AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2006.45
Data decisione, Autorità:
29.11.2006, TCA
Titolo:
Interessi di mora per il ritardo del datore di lavoro del pagamento degli acconti di contributi.I contributi vanno pagati entro 10 gg,termine prorogato a 30gg.In casu,ritardo dovuto allo scambio di polizze prestampate e del pagamento per diversi periodid.Formalismo eccessivo far pagare interessi.
Raccomandata
Incarto n.
30.2006.45
TB
Lugano
29 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13
settembre 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione del 30 agosto 2006 (doc. A1) la Cassa CO 1 ha fissato in Fr. 812,50
gli interessi di mora dovuti dalla società RI 1 per il tardivo pagamento di tre
acconti mensili del 2005, ciascuno di Fr. 45'000.-.
B. Il
4 settembre 2006 (doc. A2) l'assicurata
si è opposta a questa decisione, lamentando di aver effettuato tempestivamente tutti
i versamenti dovuti, ma probabilmente utilizzando erroneamente alcune polizze prestampate
al posto di altre e quindi cagionando dei ritardi rispettivamente degli
anticipi sui pagamenti mensili.
C. Con
decisione su opposizione del successivo 13 settembre (doc. A3) la Cassa ha
confermato la correttezza del computo degli interessi di mora, siccome gli
acconti di Fr. 45'000.-
fatturati rispettivamente il 4 marzo 2005, il 6 settembre 2005 ed il 6 dicembre
2005 sarebbero stati pagati in ritardo rispetto sia al termine legale (10
aprile 2005, 10 ottobre 2005 e 10 gennaio 2006), sia al termine eccezionale (30
aprile e 30 ottobre 2005, 30 gennaio 2006).
D. Con
ricorso del 9 ottobre 2006 (doc. I) RI 1 ha chiesto di annullare il calcolo
degli interessi di mora, comprovando mediante giustificativi bancari gli
avvenuti pagamenti degli acconti per ogni mese del 2005 e quindi ribadendo la
tempestività degli stessi.
Anche
l'Amministrazione, nella risposta di causa (doc. III), si è riconfermata nella
propria posizione, proponendo la reiezione del ricorso.
Il TCA ha effettuato un accertamento presso la
Cassa (doc. VI), sul cui esito la ricorrente ha potuto esprimersi (doc. VIII).
in
diritto
in ordine
- La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 della Legge
sull'organizzazione giudiziaria
(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
- L'art.
14 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività
lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati
periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.
I contributi del
reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli
assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i
cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi
devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i
periodi di calcolo e di contribuzione (art. 14 cpv. 2 LAVS).
Di regola i contributi
che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura
semplificata secondo l'art. 51
LPGA, anche per i contributi di notevole entità (art. 14 cpv. 3 LAVS).
Per l'art. 14 cpv. 4
LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei
contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio
(lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati (lett. c), sul condono del
pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all'art. 24 LPGA (lett. d).
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003,
della LPGA, la lettera e dell'art.
14 cpv. 4 LAVS relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento
di interessi rimunerativi è stata abrogata. Da quel momento in poi, gli
interessi di mora sulle prestazioni sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA.
- Con
il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore alcune modifiche delle norme di
esecuzione dell'AVS, in particolare circa il calcolo degli interessi.
Secondo l'art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS, i datori di
lavoro, ogni mese o, se la somma dei salari non supera i Fr. 200'000.-, ogni trimestre, devono pagare i
contributi alla cassa di compensazione.
Per l'art. 34 cpv. 3 OAVS, i contributi devono
essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento.
A norma dell'art. 35
cpv. 1 OAVS, nell'anno
corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d'acconto. Questi ultimi sono fissati dalla
cassa di compensazione in base alla somma dei salari presumibili.
Giusta l'art. 41bis
cpv. 1 OAVS, devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le
persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30
giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a
pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a
partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i
contributi sono dovuti;
c. i datori di lavoro,
sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla
fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale
fatturazione;
d. i datori di lavoro,
sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio
entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°
gennaio dopo tale termine;
e. le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano
un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano
entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a
partire da tale fatturazione;
f. le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano
un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi
d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente
dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno
civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale
termine.
Gli interessi cessano
di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del
regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di
reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la
fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato (art.
41 bis cpv. 2 OAVS).
Per l'art. 42 cpv. 1
OAVS i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da
parte della Cassa di compensazione.
Il tasso per gli
interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno
(art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi
sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).
Infine, le
summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi
paritetici sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in
materia di calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla
LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1
OAI), per l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG), per l'assicurazione
contro la disoccupazione (art. 6 LADI) e per gli assegni di famiglia del
diritto cantonale ticinese (art. 20 LAF).
- Nel
caso di specie, la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurata la
rifusione degli interessi di mora del 5% per il tardivo pagamento di tre
acconti mensili del 2005 (ciascuno di Fr. 45'000.-), calcolati nell'ammontare totale di Fr. 812,50.
A suo dire, la fattura
del 4 marzo 2005 è stata pagata con 18 giorni di mora, ovvero il 18 maggio
2005, la fattura del 6 settembre 2005 il 22 novembre 2005 e la fattura del 6
dicembre 2005 il 31 gennaio 2006. Calcolando dunque 18 giorni di ritardo per la
prima fatturazione, 22 per la seconda e 30 per la terza, con un tasso del 5% su
un importo da pagare di Fr. 45'000.-
si ottengono complessivamente degli interessi di ritardo assommanti a Fr.
812,50.
Ora, agli atti non vi
sono le fatture inviate dalla Cassa alla società ricorrente, né il TCA è riuscito ad ottenerle dall'Amministrazione (doc. V).
Non è comunque
contestato che la polizza inviata il 4 marzo 2005 indicasse il 10 aprile 2005
come termine di pagamento, né che la polizza del 6 settembre 2005 dovesse
essere pagata entro il 10 ottobre 2005 e neppure che la fattura del 6 dicembre
2005 andasse regolata entro il 10 gennaio 2006.
L'accredito sul conto
della resistente avrebbe dunque dovuto essere effettuato entro il termine del
10 del mese successivo al periodo contributivo in oggetto (art. 34 cpv. 3
OAVS), anche se, implicitamente, la legge prolunga questo termine fino al 30°
giorno dopo il periodo di pagamento, in specie quindi fino al 30 aprile 2005
rispettivamente 30 ottobre 2005 e 30 gennaio 2006 (art. 41bis cpv. 1 lett. a
OAVS).
In tal senso, al N.
4002 della Circolare sugli interessi di mora e compensativi (CIM), edita dall'UFAS,
è previsto che per i contributi personali d'acconto del secondo trimestre, il
termine di trenta giorni per la riscossione dei contributi scade il 30 luglio.
La legge istituisce
così un tempo morto di venti giorni fra il termine ultimo di pagamento eventualmente
indicato e l'inizio della decorrenza degli interessi di mora. Infatti, gli
interessi per il ritardato pagamento dei contributi d'acconto decorrono
soltanto se entro il trentesimo giorno dopo la fine del trimestre
rispettivamente del mese, sul conto della Cassa non è ancora stato accreditato
il previsto contributo d'acconto (art. 41bis cpv. 1 lett. a OAVS). Ciò comporta
che sebbene l'ultimo termine di pagamento sia il decimo giorno seguente la fine
del trimestre o del mese, questo termine non è perentorio.
In contropartita della
possibilità di pagare i contributi d'acconto entro i trenta giorni successivi
al termine del periodo di pagamento, la legge prevede d'altro canto che se
quest'ultimo termine di pagamento non viene rispettato maturano degli interessi
di mora retroattivamente dal primo giorno seguente la fine del
trimestre, rispettivamente del mese (art. 41bis cpv. 1 lett. a OAVS).
Anche il N. 2007
riprende il senso di tale norma:
" Vanno riscossi interessi se i contributi dovuti per
il periodo di pagamento non sono ancora stati pagati 30 giorni dopo il termine
di quest'ultimo (art. 41bis cpv. 1 lett. a OAVS)."
Per il N. 2008 CIM,
"
Gli interessi decorrono
dal termine del periodo di pagamento per il quale sono dovuti fino al loro
pagamento completo (art. 41bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS) (…)."
- In
concreto, siccome i contributi d'acconto dovuti dalla ricorrente sono pervenuti
alla Cassa di compensazione il 18 maggio 2005 rispettivamente il 22 novembre
2005 ed il 31 gennaio 2006, la datrice di lavoro non ha rispettato i termini
legali scadenti il 10 del mese successivo al periodo di contribuzione, sia l'ultimo
termine eccezionale (prima della decorrenza degli interessi di mora) del 30 del
mese seguente il periodo contributivo.
In queste circostanze,
dunque, non essendo stati rispettati i termini di pagamento (art. 34 cpv. 3
OAVS), l'Amministrazione, in applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. a OAVS,
ha calcolato gli interessi di ritardo a partire dal giorno successivo alla
fine del mese contributivo, quindi dal 1° aprile 2005 rispettivamente dal
1° ottobre 2005 e dal 1° gennaio 2006.
Ai fini del calcolo
degli interessi di mora, come evidenziato, i mesi interi sono calcolati come
aventi 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).
Quindi, per il periodo
dal 1° aprile al 18 maggio 2005, la Cassa ha giustamente calcolato 48 giorni di
mora (30 giorni nel mese di aprile + 18 giorni nel mese di maggio) che, calcolati
sui contributi dovuti ed al tasso del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS), dà un
interesse di mora di Fr. 300.- (Fr. 45'000.- x [48 giorni : 360 giorni] x 5 : 100; cfr. N. 4014 CIM).
Per la seconda
mensilità pagata in ritardo, vanno calcolati 52 giorni di ritardo (30 di
ottobre e 22 di novembre), per un interesse di mora di Fr. 325.-.
Infine, la fattura del
6 dicembre 2005 è stata pagata il 31 gennaio 2006, quindi vanno considerati i
trenta giorni di ritardo di gennaio, per un interesse di mora calcolato in Fr.
187,50.
Per quest'ultima situazione, va ricordato che la
fattura non è considerata pagata quando è stato impartito l'ordine di
pagamento, bensì quando l'importo è accreditato sul conto della Cassa di
compensazione. Secondo l'art. 42 cpv. 1 OAVS, infatti, i contributi sono
considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di
compensazione. Ciò è confermato pure dalla citata Circolare CIM, il cui N.
4012 prevede che i contributi sono considerati pagati se giungono alla Cassa di
compensazione o le vengono accreditati. Non è sufficiente effettuare un
versamento postale o bancario né impartire un ordine di pagamento (STFA
non pubblicato del 3 aprile 1997 nella causa S., H 347/96, consid. 2a).
Pertanto, malgrado il
versamento sia stato eseguito il 27 gennaio l'accredito sul conto corrente postale della Cassa è avvenuto soltanto
il 31 seguente, quindi dopo il termine massimo. In virtù di questo ritardo, la
ricorrente è correttamente tenuta al pagamento retroattivo degli interessi di
mora, così come calcolato dalla Cassa.
In merito a questi
disposti di legge, il TCA
osserva infine che con sentenza del 21 agosto 2003 (H 268/02), il Tribunale
Federale delle Assicurazioni di Lucerna ha considerato che promulgando gli
artt. 41bis e 42 cpv. 1 OAVS, il Consiglio federale ha introdotto delle
disposizioni più severe in materia di riscossione degli interessi moratori in
ambito AVS e che l'AVS medesima si deve mostrare intransigente, anche di fronte
ad un interesse di modesto importo e di un ritardo minimo, e ciò qualsiasi sia
il motivo del ritardo. L'unica eccezione a questo principio concerne la
riscossione di interessi moratori inferiori a Fr. 30.- (STFA del 30 gennaio
2004, H 328/02, consid. 5). Il TFA ha inoltre confermato la conformità
dell'art. 42 cpv. 1 OAVS alla Costituzione federale ed alla legge (cfr. STFA
del 30 gennaio 2004, H 328/02, consid. 3.2., cfr. anche Pratique VSI 2000 pag.
129 seguenti).
- In
sé, quindi, la Cassa ha agito correttamente rilevando il ritardo con cui la
società insorgente ha effettuato i pagamenti degli acconti dei mesi di marzo,
settembre e dicembre 2005.
Tuttavia, è evidente
che i primi due ritardi sono unicamente il frutto di uno scambio di polizze di
pagamento. Siccome le polizze di versamento che la Cassa invia agli assicurati
per il pagamento degli acconti sono prestampate, è sufficiente effettuare il
pagamento di una mensilità utilizzando un'altra polizza al posto di quella espressamente adibita a quel mese per
creare confusione nella gestione computerizzata delle fatturazioni.
E questo è quello che
è successo nella fattispecie in esame. È infatti sufficiente esaminare il
resoconto stilato dalla Cassa (doc. VI/1) per capire che la ricorrente ha unicamente
invertito la polizza del mese di marzo 2005 con quella di aprile 2005, e la
polizza di versamento di settembre 2005 con quella dedicata al mese di ottobre
2005.
Ogni mese del 2005 la
ricorrente ha correttamente effettuato il pagamento dell'acconto di Fr. 45'000.- entro la scadenza del 30 del mese successivo a quello della
fatturazione. Solo per marzo e settembre 2005 c'è stato un ritardo, che va semplicemente spiegato con lo scambio di
polizze. Salta in effetti subito all'occhio che la fattura del 4 marzo 2005 è stata pagata il 18 maggio
2005, mentre quella del 4 aprile 2005 è stata addirittura pagata il 18 aprile
seguente. Lo stesso dicasi per la fattura del 6 settembre 2005 regolata il 22
novembre 2005, mentre la fattura del 5 ottobre 2005 è stata subito saldata il
19 ottobre 2005.
Come ha ben rilevato l'insorgente, se da un lato v'è stato un ritardo nel pagamento di due
acconti, dall'altro v'è stato un pagamento anticipato (di oltre
un mese) di altre due mensilità d'acconti.
L'intera questione verte quindi soltanto su
un errore di utilizzo di polizze già prestampate. Se esse non fossero state
prestampate, non ci sarebbe stato alcun ritardo di pagamento da parte della
società ricorrente. Per questo motivo, il TCA non può non stigmatizzare il comportamento eccessivamente formale
adottato dalla Cassa, laddove un semplice controllo dell'insieme dei regolari e tempestivi pagamenti
effettuati nel 2005 dall'assicurata
avrebbe sicuramente evitato questa procedura ricorsuale.
Stando così le cose, il
ricorso deve essere parzialmente accolto, nel senso che va eliminato il computo
degli interessi sulle mensilità di marzo e settembre 2005. La Cassa dovrà dunque
emanare una nuova decisione portante unicamente sulla mora concernente il
pagamento dell'acconto mensile
di dicembre 2005, avvenuto il 31 gennaio 2006.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto rinviato alla Cassa per l'emanazione di una nuova decisione come ai considerandi.
-
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
-
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà
essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha
ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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