AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2000.20
Data decisione, Autorità:
11.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2000.00020
ZA/sc
Lugano
11 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 4 aprile 2000
ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. In data
__________ 1948 è stata iscritta a Registro di commercio la società __________
(di seguito __________), con sede a __________ (cfr. doc. _).
Lo scopo
sociale consisteva nella fabbricazione e la vendita di articoli di valigeria,
pelletteria ed affini, ecc..
è stato presidente del CdA, con diritto di firma individuale dall'11 febbraio
1982 al 6 aprile 1998 e da tale data sino alla dichiarazione di fallimento amministratore
unico (cfr. doc. _).
La
__________ è stata affiliata quale datrice di lavoro presso la Cassa __________
dal 1° gennaio 1948 al 31 marzo 1999.
La
società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, di conseguenza la
Cassa ha incominciato ad inviare alla società le diffide di pagamento dal mese
di febbraio 1997 ed ha iniziato le procedure esecutive dal mese di luglio 1997
(cfr. doc. _).
In data
16 febbraio 1999 sono stati rilasciati due attestati di carenza beni per
complessivi fr. 64'702.80 relativi ad una parte dei contributi maturati durante
il 1997 (cfr. doc. _).
Con
decreti 5 e 16 marzo 1999 la Pretura di __________ ha dichiarato l'apertura del
fallimento della società in via sommaria ai sensi dell'art. 231 LEF (FUSC del 31
marzo 1999).
La Cassa
ha insinuato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ il proprio
credito di fr. 513'944.75 per i contributi paritetici non soluti per gli anni
dal 1997 al 1999, nonché delle riprese salariali per gli anni dal 1993 al 1996,
di cui fr. 56'570.55 per contributi su salari rivendicati, dopo regolare
controllo del datore di lavoro.
Con scritto 18
gennaio 2000, l'UEF di __________, ha anticipato alla Cassa che, con ogni
probabilità, i creditori chirografari non saranno completamente tacitati (cfr.
doc. _).
1.2. Costatato di
aver subito un danno, il 1° febbraio 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di
__________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr.
513'944.75, pari ai contributi non saldati dalla ditta __________ nel periodo
1997-1999, nonché e alle riprese salariali per gli anni dal 1993 al 1996 (cfr.
doc. _).
1.3. Con
opposizione 3 marzo 2000 il convenuto, patrocinato dall'avv. __________
respinge l'addebito di intenzionalità e negligenza grave, ritenuto che la
società avrebbe ceduto, dal 26 agosto 1993, tutti i suoi crediti alla banca
__________. Alla società sarebbe quindi mancata la disponibilità finanziaria
per pagare i contributi sociali.
La
società avrebbe tuttavia avuto ragione di credere di poter far fronte alla
situazione, ma l'improvvisa rinuncia di collaborazione del maggior cliente,
avrebbe portato la società al fallimento (cfr. doc. _).
1.4. Con
petizione 4 aprile 2000 la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
pagamento di fr. 513'944.75, per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non
versati dalla ditta __________ nel periodo 1997-1999 (cfr. doc. _). Nel merito
l'attrice osserva che:
"
(…)
L'argomentazione sostenuta dalla controparte per escludere ogni
responsabilità, segnatamente la cessione del fatturato, dall'agosto 1993,
all'istituto di credito __________ procurante una mancanza di disponibilità
finanziaria per onorare i contributi sociali, non può assurgere a motivo di
discolpa, per le motivazioni che verranno esposte.
A fondamento della propria tesi la controparte ha citato la
giurisprudenza del TFA secondo la quale "un datore di lavoro potrebbe
scagionarsi dal mancato versamento dei contributi paritetici argomentando di
aver ceduto tutti i suoi crediti ad una banca e che gli sarebbe stato ormai
impossibile di versare i contributi alle assicurazioni sociali" (STFA del
27.07.1998 in re P., H 269/96).
Tuttavia e secondo la giurisprudenza federale (STFA 17 febbraio
1994 in re A. e E. M.), la condizione, affinché gli organi formali di una
società possono essere liberati dalla responsabilità ex 52 LAVS, è la
dimostrazione che la Banca medesima ha impedito loro di procedere al versamento
degli oneri sociali.
Perché si possa ammettere un motivo di giustificazione e discolpa,
è necessario che l'istituto di credito sia assurto al ruolo di organo di fatto
della società, assumendo decisioni che avrebbero influito sulla volontà della
medesima, segnatamente impedendo il versamento degli oneri sociali a favore di
altri creditori.
Resta comunque sempre necessario che l'organo della società sia
ripetutamente intervenuto ‑ nella misura del possibile e per quanto si
possa pretendere dallo stesso ‑ presso la banca, affinché venissero
pagati i contributi sociali.
Il solo fatto di aver uno stretto rapporto di dipendenza con
l'istituto di credito non è quindi, di per sé, sufficiente.
Tale tesi è stata ulteriormente confermata dal Tribunale federale
in una recente sentenza (STFA del 3 febbraio 2000, in re B.S.I, consid. 3
lett. e). In tale occasione il TFA ha pure precisato che l'organo formale deve
intervenire con atti scritti idonei a rendere attenta la banca dell'importanza
che il bonifico ha per la società e per renderla responsabile in caso di
mancato pagamento dei contributi.
Sulla base dei complementi giurisprudenziali apportati, ben si
evince che la sola cessione dei debitori alla banca non è sufficiente per
escludere la responsabilità dell'organo formale.
Inoltre, l'attrice rileva come il convenuto era a conoscenza dello
stato fallimentare della società già da diversi anni. Infatti, i bilanci
precedenti il 1990, come pure i successivi, dimostrano il costante
indebitamento della società (Doc. _). In situazioni simili l'amministratore
deve prestare tutta l'attenzione del caso (DTF 114 V 219, consid. 4a e 4b).
Il fatto di aver perseverato nella continuazione dell'attività può
configurare in una negligenza dell'amministratore, ritenuto che, in caso di
esito negativo nell'assunzione di misure di risanamento, egli avrebbe dovuto
avvisare il giudice, ai sensi dell'art. 725 CO, dell'indebitamento della
società (STIFA 18 marzo 1997 in re D., H 62/96).
Di conseguenza, non avendo lo stesso ottemperato agli obblighi di
diligenza e vigilanza, deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei
contributi alla Cassa.
Prove: C.S.
3.2
Anche l'asserzione della controparte, secondo la quale la società
avrebbe ancora avuto ragione di poter far fronte alla situazione, non può
essere condivisa dall'attrice.
Nel caso di specie, l'attrice dà atto alla controparte che la
società, confrontata con gli enunciati problemi finanziari, ha pagato i
contributi sino al 1996 e degli acconti per l'anno 1997. Tuttavia, vi sono
ancora scoperti i saldi dei contributi paritetici per gli anni 1997, 1998 e
1999, inclusivi dei contributi su salari rivendicati, nonché delle riprese di
salari per gli anni 1993 al 1996.
D'altra parte, dalla verifica contabile emerge che da decenni la
società non paga regolarmente i contributi (la prova di tale affermazione è a
disposizione, qualora venisse richiesta).
Ciò dimostra palesemente che le difficoltà nelle quali versava
la società erano croniche. (…)" (Doc. _)
1.5. Con risposta
9 giugno 2000, il convenuto ha ribadito quanto sollevato in sede di
opposizione. In questa sede solleva l'eccezione di perenzione argomentando:
"
(…)
Occorre peraltro chinarsi sul problema della prescrizione delle
pretese della Cassa.
La stessa fa partire l'anno di computo dalla conoscenza del danno
che sarebbe avvenuta soltanto al momento del rilascio del primo attestato di
carenza di beni (cfr. doc. _). In realtà l'attestato è stato rilasciato a
seguito della mancata aggiudicazione di beni pignorati. E' al momento dell'asta
deserta o dell'accertamento dell'inesistenza di beni pignorabili che la Cassa
ha conoscenza del danno (per estensione a quanto in DTF 113 V 256 consid. 3c).
La Cassa non si può limitare ad attendere il rilascio formale di un attestato
di carenza di beni definitivo come prevede la DTF 113 V 256, quando appare
chiaro che mancano beni pignorabili o che un'asta è andata deserta così da
risultare chiaro che l'UEF emetterà un ACB. La conoscenza del danno non può
essere artificiosamente rinviata, anche di sole poche settimane, attendendo la
comunicazione dell'esito di un'asta pubblica. L'azione deve pertanto
considerarsi prescritta (si richiamano dall'UEF di __________ l'intero dossier
relativo agli attestati di carenza di beni N. __________e __________di data 16
febbraio 1999). (…)" (Doc. _, pag. 7)
Nel
merito il convenuto precisa quanto segue:
"
(…)
Ad 5. Esatta la cifra indicata.
Nondimeno si contesta l'esistenza di
un danno pari all'importo di CHF 513'944.75 per i motivi esposti nel presente
allegato di risposta.
Prove: come sopra
Ad 6. Contestato come esposto.
In nessun momento nella sua petizione
la Cassa ha contestato che è stata l'improvvisa rinuncia di collaborazione da
parte del maggior cliente ad aver portato la società al fallimento. Essa si
limita (cfr. in diritto Ad 3.2) che le difficoltà della società erano croniche
in quanto la società da sempre pagava in arretrato. Tale argomentazione non
può essere condivisa. La società ha infatti, pur pagando con grandi ritardi
"da decenni", ha sempre versato il dovuto fino alla fine del 1996. In
questi anni la società sì è sviluppata, grazie ad un grosso credito bancario
con importanti investimenti in macchinari per far fronte agli ordini della
__________. Come si dimostrerà (i testi citati sono indispensabili) è stato
l'improvviso "tradimento" dell'unico cliente ad affossare l'azienda.
Occorrerà di conseguenza esaminare se il convenuto ha agito per negligenza
grave o se poteva credere, come del resto ha creduto anche la banca __________
al buon fondamento dei piani aziendali. Non si può dimenticare che il convenuto
ha assunto il controllo pieno della società solo dopo la malattia del padre,
amministratore delegato e titolare dell'azienda. Non può pertanto essergli
imputato il fatto che anche in precedenza i pagamenti avvenivano in ritardo. Il
mancato pagamento dei contributi correnti aveva un carattere puramente
temporaneo. Nello stesso periodo __________ aveva saldato gli arretrati 1996 e
parte del 1997.
L'investimento aziendale che doveva
rilanciare l'azienda è la prova evidente che il __________ riteneva di poter
risanare la stessa. Nel caso concreto non si è trattato di far sopportare il
rischio connesso al finanziamento dell'impresa all'assicurazione sociale.
Peraltro la società era in rosso sui conti e non disponeva di risorse per
pagare più contributi di quanto non abbia fatto. Anzi, la ditta ha addirittura
utilizzato i denari presi a credito per il pagamento delle vecchie pendenze e
ciò malgrado la cessione generale di fatture non gli permettesse di disporre di
alcuna liquidità.
Prove: come sopra
IN DIRITTO
(…)
-
La
Cassa di compensazione sottolinea il costante indebitamento della società ma
omette di indicare il progressivo aumento degli attivi quali prodotti finiti,
semilavorati, materie prime ed accessori (cfr. doc. _ oltre CHF 2'000'000.‑‑;
cfr. doc. _ all'anno 1995 CHF 800'000.‑‑). In altre parole il
signor __________ era sulla strada giusta del risanamento e solo l'improvvisa
decisione della __________ ha causato il fallimento della società. In queste
circostanze non si può semmai che ammettere una colpa lieve del signor
__________, al di là dell'importo oggettivamente alto rimasto scoperto. Qualora
il __________ avesse pagato i contributi sociali correnti non avrebbe avuto
risorse per pagare i precedenti e/o per pagare gli operai, ciò che avrebbe
determinato la morte immediata dell'azienda. In altre parole il mancato
pagamento dei contributi era oggettivamente indispensabile all'esistenza
medesima dell'impresa ed avrebbe permesso di versare i contributi sociali. Non
si trattava di un rinviare alle calende la soluzione quanto di mettere in
opera l'immediato rilancio dell'azienda che si dotò di nuovi macchinari e che
aumentò il numero delle maestranze proprio per risanare l'azienda.
-
La
Cassa di compensazione si esprime diffusamente sulla cessione di fatture invocando
una recente sentenza che vide coinvolta la __________ alla quale fu
rimproverato, a torto, di essere responsabile del mancato pagamento dei
contributi. Nel caso che ci occupa non solo la ditta aveva da anni una cessione
di fatture a favore della propria banca, ma anche un importante scoperto sul
conto rimasto perennemente nelle cifre rosse (cfr. doc. allegati
all'opposizione). E' questa mancanza di disponibilità di liquidità che viene
espressamente invocata quale motivo di discolpa. E' vero che il TFA con una
giurisprudenza estremamente rigorosa non considera una scusante la mancanza di
liquidità. Nel caso concreto la questione non è tanto nella mancanza di
liquidità al momento della scadenza dei contributi, quanto del fatto che il
convenuto non ha mai avuto a disposizione i mezzi per pagare i contributi.
(…)
- Quale
tesi subordinata si fa comunque rilevare che se effettivamente la
situazione fosse stata cronica e disperata da anni, come pretende la Cassa,
anche il ritardo nel procedere al recupero degli importi scaduti dovrà essere
tenuto in considerazione nel diminuire, se non nell'azzerare, le pretese nei
confronti del convenuto.
In
conclusione si chiede di respingere la petizione, dopo assunzione
delle prove indicate in calce ai punti di risposta, in quanto al signor
__________ non si può imputare neppure la negligenza lieve.
La
situazione è precipitata, come confermeranno i testi, dal ritiro dal mercato di
__________ della __________. __________ aveva dato fiducia. La negligenza grave
è data quando un datore di lavoro trascura ciò che avrebbe dovuto apparire
chiaramente degno di essere osservato da ogni persona ragionevole in una
situazione analoga e nelle stesse circostanze (categoria imprenditoriale). Ma
la banca stessa credeva nell'operazione di risanamento. Così la Cassa di
compensazione sapeva delle difficoltà e questo potrebbe semmai essere
considerato un motivo di sostanziale riduzione od esclusione del risarcimento.
Se infatti si decidesse di applicare criteri severi al __________ (DTF 108 V
203), allo stesso modo occorrerà censurare con la stessa severità l'inazione
della Cassa. La data dell'emissione degli attestati di carenza di beni non è in
ogni caso determinante quale data più favorevole alla Cassa. La Cassa avrebbe
dovuto, nell'evenienza in cui si dovesse negare il nesso di causalità tra il
ritiro della __________ ed il fallimento, agire entro un anno dall'asta andata
deserta dei beni pignorati ovvero ben prima del 1° febbraio 2000 (data della
decisione di risarcimento).
In
altre parole se si ammetterà la negligenza grave del convenuto, malgrado la
preesistente cessione generale di tutte le fatture, la mancanza di liquidità e
l'inaspettata partenza della __________ dopo l'allestimento delle nuove linee
di lavorazione, non si potrà non tener conto dell'affermazione della Cassa
che descrive la ditta come un debitore cronico ciò che l'avrebbe dovuta
spingere ad agire con la stessa accortezza che avrebbe usato qualsiasi altro
creditore che si fosse trovato nella medesima situazione (RDAT Il 1995 pag.
378)." (Doc. _, pag. 3-8)
1.6. A seguito di
un accertamento effettuato dal TCA, in data 25 aprile 2001 l'UEF di __________
ha trasmesso i documenti relativi gli attestati di carenza beni no. __________e
__________ (cfr. doc. _ e allegati).
in
diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.2. Il convenuto
ritiene perento il credito risarcitorio in quanto la Cassa sarebbe stata a
conoscenza del danno già a partire dal momento dell'asta deserta o
dell'accertamento dell'inesistenza di beni pignorabili.
Va
innanzitutto rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al
risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa
valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto
conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono
avverati. Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di
termini di perenzione, che vengono considerati d’ufficio.
D’altra
parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso
dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non
permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di
risarcimento (DTF 121 III 388 consid. 3a e b; DTF 119 V 92 con riferimenti cfr.
anche DTF 121 V pag. 240).
Il TFA ha
altresì precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in
cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto
giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento
che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la
procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384
consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati
in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).
Decisiva
per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data
d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene
effettivamente a conoscenza (cfr. STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re
G. H., pag. 4; Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag.
109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen,
volume 44, S. Gallo 1998).
Quando il
danno risulta da un fallimento, il momento della "conoscenza del
danno" ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la
cassa è a conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza
beni; la giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore
intenzionato a chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento
conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è
informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce
o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella
liquidazione, nonché il dividendo prevedibile. I medesimi principi sono
applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF
121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti).
La
conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere
già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente
allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento,
in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà
distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze
viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni
provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di
motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992
pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della
prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa =
DTF 121 V 240 consid. 3c/aa). Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno
può avvenire dopo il deposito dello stato di graduatoria se, a questo
momento, l’ammontare effettivo degli attivi non è stato ancora stabilito,
poiché, ad esempio, gli immobili devono dapprima essere venduti, per cui
l'amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito
a un possibile dividendo. (DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid.
5c, Nussbaumer, op. cit., pag. 406).
In
un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con
la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in
relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.
Da quel
momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988
pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant
que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in
RCC 1991 pag. 405 in fine).
Tuttavia
ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni
provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del
danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di
vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed
attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le
circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun
ricavo (RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).
Il momento della “conoscenza
del danno” può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di
rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di
pignoramento (cfr. DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate
condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in
fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Ad esempio in una sentenza
del 1° febbraio 1995 pubblicata in Pratique VSI 1995 pagg. 169 e ss, il TFA si
è posto la questione di sapere se la Cassa doveva informarsi dei motivi che
hanno portato al rifiuto dell'omologazione di un concordato con abbandono
dell'attivo e se doveva, se del caso, intraprendere il necessario per
salvaguardare il termine di perenzione annuo dell'art. 82 cpv. 1 OAVS. A tale
quesito l'Alta Corte ha risposto affermativamente, in quanto la Cassa, che
all'epoca secondo la vecchia LAF era collocata in seconda classe, nella sua
qualità di creditore privilegiato non poteva disinteressarsi dei motivi che
hanno indotto il giudice di rifiutare l'omologazione, che in quella fattispecie
le avrebbero fatto comprendere che il suo credito non sarebbe stato totalmente
coperto con il dividendo che poteva sperare di ottenere dal fallimento (cfr.
Pratique VSI 1995 pag. 173).
2.3. La censura
sollevata dal convenuto non può essere accolta per i motivi che seguono.
Innanzitutto
perché l'incanto relativo al pignoramento delle due esecuzioni in oggetto ha
avuto luogo il 9 febbraio 1999 e quand'anche l'asta fosse risultata deserta, si
doveva controllare la data d'intimazione del verbale spedito alla Cassa e
stabilirne la ricezione. In ogni caso, essendo la decisione di risarcimento
datata 1° febbraio 2000, il termine di perenzione annuale dell'art. 82 OAVS, a
fronte della data dell'incanto, sarebbe stato comunque rispettato.
In ogni
caso l'asta non è risultata deserta (cfr. allegati 1 e 2, doc. _).
Come
visto al considerando precedente, é solo con il rilascio degli attestati di
carenza beni che l'attrice si è resa conto di aver subito un danno (anche se
parziale), in quanto ha ritenuto il suo credito non più recuperabile.
Con
decreti 5 e 16 marzo 1999 la Pretura di __________ ha peraltro dichiarato
l'apertura del fallimento della società in via sommaria ai sensi dell'art. 231
LEF (FUSC del __________ 1999).
Le
argomentazioni del convenuto non sono quindi pertinenti.
Considerato
che gli attestati di carenza beni sono del 16 febbraio 1999 e la decisione é
del 1°febbraio 2000, il credito risarcitorio riferito alle due esecuzioni in
parola non è perento.
2.4. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro (cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076;
SVR 2000 AHV Nr. 16, pagg. 49-50; DTF 123 V 15, 16, consid 5b). L'ammontare del
danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de
l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon
l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s).
Nell'evenienza concreta,
dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc.
_) e dalle insinuazioni all'UEF (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo
dei contributi non saldati. Il danno ammonta dunque a fr. 513'944.75 (cfr.
consid. 1.4.). L'importo del contendere non è del resto stato contestato dal
convenuto.
2.5. Il convenuto
addebita alla Cassa di non aver proceduto diligentemente all'incasso dei
contributi scaduti.
In una
sentenza del TFA del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 186ss., l’alta
Corte federale ha stabilito, modificando la propria giurisprudenza, che
l’obbligo di risarcire il danno del datore di lavoro può essere ridotto
analogicamente a quanto previsto negli art. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione
di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio di una norma elementare
relativa alla procedura di riscossione dei contributi, ha causato la nascita
oppure il peggioramento del danno. In proposito il TFA ha precisato che il
nesso di causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere
adeguato (consid. 3c).
In casu
alla Cassa non può essere rimproverata alcuna negligenza, in quanto dagli atti
risulta che essa, per ciò che riguarda il buco contributivo oggetto del
contendere, ha regolarmente diffidato e precettato la società alfine di
incassare i contributi scaduti sin dal febbraio 1997 (diffide di pagamento,
precetti esecutivi, ecc, cfr. doc. _).
2.6. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito
di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed
il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai
sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186
consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.7. La Cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.8. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore
unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della
diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198
consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti
della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi
vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze
legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano
scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193
consid.2b)
2.9. Il convenuto
respinge l'addebito di intenzionalità e negligenza grave, ritenuto che la
società avrebbe ceduto, dal 26 agosto 1993, tutti i suoi crediti alla banca
__________. Alla società sarebbe quindi mancata la disponibilità finanziaria
per pagare i contributi sociali.
Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995
nella causa G.C.; inc. __________), la responsabilità del datore di lavoro ai
sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se
stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Nel caso
concreto, sin dal 1991 la __________ era in relazione d'affari con la
__________, beneficiando sostanzialmente di linee di credito, l'ultima delle
quali (del 29 marzo 1995) consisteva nel fornire alla ditta una linea di
credito di fr. 500'000.-- garantita da due cartelle ipotecarie al portatore di
fr. 150'000.-- , da un'altra cartella ipotecaria al portatore di fr. 200'000.--
(cfr. doc. _), dalla cessione in garanzia di tutti i crediti vantati verso
clienti della __________, da due vaglia cambiari di fr. 75'000.--
rispettivamente fr. 50'000.-- avallati dalla __________ e da __________ e
__________ e, infine, dalla costituzione in pegno della polizza di
assicurazione mista della __________.
Il
convenuto non può scagionarsi sostenendo che la ditta non aveva i mezzi per
pagare i contributi perché questa avrebbe ceduto tutti i propri crediti
all'istituto bancario. Come visto la cessione dei crediti serviva a garantire
una linea di credito di ben 500'000.-- che non è verosimilmente bastata alla
ditta per far fronte ai debiti correnti, oneri sociali compresi. La linea di
credito probabilmente è stata utilizzata in primo luogo per far fronte ad altre
spese che l'amministrazione ha ritenuto prioritarie per la sopravvivenza della
società. In casu la banca ha avuto unicamente il compito di riscuotere delle
fatture, che andavano a copertura di una linea di credito (cfr. doc. _).
Non si
vede come essa possa essere resa responsabile del mancato pagamento del debito
contributivo.
Nella
presente fattispecie quindi la funzione della Banca si è limitata a quella di
banca finanziatrice (cfr. STFA del 3 febbraio 2000 nella causa B. SA, H 103/99
Ws, pubblicata in RDAT 2000 II 293 ss).
L'argomentazione secondo
la quale la cessione dei crediti avrebbe privato la ditta di liquidità è
smentita anche dal fatto che fino al 1996 (la cessione dei crediti era in atto
almeno dal 1993, cfr. doc. _), i debiti contributivi, anche se con notevoli
sforzi, sono stati pagati.
D'altronde,
come visto, la ditta non navigava in buone acque da diverso tempo, per cui
addossare la colpa alla banca è pretestuoso.
2.10. Il convenuto
sostiene che la società avrebbe tuttavia avuto ragione di credere di poter far
fronte alla situazione, ma l'improvvisa rinuncia di collaborazione del maggior
cliente, l'avrebbe portata al fallimento.
Nell'evenienza
concreta, dagli atti risulta che sin dal 1997 la società è stata in mora col
pagamento dei contributi, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla e a
precettarla (doc. _).
La ditta
però, a detta del convenuto, avrebbe fatto tutto il possibile per salvarsi. La
rinuncia definitiva di un grosso cliente di collaborare con la __________,
avrebbe seriamente inciso sulla liquidità della ditta e sulla sua situazione
finanziaria.
Si tratta
dunque di stabilire se quella della ditta __________ è stata una crisi
passeggera di qualche mese oppure no, e se il convenuto aveva seri e oggettivi
motivi per presumere che i contributi potessero essere versati entro un breve
termine.
Dagli
atti risulta che l'eluso versamento non può dirsi dovuto a difficoltà
momentanee. La Cassa ha infatti dovuto inviare diffide alla società e anche
intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi sin dal 1997
(cfr. doc. _), finché, alla fine, vi è stato lo scoperto sopra indicato,
risultato irrecuperabile.
Anzi, la
Cassa afferma che è da 10 anni che ha dovuto diffidare e precettare la ditta
per ottenere il pagamento dei contributi. Il convenuto, che ammette questo
fatto, sostiene però che per finire la ditta è sempre riuscita a far fronte ai
pagamenti e che questa circostanza deve essere premiata perché dimostra la
volontà di non arrendersi alle prime difficoltà.
I motivi
addotti dal convenuto non sono tuttavia sufficienti per esonerarlo da una
responsabilità ex art. 52 LAVS.
Le
difficoltà finanziarie della ditta erano infatti talmente gravi che le
giustificazioni addotte dal convenuto non possono essere ritenute valide.
Inoltre
il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che
attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati
deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA non pubblicata del 7
maggio 1997 nella causa M.V., H 336/95, consid. 3d).
In
un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve
prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto
che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 16 aprile 1998
in re O. G. p. 6 e giurisprudenza ivi citata).
La ditta
era in difficoltà da ormai troppo tempo per cui gli sforzi del convenuto e
della società non permettono in ogni caso di ammettere i motivi di discolpa
citati in precedenza (cfr. DTF 121 V 243, consid. 2.6.).
Ora,
l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e
averlo irrimediabilmente differito, è segno di una negligenza non indifferente
del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità degli amministratori, cui
incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della
società.
Il
mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.
Va al
riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei
contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr.
anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V, in cui il mancato pagamento è
durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto
giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia
precedentemente erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243).
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di
giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita
del 27 giugno 1994 in re M.A.).
Inoltre,
secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il
procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari
criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995
nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).
In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il
pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole,
obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è
assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare
entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF
108 V 188).
Viste le
circostanze rilevate era pensabile il contrario.
Se avesse subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, il
convenuto avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione.
Ne
consegue che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il
mancato versamento dei contributi da parte della __________ e questo anche se
egli ha investito capitali nella società. Infatti, secondo il TFA, il fatto che
il convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme
provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza,
allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (sentenza
non pubblicata nella STFA del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).
Accettando
il mandato di presidente del CdA prima e poi di amministratore unico della
__________, __________ ha assunto tutti gli oneri che da tali funzioni derivano
(cfr. STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H
115/00 e H 132/00, consid. 5b). Egli avrebbe dovuto valutare con maggior rigore
i controlli che ogni amministratore deve svolgere. Questi controlli non possono
avergli fatto sfuggire la precaria situazione finanziaria della società (cfr.
STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H
115/00 e H 132/00, consid. 8b).
Il
convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di
presidente del CdA e di amministratore unico di una società anonima. Questa
omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr.
RCC 1992, pag. 269), dovere che risulta accresciuto quando si tratti - come in
concreto - di un presidente del consiglio di amministrazione (STFA non
pubblicata dell'8 novembre 1999 nella causa G. H., H 74/99, consid 6b; DTF 122
III 198, consid. 3a) e, dal 6 aprile 1998, di un amministratore unico ( cfr.
DTF 112 V 3 consid 2b; 122 III 198 consid 3a; STFA non pubblicata del 24
gennaio 2000 nella causa P-A. B., H180/99, consid. 4).
2.11. Infine, per
quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatte dal convenuto,
corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è
utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non
porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora che sono noti
all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a
con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione,
Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un
tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art.
29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso
in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente
per pronunciare il presente giudizio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§ Di
conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa __________ fr.
513'944.75.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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