AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
30.2006.49
Data decisione, Autorità:
28.06.2007, TCA
Titolo:
Contributi personali nel 2004 per indipendente.Determinazione del reddito da attività indipendente.Il trasferimento di beni dalla sostanza aziendale a quella privata è un'alienazione generante utili che fanno parte dei proventi da attività ind.Contributi personali sono aggiunti al reddito aziendale.
Raccomandata
Incarto n.
30.2006.49
TB
Lugano
28 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 novembre 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27
ottobre 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. Con
decisione definitiva del 5 ottobre 2006, la Cassa di compensazione ha fissato i
contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 – deceduto il 6 luglio 2004 - quale
indipendente per il periodo di contribuzione gennaio-giugno 2004 (doc. 10). La
Cassa, evincendo l'importo
dalla dichiarazione d'imposta
IFD 2004 del defunto assicurato, ha ritenuto un reddito aziendale di Fr. 179'732.- (doc. 1), comprensivo di Fr. 2'636.- quali contributi d'acconto, ed un capitale proprio investito
nullo.
B. Il
13 ottobre 2006 (doc. 6) RA 1, in rappresentanza della comunione ereditaria fu RI
1, ha interposto opposizione, facendo valere che il reddito ordinario da
attività indipendente era pari a Fr. 18'000.-, come accertato in occasione di un'udienza con il competente ufficio di tassazione (doc. B). Inoltre,
il rappresentante ha evidenziato di aver versato il 3 novembre 2004 Fr. 2'750,70 quali contributi personali per il
periodo gennaio-giugno 2004 (doc. C), di cui va tenuto conto.
C. Con
decisione su opposizione del 27 ottobre 2006 (doc. D) la Cassa di compensazione
ha parzialmente accolto l'impugnativa
dell'assicurato, affermando che
il reddito da attività indipendente realizzato nel 2004 ammontava a Fr. 91'500.-, come confermato dal competente
Ufficio di tassazione (docc. 2 e 5). Infatti, in virtù dell'art. 17 OAVS, oltre al reddito proveniente
da un'attività indipendente
(Fr. 18'000.-), è stato
computato l'utile realizzato
con il trasferimento di elementi patrimoniali dell'azienda alla sostanza privata (Fr. 73'500.-). Al reddito aziendale sono poi stati aggiunti i contributi
fatturati a titolo di acconto (Fr. 2'636.-).
D. Con
ricorso dell'8 novembre 2006
(doc. I) il rappresentante dell'assicurato ha contestato l'ammontare del reddito aziendale fissato dalla Cassa, sostenendo che
debba essere di Fr. 18'000.- come
accertato dall'autorità
fiscale. Ha inoltre invocato un errore nell'aggiunta, come tale, del contributo di Fr. 2'636.-, ritenuto comunque che, a titolo d'acconto, sono stati pagati Fr. 2'750.-.
Il 17 novembre 2006
(doc. III) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, sostenendo di doversi
attenere alla tassazione fiscale 2004, vincolante per l'autorità amministrativa. La Cassa ha precisato che i contributi d'acconto versati vanno ad aggiungersi al
reddito aziendale, poiché la deduzione è ammessa fiscalmente, ma non dalla LAVS
(art. 9 lett. d LAVS).
E. Il
ricorrente ha in seguito contestato il carico di Fr. 341,40 per spese
amministrative e di Fr. 20.- quale diffida e multa (docc. VI ed E). La Cassa ha
precisato che può prelevare il 2% della somma dei contributi dovuti a titolo di
spese amministrative (doc. VIII) e che la diffida è stata inviata il 10 maggio
2004 all'assicurato per il
mancato versamento dell'acconto
del 1° trimestre 2004 assommante a Fr. 1'365,35 (doc. VIIIbis).
A ciò ha fatto seguito
ulteriore corrispondenza fra le parti su questo argomento, ognuna
riconfermandosi nelle proprie allegazioni (docc. X-XVI).
in
diritto
in ordine
- La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio
2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
nel merito
- Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo
conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri
(art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa
indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali
necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
- I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione
e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con
tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è
determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22
cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno
di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale
chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio
commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale
proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22
cpv. 5 OAVS).
- Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una
tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi
fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul
reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta
federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione
intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono
applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite
dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23
cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono
valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale
proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati
devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se
richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
- In
concreto, per l'anno 2004 la
Cassa di compensazione si è basata su un reddito da attività indipendente di
Fr. 91'500.-. Tale importo
deriva dalla somma di Fr. 73'500.-
quale addizione degli ammortamenti concessi all'assicurato a livello fiscale nel periodo 1987-2002 per il capannone,
che è passato dalla sostanza aziendale ai beni privati, e di Fr. 18'000.- indicato dagli eredi dell'assicurato
quale reddito da attività indipendente per i primi sei mesi del 2004.
Il rappresentante dell'assicurato ha contestato questo calcolo,
facendo valere di dover pagare i contributi soltanto sul reddito ordinario
conseguito quell'anno pari a
Fr. 18'000.-.
Controversa è pertanto
la determinazione dei redditi acquisiti dall'assicurato come persona indipendente da soggiacere a contribuzione
per l'anno 2004.
- Per
giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni
fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione
d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N.
8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che
secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono
vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito
anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).
- Nella
fattispecie, per fissare i contributi portanti sull'anno 2004 occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quel medesimo anno (art.
22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla notifica di tassazione IFD 2004.
A tale proposito, occorre
evidenziare che l'assicurato ha
esposto nella dichiarazione d'imposta
2004 l'importo di Fr. 18'000.- quale reddito da società semplice, ma
che questa cifra è stata azzerata dall'autorità fiscale ed inserita nella voce "reddito da attività
indipendente", insieme al valore del capannone passato
dalla sostanza aziendale a quella privata dell'assicurato e che è stato calcolato grazie agli ammortamenti effettuati
negli anni.
La notifica di
tassazione IC/IFD 2004, concernente il periodo d'assoggettamento dal 1° gennaio al 6 luglio 2004 (doc. A), ha quindi accertato
un reddito da attività indipendente ammontante a Fr. 91'500.-, mentre per la determinazione dell'aliquota applicabile al reddito imponibile è stato ritenuto un
reddito pari a Fr. 177'096.-.
Di conseguenza, la Cassa di compensazione ha calcolato definitivamente il
contributo AVS/AI/IPG dovuto dall'assicurato per il primo semestre del 2004 basandosi su un reddito da
attività lucrativa indipendente di Fr. 91'500.-.
Il TCA evidenzia che la summenzionata decisione di tassazione è
regolarmente cresciuta in giudicato, nel senso che l'assicurato - e per esso i suoi eredi - non vi si è validamente
opposto. In tali circostanze, le informazioni ivi contenute fornite dall'Ufficio di tassazione devono essere
considerate vincolanti per l'Amministrazione
e per il Giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS), proprio perché la notifica di
tassazione è cresciuta in giudicato. Questo Tribunale non è quindi legittimato
a scostarsi dagli elementi esibiti dal citato Ufficio di tassazione, apparendo
essi corretti.
- Come
visto, l'art. 9 LAVS definisce
il reddito da attività indipendente e l'art. 17 OAVS specifica questo concetto. Secondo quest'ultimo disposto, tutti i redditi conseguiti
in proprio da un'azienda
commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da
qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati
con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli
giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD,
eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale
giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD,
sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente.
In virtù dell'art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti
i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale,
artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra
attività lucrativa indipendente. Per il capoverso 2, fanno parte dei proventi
da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante
alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza
commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in
imprese o stabilimenti d'impresa
siti all'estero è equiparato
all'alienazione. La sostanza
commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o
in modo preponderante all'attività
lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20%
al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una
società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza
commerciale al momento del loro acquisto.
La questione porta in
effetti sul computo nei redditi da indipendente di Fr. 73'500.- derivanti dalla somma degli
ammortamenti concessi dall'anno
1987 al 2002 relativi al capannone dell'assicurato appartenente alla sua sfera professionale che è passato alla
sostanza privata. Questo importo è stato definito al netto di ogni deduzione ed
era da considerare nella partita fiscale del defunto RI 1, oltre al reddito
ordinario dichiarato di Fr. 18'000.-
(doc. B).
Conformemente all'art. 18 cpv. 2 LIFD, il trasferimento di
questo capannone dalla sostanza commerciale alla sostanza privata è equiparato
ad un'alienazione. E gli utili realizzati
con l'alienazione della
sostanza commerciale – trasformatasi in sostanza privata - fanno dunque parte
dei proventi da attività indipendente.
Pertanto, è corretto
affermare che anche l'utile di
Fr. 73'500.-, che si è creato
con il passaggio dalla sostanza commerciale a quella privata, e che, per
semplicità, è stato definito dall'autorità fiscale sommando gli ammortamenti eseguiti negli anni, va
ad aggiungersi ai redditi da attività indipendente dell'assicurato.
In conclusione, il
reddito da attività indipendente da utilizzare quale base di calcolo per i
contributi personali dell'assicurato
ammonta a Fr. 91'500.- (Fr. 73'500.- + Fr.
18'000.-).
La contestazione del
ricorrente non può essere quindi ritenuta.
- Restano
ancora da verificare l'aggiunta
di Fr. 2'636.- di contributi
fatturati, Fr. 341,40 di costi amministrative e Fr. 20.- di diffida.
In virtù dell'art. 9
cpv. 2 lett. d LAVS, e contrariamente a quanto è previsto nell'ambito
dell'imposta federale diretta, i contributi personali degli indipendenti non
possono essere dedotti (Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., n. 113 ad art. 9 LAVS, pag. 301). Di conseguenza, il reddito determinante
è stabilito aggiungendo al reddito aziendale netto esposto fiscalmente il
contributo sociale dovuto.
Le comunicazioni
dell’autorità fiscale relative al reddito, prima dell’entrata in vigore del
nuovo art. 27 cpv. 1 OAVS, non tenevano conto delle particolarità della legge
sull’assicurazione vecchiaia e superstiti (DTF 111 V 295). Per questi motivi,
anche le Casse partivano dal presupposto che dal reddito comunicato erano stati
dedotti i contributi, che di conseguenza andavano riaggiunti.
Scopo dell’art. 9 cpv.
2 lett. d LAVS è quello di annullare un’operazione ammissibile dal punto di
vista fiscale. Pertanto, può essere aggiunto solo quanto poteva essere dedotto
fiscalmente (DTF 111 V 298 consid. 4e e p. 301 consid. 4g).
Prima dell’entrata in
vigore delle modifiche delle norme di calcolo dei contributi avvenute il 1°
gennaio 2001, per poter procedere all’aggiunta prevista dall’AVS non era
necessario chiedere all’autorità fiscale l’ammontare della deduzione apportata.
L’amministrazione poteva infatti dedurre dai suoi atti se i contributi erano
stati fissati provvisoriamente o per lo meno messi in conto e se erano già
stati pagati o no (DTF 111 V 299 consid. 4e, STFA 24 agosto 2005 nella causa
S., H 185/05).
Partendo quindi dal
presupposto che l’assicurato aveva dichiarato la deduzione nella dichiarazione
fiscale, la Cassa di compensazione poteva aggiungere i contributi già stabiliti
in una decisione oppure quelli conteggiati, nella loro globalità oppure solo la
parte già pagata.
Se tuttavia l’autorità
fiscale annunciava nella sua comunicazione che non erano stati dedotti
contributi o l’assicurato lo dimostrava, non si poteva procedere all’aggiunta
(DTF 111 V 302 consid. 4g).
Con sentenza del 24
agosto 2005 nella causa S., H 185/05, il TFA ha rammentato che con il 1°
gennaio 2001 sono entrate in vigore nuove norme di determinazione dei
contributi ed in particolare l’art. 27 cpv. 1 OAVS, a norma del quale per le
persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente ad esse affiliate, le
casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le
indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. Le autorità fiscali devono
aggiungere i contributi versati all’assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e all’assicurazione per l’invalidità e al regime di indennità per
perdita di guadagno oggetto di una deduzione fiscale. L’Ufficio federale emana
direttive in merito alle indicazioni necessarie ed alla procedura di notifica.
Il TFA ha in
particolare rilevato che, prima della citata modifica, era compito delle casse,
sulla base della documentazione a loro disposizione, procedere al calcolo
dell’importo da aggiungere al reddito aziendale. In particolare la Cassa
disponeva di diversi modi di procedere: poteva da un lato aggiungere i
contributi stabiliti nel periodo di computo, quelli fatturati in questo lasso
di tempo o i contributi pagati (cfr. consid. 2.2). Tutti i metodi erano stati
dichiarati conformi alla legge (Käser,
op. cit., pag. 202 segg., n. 8.11; DTF 111 V 289; ZAK 1986 pag. 159). Ciò comportava,
tuttavia, che solo in pochi casi l’ammontare aggiunto al reddito aziendale
corrispondeva all’importo dei contributi effettivamente dedotti in ambito
fiscale.
Per modificare questo
stato di cose è stato adottato il citato art. 27 cpv. 1 OAVS, giusta il quale
spetta alle autorità fiscali aggiungere i contributi versati alle assicurazioni
sociali.
Nel caso giudicato dal
TFA, l’autorità fiscale non era in grado di stabilire l’ammontare dei
contributi dedotti. L’Alta Corte ha allora stabilito che in tal caso va
applicato per analogia l’art. 23 cpv. 5 OAVS, che prevede che quando le
autorità fiscali non sono in grado di comunicare il reddito, le casse devono
valutarlo per stabilire il contributo. Gli assicurati devono dare le
indicazioni necessarie alle casse di compensazione.
La Cassa deve pertanto
stabilire, con l’aiuto dell’assicurato, l’ammontare esatto dei contributi
dedotti nel periodo fiscale determinante, poiché solo questi importi devono
essere riaggiunti per ristabilire l’equità contributiva. Solo quando
l’interessato non fornisce le informazioni richieste, l’amministrazione può stabilire
l’ammontare dell’importo da aggiungere senza far capo a prove concrete.
In specie, l'assicurato non ha fiscalmente dichiarato
alcun onere sociale in deduzione del suo reddito lordo e l'importo comunicato dall'Ufficio di tassazione non include i
contributi personali già versati. Spettava quindi alla Cassa determinare questo
importo.
Ed essa ha proceduto
correttamente rifacendosi ai contributi d'acconto che ha chiesto all'assicurato.
Dagli atti emerge che
il 10 maggio 2004 (doc. F4) l'assicurato
è stato diffidato dal pagamento di Fr. 1'365,35 quali contributi personali relativi al primo trimestre del
2004, a cui si sono aggiunti Fr. 20.- per la diffida. Il 4 giugno 2006 (doc.
F5) egli ha ricevuto una richiesta di pari importo per il pagamento degli
acconti per il secondo trimestre del 2004. Non avendo fatto fronte a nessuno
dei due pagamenti, il 15 ottobre 2004 (doc. F3) la Cassa di compensazione ha
chiesto agli eredi dell'assicurato,
nel frattempo deceduto, il versamento del totale dei contributi personali
dovuti per il primo semestre dell'anno, ossia Fr. 2'570.-
(Fr. 1'365,35 + Fr. 1'385,35). Questo importo è stato soluto il 3
novembre 2004, come dimostra l'estratto
conto prodotto dalla Cassa (doc. 12). Tuttavia, l'ammontare
di Fr. 2'750,35 include anche i
contributi per gli assegni di famiglia ed i contributi per le spese
amministrative e le diffide che, per contro, non figurano all’art. 9
cpv. 2 lett. d LAVS e che perciò non devono essere riaggiunti ai contributi AVS
dovuti.
In sostanza, quindi,
al reddito aziendale vanno aggiunti soltanto i puri contributi personali effettivamente
versati, quindi la quota di Fr. 1'318,20 per ciascun trimestre, ossia Fr. 2'636.- per il
primo semestre del 2004.
È dunque sul totale di
Fr. 94'136.- (Fr. 91'500.- + Fr.
2'636.-) che la Cassa di
compensazione deve calcolare il totale dei contributi AVS/AI/IPG dovuti per il
2004, a cui si aggiungono poi i contributi per gli assegni di famiglia e le
spese amministrative.
A proposito di queste
ultime spese, la Cassa ha già spiegato che la cifra da prelevare corrisponde al
2% dei contributi totali dovuti. Di conseguenza, non si tratterà più di Fr.
341,40 come inizialmente calcolato, ma di un ammontare sicuramente inferiore,
che spetterà all'Amministrazione
ricalcolare quando emanerà una nuova decisione di fissazione dei contributi.
Peraltro, va rilevato
che la somma (Fr. 2'750,70) già
versata nel novembre 2004 è stata giustamente computata sui contributi totali
dovuti, a titolo di acconto. Il conguaglio dei contributi personali emesso il 5
ottobre 2006 (doc. E), seppure errato visto che è stato calcolato sulla base di
Fr. 179'732.-, indica
correttamente che i Fr. 2'750,70
già versati sono stati posti in deduzione del totale di contributi e spese
dovuti.
In merito alla censura
sollevata dal ricorrente riguardo alla diffida di Fr. 20.- accollata con il
citato conteggio del conguaglio, il TCA osserva che questi Fr. 20.- non sono stati (nuovamente) aggiunti
all'importo dovuto, ma sono semplicemente
stati indicati a titolo di riassunto dettagliato. In altre parole, quei Fr.
20.- sono quelli che sono già stati pagati il 3 novembre 2004, non sono altri
in più. Si tratta semplicemente di una spiegazione dettagliata del contributo
dovuto, dove figurano il contributo come tale, le spese amministrative (che
vanno corrette in base al nuovo reddito aziendale), gli assegni integrativi e
le diffide e le multe.
- Ne
discende, dunque, che il ricorso deve essere parzialmente accolto. La decisione
impugnata va confermata sia per l'importo del reddito aziendale che per
l'importo dei contributi fatturati aggiunti, nel senso che la Cassa di
compensazione ha correttamente fissato la base di calcolo in Fr. 91'500.- + Fr. 2'636.- e su un capitale proprio nullo. Alla Cassa spetterà ora il
compito di emanare una nuova decisione con il conteggio dettagliato dei nuovi
contributi AVS/AI/IPG, dei nuovi contributi AF e, soprattutto, delle nuove
spese amministrative.
Visto l'esito del gravame nonostante il parziale accoglimento dello
stesso, non si giustifica l'attribuzione di ripetibili. Tasse e spese a carico
dello Stato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ L'incarto viene trasmesso alla Cassa CO 1 per
i suoi incombenti giusta il considerando 10.
-
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
-
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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