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Numero d'incarto:
30.2006.46
Data decisione, Autorità:
14.11.2006, TCA
Titolo:
Interessi di mora per invio tardivo del datore di lavoro della distinta dei salari, che deve giungere alla Cassa entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio; qui: 30 gennaio 2006. L'invio della distinta il 30 gennaio è tardivo.Nell'AVS si applicano principi giuridici differenti per la mora.
Raccomandata
Incarto n.
30.2006.46
TB
Lugano
14 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13
settembre 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione del 25 agosto 2006 (doc. A1) la Cassa CO 1 ha fissato in Fr. 896,25
gli interessi di mora dovuti dalla società RI 1 per invio tardivo della
distinta dei salari versati nel periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre
2005.
B. Il
5 settembre 2006 (doc. A2) l'assicurata
si è opposta a questa decisione, lamentando di aver rispettato il classico
termine d'invio postale fissato,
in Svizzera, entro la mezzanotte del giorno di scadenza, come recita l'art. 10 cpv. 4 LPAmm. Il fatto che la Cassa
abbia poi ricevuto il giorno dopo, 1° febbraio 2006, la distinta in questione, comporta
il rispetto del termine d'invio.
C. Con
decisione su opposizione del successivo 13 settembre (doc. A6) la Cassa ha
confermato la correttezza del computo degli interessi di mora, siccome la citata
distinta dei salari non le è pervenuta entro il 30 gennaio 2006, ma due giorni
dopo.
D. Con
ricorso del 13 ottobre 2006 (doc. I) RI 1 ha chiesto di annullare il calcolo
degli interessi di mora, ribadendo in sostanza le precedenti argomentazioni.
Anche l'Amministrazione,
nella risposta di causa (doc. III), si è riconfermata nella propria posizione,
proponendo la reiezione del ricorso.
La ricorrente non ha
prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
in
diritto
in ordine
- La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 della Legge
sull'organizzazione giudiziaria
(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
- L'art.
14 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività
lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati
periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.
I contributi del
reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli
assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i
cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi
devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i
periodi di calcolo e di contribuzione (art. 14 cpv. 2 LAVS).
Di regola i contributi
che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura
semplificata secondo l'art. 51
LPGA, anche per i contributi di notevole entità (art. 14 cpv. 3 LAVS).
Per l'art. 14 cpv. 4
LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei
contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio
(lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati (lett. c), sul condono del
pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all'art. 24 LPGA (lett. d).
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003,
della LPGA, la lettera e dell'art.
14 cpv. 4 LAVS relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento
di interessi rimunerativi è stata abrogata. Da quel momento in poi, gli
interessi di mora sulle prestazioni sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA.
- Con
il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore alcune modifiche delle norme di
esecuzione dell'AVS, in particolare circa il calcolo degli interessi.
A norma dell'art. 36
cpv. 1 OAVS, i conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni
necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto
individuale.
L'art. 36 cpv. 2 OAVS
prevede che i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30
giorni dal termine del periodo di conteggio. Il periodo di conteggio comprende
l'anno civile.
Qualora i contributi
siano pagati conformemente all'articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio
corrisponde al periodo di pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS).
La Cassa di
compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i
contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi
scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I
contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla Cassa di
compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).
Giusta l'art. 41bis
cpv. 1 OAVS, devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone
tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal
termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a
pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a
partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i
contributi sono dovuti;
c. i datori di lavoro,
sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla
fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale
fatturazione;
d. i datori di lavoro,
sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio
entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°
gennaio dopo tale termine;
e. le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano
un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano
entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a
partire da tale fatturazione;
f. le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano
un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi
d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente
dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno
civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale
termine.
Gli interessi cessano
di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del
regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di
reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la
fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato
(art. 41 bis cpv. 2 OAVS).
Per l'art. 42 cpv. 1
OAVS i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da
parte della Cassa di compensazione.
Il tasso per gli
interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno
(art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi
sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).
Infine, le
summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi paritetici
sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di
calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è
previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI), per
l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG), per l'assicurazione
contro la disoccupazione (art. 6 LADI) e per gli assegni di famiglia del
diritto cantonale ticinese (art. 20 LAF).
- Nel
caso di specie, la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurata la rifusione
degli interessi di mora per la tardiva presentazione della distinta dei salari,
calcolati nell'ammontare di Fr.
896,25.
Il 30 gennaio 2006 la
società RI 1 ha inviato alla Cassa di compensazione la distinta dei salari dell'anno 2005, datata 23 gennaio. Ora, il
momento dell'invio non è
contestato, ossia la ricorrente ha ammesso di aver trasmesso all'amministrazione questa distinta proprio il
giorno della scadenza del termine legale. Tuttavia, così agendo, l'insorgente reputa di aver rispettato la
scadenza del 30 gennaio e ciò in virtù di consolidati principi giuridici
applicabili in Svizzera, secondo i quali un termine è rispettato se l'invio (postale) avviene entro la mezzanotte
del giorno in cui incomincia detto termine.
Come evidenziato, il
giorno dell'adempimento è stabilito dalla corrispondente legislazione, e meglio
dall'art. 36 cpv. 2 OAVS che prevede che i datori di lavoro devono conteggiare
i salari entro trenta giorni dal termine del periodo di conteggio.
Orbene, nel caso
concreto, il periodo di conteggio - come figura sulla dichiarazione stessa
(doc. A3) – va dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, per cui l'ultimo
termine valido per la ricorrente per l'inoltro della distinta dei salari e
degli assegni familiari relativa all'anno 2005 scadeva il 30 gennaio 2006. Quindi,
la presentazione della distinta dei salari sarebbe stata tempestiva solo se
fosse giunta all'Amministrazione il 30 gennaio 2006 e non inviata quello
stesso giorno (art. 41bis cpv. 1 lett. d OAVS).
In caso di mancata
presentazione di detto conteggio nel termine fissato, l'art. 41bis cpv. 1 lett.
d OAVS dispone che degli interessi di mora debbano essere pagati retroattivamente
dal 1° gennaio dopo tale termine.
Anche il N. 2022 della
Circolare sugli interessi di mora e compensativi (CIM), edita dall'UFAS,
riprende il senso di tale norma:
" I datori di lavoro tenuti a versare contributi
d'acconto devono presentare un regolare conteggio entro 30 giorni dalla fine
dell'anno civile (art. 36 cpv. 2 e 3 OAVS). Il conteggio viene considerato
presentato in ritardo se non viene consegnato alla cassa di compensazione
entro il 30 gennaio seguente la fine dell'anno civile per il quale i
contributi sono dovuti o se viene consegnato per tempo ma non risponde ai
requisiti dell'art. 36 cpv. 1 OAVS (si vedano al riguardo le DRC). (…)" (sottolineatura della redattrice)
Da quanto appena
citato, emerge chiaramente che l'insorgente avrebbe dovuto far pervenire
alla Cassa la distinta dei salari entro il 30 gennaio 2006, così come stabilito
dalla legge.
Al riguardo, non può
quindi essere condiviso il ragionamento indicato dalla società in sede di
opposizione ed ancora con il ricorso, secondo il quale farebbero stato i
principi applicabili in ambito amministrativo, secondo cui un termine è
rispettato se, quando la comunicazione di un atto si fa per posta, la consegna
alla posta avviene prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 10
cpv. 4 LPAmm). Avendo spedito la propria distinta il 30 gennaio 2006, la
ricorrente ritiene quindi di aver inviato per tempo quanto richiesto.
Le conclusioni a cui l'assicurata giunge sono errate.
Infatti, le norme sulla
riscossione dei contributi sociali e la presentazione delle dichiarazioni dei
datori di lavoro dei salari versati, sono specifiche e dettagliate e non conformi
ai principi generalmente riconosciuti.
Ora, prevedendo che il
pagamento del saldo dei contributi dovuti dal datore di lavoro (art. 41bis cpv.
1 lett. c OAVS) e la consegna della distinta dei salari (art. 41bis cpv. 1
lett. d OAVS) debbano pervenire alla Cassa entro 30 giorni dalla
fatturazione rispettivamente dal termine del periodo di contribuzione - ossia
entro il 30 gennaio dell'anno
successivo all'anno di
contribuzione -, il Consiglio Federale con la OAVS ha voluto espressamente regolare
in modo speciale questa tematica, derogando ai principi giuridici generali
menzionati dalla ricorrente.
Visto il particolare
caso in oggetto, occorre pertanto attenersi ai predetti specifici disposti dell'OAVS.
In questi termini, anche
se la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari relativa al 2005 è
datata 23 gennaio 2006 (doc. A3) e la ricorrente l'ha inviata per posta il 30 gennaio 2006, la Cassa l'ha comunque ricevuta
soltanto il 1° febbraio 2006 (doc. A5), dunque non nel termine di legge
del 30 gennaio 2006.
RI 1 ha di conseguenza
presentato in ritardo la distinta salari dell'anno 2005.
Pertanto, giusta il
predetto art. 41bis cpv. 1 lett. d OAVS, gli interessi di mora a carico della
ricorrente nascono a buon diritto retroattivamente dal 1° gennaio 2006 e
non dall'ultimo giorno valido per l'inoltro del modulo per la dichiarazione dei
salari (30 gennaio 2006). Gli interessi, infatti, vanno calcolati dal 1°
gennaio 2006 (giorno dal quale inizia a partire il termine per la presentazione
della distinta dei salari) al 1° febbraio 2006 (giorno di ricezione da parte
della Cassa della dichiarazione dei salari), e non unicamente per i giorni di
ritardo.
- Per
il calcolo degli interessi di mora, come rilevato, i mesi interi sono calcolati
come aventi 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).
In concreto, nel
periodo dal 1° gennaio al 1° febbraio 2006 compresi, corrispondente a 31 giorni
(30 giorni nel mese di gennaio + 1 giorno nel mese di febbraio), per la
ritardata presentazione della distinta dei salari per l'anno 2005 vengono in
essere degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS) che devono essere
calcolati sui dovuti contributi AVS/AD/AF, ammontanti nel caso in esame a Fr. 208'163,15
(doc. A1).
Ne deriva un interesse
di mora di Fr. 896,25 (Fr. 208'163,15 x [31 giorni : 360 giorni] x 5 : 100).
Questa somma
corrisponde a quanto richiesto dalla Cassa alla società ricorrente con la
decisione impugnata, perciò la stessa va confermata ed il ricorso respinto.
- Infine,
il TCA evidenzia che nella
decisione su opposizione la Cassa ha rilevato di aver inviato nel dicembre 2000
a tutti i datori di lavoro a lei affiliati, unitamente alla distinta salari per
il 2000, un promemoria ed un foglio esplicativo - entrambi pubblicati dal
Centro d’informazione AVS/AI in collaborazione con l’UFAS - riguardo
l'importante modifica del calcolo degli interessi che sarebbe intervenuta con
il 1° gennaio 2001.
A questo proposito va
osservato che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, essa non
potrebbe comunque prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dalla mancata
conoscenza della legge (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99,
consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi
citata).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
-
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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