenuto a pagare il conguaglio per
l'intero anno 1998 come vorrebbe l'attrice. Di conseguenza il signor __________
può essere al massimo ritenuto responsabile per i contributi effettivamente
dovuti alla Cassa nel periodo gennaio‑maggio 1998.
Per ciò che riguarda l'ammontare della
massa salariale determinante per il conteggio di tali contributi si producono
gli estratti contabili che certificano che gli stipendi realmente versati sino
a fine maggio 1998 si limitano a fr. 109'358.65.‑‑ (Doc. _).
Dedotti gli assegni familiari anticipati per un totale di fr. 3'660.‑‑
(Doc. _, v. anche Doc. _), i contributi per il relativo periodo ammontano a fr.
13'018.85.
Per quel
che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare
la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc.
(cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit, RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia va
ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le
prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è
corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Del resto,
secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla cassa di
compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una decisione
di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato, l’ammontare del
danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso può essere rivisto
soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei contributi. Questo vale
anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei contributi non sia stata
indirizzata personalmente alle singole persone chiamate in seguito in causa
(RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II
1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti, la
possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati protegge
in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvibile contro
il rischio di dover assumere crediti di risarcimento ingiustificati (STFA
inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H 234/97, del 6 gennaio
1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).
Nella
fattispecie in esame, occorre tuttavia rammentare che la società versava
acconti mensili secondo il sistema forfetario.
Ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 OAVS, infatti, la cassa di compensazione può
consentire al datore di lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei
contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma approssimativamente
corrispondente. In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno
civile.
Questa
procedura forfetaria permette al datore di lavoro di versare degli acconti,
secondo le istruzioni della cassa di compensazione, sino alla fine dell’anno
civile. Gli acconti sono stabiliti sull’ammontare dei salari soggetti all’AVS
dell’anno precedente (Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b).
Alla fine
dell’anno civile la cassa di compensazione, sulla base dei dati definitivi
forniti dal datore di lavoro (distinta salari), allestirà il conteggio finale,
dal quale risulterà se sono stati determinati contributi in eccesso o in
difetto (conguaglio) (cfr. N. 2030 delle Direttive sulla riscossione dei
contributi, edite dall'UFAS).
Nel caso di
specie la società aveva optato per il pagamento di acconti mensili.
Gli
argomenti invocati per il 1997 non possono essere accolti per i motivi
che seguono.
La
dichiarazione dei salari e degli assegni familiari del 1997 attesta in modo
inequivocabile che l'onorario di fr. 2'000 è stato versato al convenuto; del
resto egli stesso ha firmato tale dichiarazione (cfr. doc. _, Inc. __________).
Per ciò che
attiene al 1998 va precisato quanto segue. La proposta di acconto
mensile per l'anno 1998 era stata inviata alla società in data 18 dicembre 1997
(cfr. doc. _, Inc. __________) ed accettata dalla stessa.
Al
convenuto è stato imputato di conseguenza l'importo di fr. 22'534.-- (cfr. doc.
_, Inc. __________), corrispondente agli acconti da gennaio a maggio 1998.
Il mese di
maggio, che doveva essere pagato entro il 10 giugno 1998, è stato pure
computato in quanto __________ ha dimissionato il 19 giugno 1998 (cfr. art. 34
cpv. 4 OAVS).
Il problema
che si pone nella fattispecie è di sapere se il convenuto deve rispondere di
tutto il saldo del 1998 (fr. 22'152.35), che in casu è inferiore alla somma
degli acconti per i cinque mesi (gennaio-maggio) in cui é rimasto ancora in
carica nel 1998 (fr. 22'534.--), o se invece, come sostiene il suo legale, gli
si debba imputare la somma effettiva dei contributi che dovevano essere pagati
per questi cinque mesi.
Innanzitutto
giova ricordare che secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da
ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli
ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non
dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna
facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr.24; DTF 112
V consid. 3c e 3b, cfr. anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches
Aktienrecht, Berna 1996 § 27 n. 54, STFA 25 novembre 1999 inedita in re SC, H
201 + 207/98).
Tenuto
presente che __________ si è dimesso dalla funzione di socio gerente della Sagl
il 19 giugno 1998, bisogna ricordare che, secondo la giurisprudenza federale,
il membro dimissionario di un C.d.A. non impegna la sua responsabilità per
contributi scaduti al momento della sua uscita dal Consiglio di
amministrazione, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983, pag. 473, consid. 6).
Concretamente,
dunque, __________, può essere chiamato a rispondere soltanto per quei
contributi rimasti insoluti e che non solo erano già scaduti, ma pure pagabili
prima della sua uscita dal C.d.A.. Prescrive l'articolo 34 cpv. 1 OAVS alla
lett. a che i datori di lavoro devono pagare i contributi ogni mese o, se essi
occupano soltanto pochi lavoratori ogni trimestre.
risponde dunque soltanto di quella parte di acconti mensili pagabili entro il
10 giugno 1998. Del resto il TFA in una sentenza non pubblicata del 7 maggio
1997 nella causa M.V. pag. 9 ha sentenziato che, siccome il convenuto "non
può essere ritenuto responsabile della possibile differenza tra la somma degli
acconti versati e l'importo esatto dei contributi successivamente definiti,
altrettanto egli non potrebbe richiedere il rimborso di quanto avrebbe
eventualmente pagato in più sotto la specie degli acconti che erano dovuti; il
conguaglio essendo a carico o a beneficio della società".
Secondo il
conteggio riprodotto al doc. _, Inc. __________, l'importo complessivo, rimasto
impagato, della parte degli acconti mensili dovuti fino a maggio 1998 è di fr.
22'534.-- (cfr. doc. _, Inc. __________). Ora, come visto, la Cassa ha ridotto
l'importo a fr. 22'152.35, corrispondente al conguaglio per il 1998.
Di
conseguenza l'importo di fr. 22'152.35 fatto valere dalla Cassa per il 1998
risulta essere corretto. Sommato a quello del 1997 di fr. 13'053.65, l'importo
complessivo dovuto ammonta a fr. 35'206.--.
2.5. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,
anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag.
608 consid. 5b).
2.6. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un
simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che
il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi
di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.7. Nell'evenienza
concreta, va innanzitutto precisato che organi formali della Sagl sono i soci
gerenti, a cui competono compiti analoghi a quelli dei membri del consiglio di
amministrazione della SA (art. 808s. CO; Meyer-Hayoz/P. Forstmoser, Grundriss
des Gesellschaftsrechts, Zurigo 1993, p. 354; P. Montavon, Droit et pratique de
la SARL, Lausanne 1996, p. 279, 281; M. Knus, Die Schadenersatzpflicht, des
Arbeitgebers in der AHV, Winterthur 1989, p. 15; cfr. inc. 31.1997.00056).
In una
recente sentenza del TFA pubblicata in Pratique VSI 5/2000, pag 226-229, l'Alta
Corte ha ribadito il concetto secondo cui il socio gerente di una Sagl e le
persone che di fatto esercitano la funzione di direttore rispondono dei danni
causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società
anonima. Per contro, sempre nella stessa sentenza, il TFA ha precisato nei
seguenti termini la posizione del socio semplice:
"
(…)
- Dans le cas d'une société à responsabilité
limitée, la position d'associé simple, ainsi que l'a fait valoir l'instance
cantonale, n'entraîne pas à elle seule des obligations de contrôle ou de
surveillance. Ceci résulte de l'art. 819 al. 1 CO qui ne prévoit pour l'associé
non gérant qu'un droit de regard (voir JanggenlBecker, Berner Kommentar,
N 28 sur l'art. 819 CO ; Amstutz, Basler Kommentar, N 1 et 7 sur l'art.
819 OR; Handschin, Die GmbH, Zurich
1996, § 19 N 7; Wohlmann, Die GmbH, SPR
VIII/2 p. 427 s., p. 430; id., GmbH‑Recht, Bâle 1997, p. 119, p. 124).
Par ailleurs, si le législateur avait voulu imposer aux simples associés des tâches
de contrôle et de surveillance de la gestion, ceci aurait indubitablement
trouvé son reflet dans la loi, alors que tel n'est pas le cas. En
conséquence, l'art. 827 CO ne prévoit de norme en matière de responsabilité du
fait de la violation d'obligations que pour les personnes participant à la
fondation de la société et chargées de la conduite des affaires et du contrôle,
ainsi que pour les liquidateurs. Même si cette solution légale peut être
qualifiée de peu heureuse, car l'organe de contrôle n'agit pas seulement dans
l'intérêts des associés, mais aussi dans celui des créanciers et du droit
(Amstutz, loc. cit.; Wohlmann, loc. cit.), il n'y a pas de raison impérieuse de
s'écarter de la réglementation instaurée par le législateur voir ATF 125 Il 196
cons. 3a, 244 cons. 5a, 125 V 130 cons. 5, avec renvois). Dans la mesure où la
caisse, dans le contexte de l'article 814 al. 1 CO désire en tirer d'autres
conclusions, ceci n'est pas admissible car la disposition ne concerne que le
droit de représentation des gérants. En conséquence, si un associé non gérant
ne contrôle pas le respect par l'entreprise de ses obligations de décompte et
de paiement des cotisations relevant du droit des assurances sociales (art. 14
al. 1 LAVS, art. 34 ss RAVS~, il ne saurait être rendu responsable par la
caisse du dommage résultant du non-paiement des cotisations. Si les statuts lui
imposent de contrôler ou de surveiller l'activité des gérants de l'entreprise
(ce qui ne doit pas être confondu avec l'intervention d'un organe de révision
externe selon l'art. 819 al. 2 CO), il peut être rendu responsable comme dans
le cas où il ne prendrait aucune mesure après avoir pris connaissance
d'insuffisances de la part de la direction (dans ce contexte: jugement A. non
publié du 17 septembre 1999, H 136/99). S'il occupe toutefois au sein de la
SàrI une position correspondant à celle d'un gérant, il est alors soumis à des
obligations plus étendues (pour plus de détails à ce sujet, voir: AmstutzlWatter,
BasIer Kommentar, N 16 sur l'art. 811 CO avec renvoi à N 3 ss sur l'art.
717 CO; Steiger, Zürcher Kommentar, N 33 sur l'art. 811 OR; Handschin,
loc. cit., § 19 N 40 ss; Wohlmann, Die GmbH, SPR VIII/2 S. 419 ss;
id., GmbH‑Recht, Bâle 1997, p. 112 ss) dont le non‑respect peut
engager sa responsabilité (art. 827 en relation avec l'art. 754 CO). Sont
assimilées aux gérants non seulement les personnes qui ont été expressément
nommées en tant que tels (c'est‑à‑dire les organes formels), mais
aussi les personnes qui assument de fait la fonction d'un gérant, soit en
prenant des décisions réservées à un gérant, soit en assumant la direction
effective de l'entreprise et en exerçant ainsi une influence déterminante sur
la formation de la volonté de la société (organes matériels ou de fait; ATF
11711441 cons. 2,571 cons. 3,114 V 78 = RCC 1988 p. 631, ATF 114 V 213 = RCC
1989 p. 176). En font typiquement partie les personnes qui, de par la force de
leur position (associé majoritaire par exemple), donnent au gérant formel des
instructions sur la conduite des affaires de la société. (…)"
Pertanto,
come rettamente osservato dalla Cassa, nell'ambito della responsabilità ex art.
52 LAVS, il convenuto, socio gerente __________, deve essere parificato ad un
amministratore di una società anonima.
2.8. Va quindi
ricordato che, ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53).
I fatti di
cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti
gli organi della stessa.
Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid.
3b; Knus, op. cit. p. 52; U. Cristoph Dieterle/U. Kieser, op. Cit. P. 658).
Nel caso di
una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne
l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).
La
giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo
trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF
108 V 186ss. consid. 1b).
2.9. In concreto
__________ sostiene a propria discolpa che la sua attività si è sempre limitata
allo svolgimento dei compiti attribuitigli da __________, detentrice della
quota sociale di maggioranza, unica investitrice finanziaria nonché
beneficiaria economica della società.
In
proposito va rilevato che i soci gerenti dispongono di competenze simili a
quelle dell’amministratore della società anonima per quel che riguarda
l’estensione e le restrizioni del diritto a rappresentare (cfr. art. 814 cpv. 1
CO; art. 718a CO e A. Meier-Hayoz/P. Forstmoser, op. cit., p. 355; Montavon,
op. cit., p.327).
Al socio
che rifiuta di amministrare o che trascura la gestione possono inoltre essere
tolti i poteri per motivi validi (art. 814 cpv. 2 e art. 565 CO; Montavon, op.
cit., p. 279 330; DTF 81 II p 544).
L’art. 827 CO precisa inoltre che
" La responsabilità delle persone che hanno preso parte alla
costituzione della società, di quelle incaricate della gestione e della
revisione e dei liquidatori è regolata dalle disposizioni della società
anonima.”
Il socio gestore è quindi paragonabile all’amministratore della
società anonima. Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi
valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società.
Nell'evenienza
concreta il convenuta non può scagionarsi dalla sua responsabilità di socio
gerente della Sagl sostenendo che:
"(…) Ritenuto che __________ era l'unica finanziatrice della
società e la sola a decidere relativamente all'investimento dei capitali da lei
stessa forniti, il signor __________ non è mai stato in grado di influire in
qualche modo su una situazione finanziaria totalmente gestita dalla socia di
maggioranza. Di conseguenza, nel momento in cui la signora __________ non ha più
investito il proprio patrimonio nella società, il signor __________ si è
trovato a far fronte a delle spese e a dei costi a cui la società non aveva più
i mezzi per sopperire. I primi problemi di liquidità verificatisi a fine 1997
hanno costretto la società a protrarre il versamento dei contributi paritetici
alfine di salvare i salari dei dipendenti, nella speranza di poter sanare la
situazione in un periodo di tempo ragionevole (…)."
Infatti, ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni membro del CdA spetta “l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza delle legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni “.
Quale socio
gerente il convenuto doveva infatti prestare particolare attenzione alla scelta
del personale al quale affidare la gestione degli affari importanti della ditta
(cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla
sorveglianza (cura in custodiendo).
Pertanto
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non
pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del 29
agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard,
op.cit. , RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve
rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni,
i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in
re M.T.S. e STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl.
del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di
amministrazione sarà ritenuto responsabile del danno.
Alla luce
della giurisprudenza citata ai considerandi precedenti, il TCA deve concludere
che __________ è responsabile del danno subito dalla Cassa per il mancato
pagamento dei contributi da parte della società di cui era socio gerente.
Infatti, come si è visto, il solo fatto di delegare la gestione della società a
terzi, non libera l’amministratore dal proprio obbligo di vigilare sulla
gestione. Nel caso in cui quindi il socio gerente non rispetta questo obbligo,
deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi alla Cassa.
Del resto non si vede come il convenuto, che si occupava della contabilità
della società, del pagamento dei salari e che di professione é fiduciario, non
si sia avveduto del ritardo contributivo della società. Inoltre la passività a
dispetto della conoscenza (anche eventuale) di mancati pagamenti dovuti, deve
essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC
1989, pag. 115).
2.10. Il convenuto
sostiene inoltre che la ditta ha attraversato un periodo di illiquidità (nel
1997), che la sospensione del pagamento dei contributi è stata decisa per poter
risollevare le sorti della ditta e pagare quindi i salari ai dipendenti e che
da lì a poco egli avrebbe avuto la possibilità e l'intenzione di pagare
l'arretrato.
Secondo
costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa G.C.; inc.
__________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS
non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali
cause di un fallimento.
Nell'evenienza
concreta, dagli atti risulta che sin dal marzo 1998 la società è stata in mora
col pagamento dei contributi, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla e a
precettarla (doc. _, Inc. __________). Dal mese di novembre 1997 la ditta non
ha in pratica più pagato i contributi paritetici.
L'eluso
versamento non può quindi dirsi dovuto a difficoltà momentanee. La Cassa ha dovuto
inviare diffide alla società e intraprendere procedure esecutive per l'incasso
dei contributi. Finché, alla fine, vi è stato lo scoperto già indicato,
risultato irrecuperabile (cfr. doc. _, Inc. __________). Il convenuto non ha
reso verosimile che vi erano dei seri e oggettivi motivi per presumere che i
contributi potessero essere versati entro un breve termine. L'aver
procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo
irrimediabilmente differito a partire dal mese di novembre 1997, è segno di una
negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità
degli amministratori, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella
conduzione e nel controllo della società.
Il mancato
pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.
Va al
riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei
contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr.
anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V, in cui il mancato pagamento è
durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto
giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi, se prima si erano
sempre versati regolarmente i contributi (DTF 121 V 243).
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di
giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita
del 27 giugno 1994 nella causa M.A.).
Inoltre,
secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il
procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari
criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995
nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).
In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il
pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole,
obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è
assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare
entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF
108 V 188).
Infatti,
come sopra rilevato, la Cassa non ha più incassato alcunché dal mese di
novembre 1997, per cui non era immaginabile che la società potesse
oggettivamente pensare di solverli entro breve.
Viste le
circostanze rilevate era pensabile il contrario.
Ne consegue
che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il mancato
versamento dei contributi da parte della __________e questo anche se egli ha "rinunciato
ad incassare fatture per le prestazioni fornite dal proprio studio fiduciario
per un importo superiore a fr. 20'000" (cfr. consid 1.6.). Infatti,
secondo il TFA, anche il fatto che il convenuto abbia investito nella ditta, a
fondo perso, ingenti somme provenienti dal proprio patrimonio privato, nulla cambia
nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata
appurata (sentenza non pubblicata nel TFA del 29 febbraio 1992 nella causa V.
J., W. e T.).
2.11. I presunti
problemi di salute del convenuto non possono nella fattispecie assurgere a
motivo di giustificazione.
In passato
il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento
dei contributi, se è dovuto a grave malattia del presidente del CdA, che aveva
praticamene condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non
erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze
richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio
1991 in causa L.B. e D.T.).
Inoltre,
non è stato ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di
invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il
danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.;
STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid.
2.6).
Infine il
TCA ha ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici che
viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di
una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di
salute non può essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi
(STCA del 4 maggio 1995 in causa P.P.).
A proposito
di un amministratore unico con problemi di salute, in una sentenza del TFA non
pubblicata del 16 aprile 1998 nella causa O.G., H 193/96 Ws, l'Alta Corte ha
negato quale motivo di discolpa lo stato di salute del convenuto, motivando:
"
(…)
c) Il ricorrente giustifica inoltre il mancato pagamento dei
contributi con motivi di salute, riferiti al periodo tra il 1989 e il 1993. A
sostegno del suo assunto, produce un certificato medico 31 luglio 1996 del
dott. G. di Lugano, dal quale si evince che ha subito una operazione di by‑pass
nel giugno 1990 e che era affetto da diabete di difficile controllo.
Questi motivi non possono essere fatti valere quale esimente ex
art. 52 LAVS. L'amministratore unico di una società deve infatti preoccuparsi
di affidarla, in sua assenza, ad una persona competente nella gestione e non
può limitarsi ad assumere un atteggiamento passivo. Si noti poi che nel 1990 O.
G. ha incassato da diverse assicurazioni un importo fatto successivamente
affluire alla società, che nel 1991 ha acceso un prestito ipotecario presso la
Banca R. di R. e che nel 1993 ha pure versato un'ulteriore somma alla A. G. SA.
Trattasi di atti concludenti che dimostrano come l'interessato, malgrado avesse
qualche problema di salute, si sia sempre attivamente occupato della società,
ricordato comunque che ‑ ove fosse stato realmente incapace di
determinarsi come si richiede a un amministratore unico - sarebbe stato suo
preciso dovere dimettersi dalla carica.
Il ricorrente ha quindi mancato al dovere di diligenza che si deve
esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria
di quella a cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e
riferimenti), peraltro molto addentro nell'ambito delle imprese di costruzione,
ritenuto che operava nella società già dal 1971 e che avrebbe dovuto sapere,
perché fatto notorio, che in tempi di grave crisi nel settore immobiliare
possono insorgere complicanze al momento dell'incasso dei crediti. Nemmeno la
circostanza che O. G. abbia profuso mezzi liquidi nella ditta ‑ in misura
comunque inferiore alle sue capacità, come dimostra la donazione ai figli di un
bene immobile del valore di fr. 180 000.‑ ‑ è sufficiente a sanare
la grave negligenza. Infatti non è accertato che la scelta di differire il
pagamento dei contributi paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la
sopravvivenza della società. Neppure è assodato che il datore di lavoro potesse
oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo a
ogni suo credito (DTF 108 V 188), visto che già dal 1990 sapeva che vi
sarebbero stati problemi d'incasso riferiti alla S. SA, già G.C.T. SA. L'organo,
secondo la giurisprudenza, deve prestare particolare attenzione nel caso in cui
sia a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria. In questo contesto il solo fatto che egli abbia investito
nell'impresa, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio
privato, nulla cambia, allorquando la sua responsabilità secondo l'art. 52 LAVS
sia stata appurata (sentenza inedita 19 febbraio 1992 in re V., J., W. e T., H
62/91).
Va ancora ricordato al ricorrente che il dovere di diligenza
risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico, ritenuto che
quest'ultimo deve dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali e che non' è sufficiente l'ossequio della
"diligentia quam in suis" (DTF 122 111 198 e riferimenti). Al
riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di
affermare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore
unico sono da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b), tanto
più quando, in mancanza di delega durante un periodo di malattia, lo stesso
amministratore se ne è occupato in prima persona.
Ne consegue che O. G. dovrà pertanto risarcire il danno subito
dalla Cassa."
In concreto
__________ giustifica il mancato pagamento dei contributi con motivi di salute,
riferendosi ai primi mesi del 1998.
Ora, non si
vede come il convenuto, che a suo dire era impossibilitato ad occuparsi degli
affari della ditta, non abbia potuto delegare le mansioni cui è obbligato per
legge ad una persona competente.
A mente del
TCA il convenuto avrebbe proprio dovuto designare un suo sostituto che seguisse
l'azienda per il periodo della sua assenza o, se questo non era possibile,
rassegnare per tempo le proprie dimissioni.
Dagli atti
all'incarto non si evince infatti che la malattia sia insorta in modo talmente
repentino da non permettere al convenuto di reagire. Anzi, il certificato
medico prodotto attesta un'incapacità lavorativa al 100% dal 26 maggio 1998 al
3 giugno 1998 e al 50% dal 4 giugno 1998 al 19 luglio 1998. Il convenuto si è
del resto dimesso proprio in questo periodo (19 giugno 1998). I suoi asseriti
motivi di salute non possono di certo giustificare il vuoto contributivo dei
mesi precedenti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione
é accolta.
§ __________ è condannato a versare alla Cassa cantonale di
compensazione fr. 35'206.--.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso,
in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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