AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2006.54
Data decisione, Autorità:
21.06.2007, TCA
Titolo:
Contributi AVS/AI/IPG personali come indipendente per il 2003 e 2004 fissati per ciascun anno di contribuzione a mano delle notifiche di tassazione, vincolanti per la Cassa ed il giudice. Decisioni definitive, quindi i redditi vanno confermati alla base dei contributi.
Raccomandata
Incarto n.
30.2006.54
TB
Lugano
21 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27
ottobre 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. Con
tre distinte decisioni definitive del 22 settembre 2006, la Cassa di
compensazione ha fissato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 quale
indipendente per gli anni di contribuzione 2002 (doc. 16), 2003 (doc. 13) e
2004 (doc. 12). La Cassa, evincendo l'importo dalla dichiarazione d'imposta 2003A dell'assicurato,
ha ritenuto per il 2002 un reddito aziendale di Fr. 11'325.-. Per gli altri due anni, si è basata sulle notifiche di
tassazione fiscale IFD 2003B e 2004, ritenendo un reddito aziendale di Fr. 45'000.-
per il 2003 rispettivamente di Fr. 15'000.- per l'anno
2004 ed un capitale proprio nullo investito nell'azienda.
B. Il
10 ottobre 2006 (doc. 8) l'assicurato ha interposto opposizione, facendo valere
di non aver svolto alcuna attività lucrativa durante il 2003 essendo invalido
al 50%, ma di avere comunque effettuato alcuni lavoretti per poter
sopravvivere, data la rendita AI di soli Fr. 1'250.- al mese. Ha inoltre chiesto che siano dedotti i pagamenti
effettuati anche dalla moglie.
C. Con
decisione su opposizione del 27 ottobre 2006 (doc. A) la Cassa di compensazione
ha respinto l'impugnativa dell'assicurato, affermando che gli ammontari di
Fr. 45'000.- e di Fr. 15'000.- sono stati confermati dal competente
Ufficio di tassazione e che le relative notifiche di tassazione sono cresciute
in giudicato. Inoltre, l'art. 9
LAVS non permette di dedurre dal reddito aziendale quali spese i contributi AVS
già versati. Resta possibile la richiesta di dilazione di pagamento.
D. Con
ricorso del 25 novembre 2006 (doc. I) l'assicurato ha invocato un errore nel conteggio della Cassa, che si è
basata sui "dati fiscali 2002-2003". Ha ribadito di essere
impossibilitato a lavorare a causa del suo grado di invalidità del 50%, ipotizzando
che la Cassa abbia eventualmente parificato la sua rendita AI ad un reddito da
attività indipendente.
Il 5 dicembre 2006
(doc. III) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, sostenendo di doversi
attenere alle tassazioni fiscali 2003A, 2003B e 2004, queste ultime due cresciute
in giudicato e quindi vincolanti per l'autorità amministrativa. La Cassa ha precisato che i contributi d'acconto versati dai coniugi per gli anni
2002-2004 sono stati evidentemente considerati nel conteggio del conguaglio da
versare (docc. 4-6) e che la moglie è esonerata dal pagamento dei contributi
quale persona senza attività lucrativa soltanto per il 2003, dato che il marito deve pagare più del doppio del contributo
minimo.
L'assicurato non ha prodotto ulteriori mezzi
di prova (doc. IV).
in
diritto
in ordine
- La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 26c cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa
N., I 707/00).
nel merito
- Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo
conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri
(art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa
indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali
necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
- I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione
e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con
tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è
determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22
cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno
di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale
chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio
commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il
capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 5 OAVS).
- Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una
tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi
fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul
reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta
federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione
intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono
applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite
dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23
cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono
valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale
proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli
assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e,
se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
- In
concreto, dagli atti si deduce che il ricorrente ha impugnato soltanto le
decisioni definitive di fissazione dei contributi personali per gli anni 2003 e
2004, mentre ha considerato corretta quella riferita all'anno 2002 che fa capo alla dichiarazione di
tassazione 2003A (reddito: Fr. 11'325.-).
Per l'anno 2003, la Cassa di compensazione si è
basata su un reddito da attività indipendente pari a Fr. 45'000.-, mentre per l'anno successivo questo importo assommava a Fr. 15'000.-.
L'assicurato ha contestato questi ammontari,
facendo valere di non aver mai svolto un'attività lucrativa in questo periodo siccome invalido al 50% ma,
semmai, di aver eseguito qualche lavoretto per arrotondare la rendita AI.
Controversa è pertanto
la determinazione dei redditi acquisiti dall'assicurato come persona indipendente da soggiacere a contribuzione
per l'anno 2003 e per il 2004.
- Per
giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni
fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione
d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N.
8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che
secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono
vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito
anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997
AVS N° 110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).
- Nella
fattispecie, per fissare i contributi portanti sull'anno 2003 occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quel medesimo anno (art.
22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione postnumerando 2003B, che
porta sull'anno 2003.
Medesimo discorso vale
per i contributi personali del 2004, che si calcolano sulla base dell'IFD 2004.
La notifica di
tassazione IFD 2003B dell'insorgente
(doc. 2) contempla un reddito da attività indipendente di Fr. 45'000.-, un valore locativo di Fr. 10'062.- e rendite AI pari a Fr. 18'540.-, oltre ad altri fattori ininfluenti
per la determinazione del contributo personale. Di conseguenza, la Cassa di
compensazione ha calcolato definitivamente il contributo AVS/AI/IPG dovuto nel
2003 dall'assicurato basandosi
su un reddito da attività lucrativa indipendente di Fr. 45'000.-.
Per l'anno 2004, la relativa notifica di
tassazione acquisita agli atti (doc. 3) presenta un reddito da attività
lucrativa indipendente ammontante a Fr. 15'000.-, un valore locativo invariato, una rendita AI di Fr. 17'784.- ed altri redditi per Fr. 10'000.-. L'importo riferito ai redditi da attività indipendente (Fr. 15'000.-) è stato conseguentemente ripreso dall'Amministrazione per il calcolo dei
contributi personali dell'assicurato.
A questo proposito, il TCA evidenzia che le summenzionate decisioni
di tassazione sono regolarmente cresciute in giudicato, nel senso che l'assicurato non si è validamente opposto ad
esse. In tali circostanze, le informazioni ivi contenute fornite dall'Ufficio di tassazione devono essere
considerate vincolanti per l'Amministrazione
e per il Giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS), proprio perché le notifiche di
tassazione sono cresciute in giudicato. Questo Tribunale non è quindi
legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal citato Ufficio di
tassazione, apparendo essi corretti.
- Sulla
scorta di quanto precede, la contestazione dell'errato conteggio di Fr. 45'000.- rispettivamente di Fr. 15'000.- sollevata dal ricorrente non può essere ritenuta. E ciò, a
maggior ragione se si pone mente che l'assicurato non ha in alcun modo comprovato che i redditi ritenuti
dall'autorità fiscale e,
conseguentemente, anche dall'Amministrazione,
siano errati. Da un canto, il
ricorrente ha affermato di non aver esercitato alcuna attività lucrativa
essendo invalido al 50%; d'altro
canto, ha tuttavia riconosciuto di aver svolto alcuni lavoretti per mantenere
la sua famiglia, non bastando la rendita d'invalidità.
Tutto ben considerato,
le somme di Fr. 45'000.- e di
Fr. 15'000.- accertate dall'Ufficio di tassazione rappresentano quindi –
in assenza della prova del contrario - il reddito netto derivante dall'attività lucrativa esercitata dal
ricorrente quale indipendente durante gli anni 2003 rispettivamente 2004.
- Per
quanto concerne infine la lamentela del mancato conteggio dei contributi pagati
dai coniugi negli anni precedenti, la Cassa ha giustamente rilevato che tali
somme sono già state computate sui contributi totali dovuti, a titolo di
acconti. Gli estratti conto agli atti (docc. 4-6) dimostrano questa circostanza,
come pure le decisioni di conguaglio dei contributi personali (docc. 9-11).
Infatti, sul totale dei contributi dovuti per l'anno 2003 (Fr. 3'869,25
spese comprese), la Cassa ha computato la somma di Fr. 412.- versata in
precedenza dall'assicurato, per
conteggiare la differenza di Fr. 3'457,25 da versare a saldo. Anche per l'anno 2004 la Cassa ha proceduto in questo modo, accreditando gli
acconti di Fr. 412.- sul totale dovuto di Fr. 823.-, per emettere quindi una
fattura finale di Fr. 411.- da pagare entro 30 giorni.
Ne discende, dunque,
che il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata, nel
senso che la Cassa di compensazione ha correttamente calcolato i contributi
personali AVS/AI/IPG dell'insorgente
per gli anni 2003 e 2004 basandosi su un reddito aziendale assommante a Fr. 45'000.- rispettivamente su Fr. 15'000.- e su un capitale proprio nullo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
-
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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