AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
30.2006.40
Data decisione, Autorità:
04.07.2007, TCA
Titolo:
Qualifica dell'attività svolta da assic. quale dipendente.Revisione.Non c'è compensazione fra contributi già versati come indipend. e contributi dovuti come dipendente,poiché anni di computo sono differenti (IFD 99/00 contro salari conseguiti nel 2000).Procedura ordinaria.Non c'è doppia imposizione
Raccomandata
Incarto n.
30.2006.40
TB
Lugano
4 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 agosto
2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
1.1. Con sentenza
del 14 novembre 2005 (inc. n. 30.2004.53-54) cresciuta in giudicato, questo TCA ha respinto entrambi i ricorsi
presentati rispettivamente da __________ e da RI 1, considerando il secondo
dipendente della prima per il periodo contributivo 2000-2003 controllato dalla
Cassa CO 1 nel 2004.
Quale conseguenza, la Cassa ha emesso delle nuove
decisioni di fissazione dei contributi come indipendente per gli anni 2001-2003,
compensando i contributi pagati da RI 1 in quegli anni come indipendente con i
contributi dovuti come dipendente.
Per quanto concerne l'anno di contribuzione 2000, la Cassa l'ha avvisato che la precedente decisione di fissazione dei contributi
personali del 10 aprile 2002 non poteva essere modificata, poiché non era
possibile compensare i contributi personali con i paritetici, giacché si
fondavano su basi di computo differenti.
Il 18 gennaio 2006 la Cassa ha ribadito l'impossibilità di rivedere la decisione del
10 aprile 2002 ed ha esonerato l'assicurato dal pagamento dei contributi come indipendente per il
2003, siccome le retribuzioni ricevute da __________ nel 2003 erano superiori
al reddito aziendale accertato dall'autorità fiscale.
1.2. Il 1° febbraio
2006 RI 1 ha chiesto alla Cassa di rivedere la propria decisione di fissazione
dei contributi personali del 10 aprile 2002 portante sull'anno 2000, postulando l'assoggettamento del reddito da indipendente
di Fr. 59'698,90 e non di Fr.
180'753.- (doc. 1), che
comprende anche il salario ricevuto nel 2000 quale dipendente di __________.
Nell'incontro del 15
febbraio seguente ogni parte ha riconfermato la propria tesi, ciò che ha dato
luogo il 21 aprile 2006 (doc. 2) ad una nuova domanda di revisione formulata dall'assicurato.
1.3. La Cassa ha
respinto la domanda di revisione della decisione del 10 aprile 2002 con
decisione datata 10 giugno 2006, ma notificata all'istante il 10 luglio 2006 (doc. 3).
L'opposizione del 28 luglio 2006 (doc. 4) dell'assicurato che ha argomentato l'esistenza di una doppia imposizione AVS per l'anno 2000 è stata anch'essa respinta dall'Amministrazione con decisione su opposizione del 23 agosto 2006
(doc. A). D'avviso della Cassa,
la sentenza del TCA del 2005
non modifica la decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 10 aprile
2002. Infatti, per l'anno di
contribuzione 2000, i contributi dovuti come indipendente sono stati fissati
sulla base dei redditi relativi agli anni di reddito 1997 e 1998, che però non
sono stati oggetto di ripresa salariale nell'ambito della citata STCA. Pertanto, non realizzandosi una doppia imposizione dell'assicurato – dato che non sono stati
prelevati contributi come indipendente e come dipendente per redditi
conseguiti nel 2000, visto che i contributi come indipendente per l'anno 2000 sono stati calcolati sul reddito
netto medio conseguito nel 1997 e 1998 –, la Cassa non ha nemmeno potuto
eseguire una compensazione tra i contributi dovuti nel 2000 come indipendente e
quelli dovuti per il medesimo periodo contributivo come dipendente di __________.
1.4. Con ricorso
del 15 settembre 2006 (doc. I) l'assicurato, rappresentato da RA 1, ha chiesto di rivedere la
decisione del 10 aprile 2002, deducendo la ripresa salariale di Fr. 108'000.- confermata dal TCA per il 2000 dal reddito da assoggettare
ai contributi d'indipendente.
Nelle sue argomentazioni, RI 1 ha evidenziato come il previgente sistema di
fissazione dei contributi faceva riferimento a basi di calcolo ora mutate; ciò
non toglie che l'anno di
contribuzione, in casu, sia il 2000 anche se la base di calcolo è
rappresentata dai redditi del biennio 1997-1998. Secondo il ricorrente, la
sentenza del 2005 del TCA ha
ritenuto la sua attività per __________ quale dipendente nel 2000, di
conseguenza i contributi andrebbero versati in modo paritetico sulla scorta del
salario ricevuto nel 2000. Nel ricorso, egli ha sottolineato come detta
attività sia però già stata soggetta a percezione dei contributi (con decisione
del 10 aprile 2002). Pertanto, per l'insorgente la Cassa di compensazione ha commesso un errore, anche se
è vero che gli anni di contribuzione 1997 e 1998 non sono stati oggetto di
ripresa salariale:
" (…)
2.4. (…) ma questo significa ovviamente solo che non si è
proceduto a ripresa per l'attività
lavorativa svolta dal ricorrente durante il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31
dicembre 1998. Per contro quando viene fatto riferimento agli anni di computo
1997 e 1998, ci si sta chiaramente riferendo alle modalità di calcolo per
fissare i contributi degli anni di contribuzione 1999 e 2000. È evidente
che se le prestazioni svolte dal ricorrente in favore di __________ durante l'anno di contribuzione 2000 sono
state riqualificate come attività salariate ed assoggettate ai contributi
paritetici, le suddette prestazioni svolte durante il medesimo anno non possono
anche mantenere la qualifica di attività indipendente e restare assoggettate
anche ai contributi personali.
(…)
In realtà non era diverso con il vecchio sistema "praenumerando
biennale" vigente per gli indipendenti fino al 31 dicembre 2000: è sempre
e solo il fatto di aver prestato attività lucrativa (indipendente) nell'anno di contribuzione (in casu nel
2000) che provoca l'obbligo di
versare contributi sociali per tale anno. Che poi per determinare l'ammontare dei contributi dovuti per l'anno di contribuzione in questione
si facesse riferimento a redditi aziendali realizzati in anni precedenti è una
mera modalità di calcolo adottata dal legislatore.
(…)."
1.5. Il 24
ottobre 2006 (doc. V) la Cassa ha ribadito nella risposta la sua presa di
posizione, proponendo di respingere il ricorso.
Il ricorrente non ha
prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VI).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio
determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza
la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (STFA del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2,
DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b).
Per contro, per quanto attiene alle disposizioni
procedurali (formali) della LPGA, il TFA ha già avuto modo di accertare
l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale
stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale
secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in
vigore (STFA del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05;
DTF 130 V 4 consid. 3.2; 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid.
1.2).
In concreto, la decisione impugnata si riferisce
alla fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dal ricorrente come
indipendente per l'anno 2000.
Le decisioni (formale e su opposizione) sono invece state entrambe emanate nel
corso del 2006. Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale
trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche
apportate alla LAVS, per la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme
materiali LAVS e le Direttive in vigore fino al 31 dicembre 2002.
Nel merito
2.2. Nel caso di
specie va esaminato se a giusta ragione la Cassa di compensazione ha rifiutato
di eseguire la revisione della decisione del 10 aprile 2002 come richiesto dall'assicurato.
Il ricorrente ritiene infatti che questa
decisione debba essere modificata a seguito della STCA del 2005, in cui è stato qualificato come dipendente per il periodo
dal 2000 al 2003. Egli contesta che i contributi da esso dovuti come
indipendente vengono calcolati sul reddito aziendale conseguito negli anni 1997
e 1998 (cfr. la notifica di tassazione IFD 1999/2000) ammontante a Fr. 168'000.- che, sommato alla media dei
contributi dovuti negli anni 1997 e 1998, dà un reddito soggetto a
contribuzione di Fr. 180'753.-.
A suo dire, occorre procedere alla fissazione dei contributi come indipendente
per il 2000 solo su Fr. 59'698,90,
ossia deducendo la ripresa salariale di Fr. 108'000.- effettuata dalla Cassa per il 2000, avendolo considerato
dipendente.
2.3. Per l'art.
53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate
in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza. L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una
decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la
revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle
decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a
procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato
quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente (DTF 126 V 42; SVR 2004 AHV Nr. 9; STFA del 29
novembre 2002, I 339/01).
Nella STFA del 10 settembre 2003 nella causa U. (H
97/03), il TFA ha ribadito che una decisione è manifestamente errata
"
wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich
ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss -
derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher,
Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362;
Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs
Gesagten (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei
Verfügungs-erlass präsentierte."
Per costante giurisprudenza, un fatto è da
considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato
emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto
al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna
revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva
esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della
precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a
dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della
decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di
un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199
consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non
pubblicata, 2A.531/1999),
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova,
essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare
la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però
non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso
l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla
sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF
del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999),
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo
di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto
nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto
dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria
diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3),
2.4. In concreto,
occorre esaminare se la citata STCA del 14 novembre 2005 costituisce un nuovo elemento di prova che avrebbe
permesso alla Cassa di compensazione di rivedere la propria decisione del 10
aprile 2002.
Come tale, la sentenza di cui all'incarto n. 30.2004.53-54 ha stabilito che
per il periodo di contribuzione 2000-2003 RI 1 va considerato dipendente di __________
e non indipendente come lo era stato fino a quel momento. Di conseguenza, anche
i contributi AVS/AI/IPG che deve pagare su quegli anni sono stati adeguati al
suo nuovo statuto contributivo. Come visto, però, la contestazione è sorta
relativamente all'anno 2000
che, d'avviso del ricorrente,
sarebbe stato a torto assoggettato sia al prelievo dei contributi da
indipendente sia a quelli di dipendente.
2.5. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al
pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli
assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del
reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività
lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi
reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1
LAVS).
Le disposizioni di esecuzione, nel loro tenore in vigore fino al
31 dicembre 2000 e applicabili al caso concreto (cfr. cpv. 1 delle disposizioni
transitorie relative alle modifiche dell'OAVS del 1° marzo 2000) distinguono
due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura
ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).
2.6. Nella procedura ordinaria,
il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio conseguito in un periodo
di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione,
che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale
coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò permette alle Casse di compensazione di non dover determinare
loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati
accertati in sede fiscale.
Infatti, a mente dell’art. 23 cpv. 1 OAVS, le Autorità fiscali e
cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in
base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e
il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione
dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adeguata ai valori di
ripartizione intercantonali.
Le indicazioni fornite dall'Autorità fiscale sono vincolanti per
la Cassa di compensazione, e, in generale, anche per l'Autorità giudicante in
via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in
genere, le comunicazioni delle Autorità fiscali sono verificabili, ciò
permetterebbe alle Casse di compensazione di adottare un proprio metodo di
tassazione. Circostanza questa che non è compatibile con la volontà del
legislatore (RCC 1992 pag. 35).
2.7. La procedura straordinaria
è applicabile nei casi previsti dalla legge.
Se l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del
suo reddito hanno subìto, dopo il periodo per il quale l'autorità fiscale
cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a
cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una
fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a
causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente
sull'importo del reddito, la Cassa di compensazione accerta il reddito netto
determinante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente
dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti,
fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1
OAVS).
Secondo la consolidata giurisprudenza del TFA, la modifica delle
basi di reddito è determinante per l'applicazione della procedura straordinaria
se comporta una variazione del reddito di almeno il 25% rispetto a quello
conseguito nel corso dell'esercizio precedente (Pratique VSI 1994 pag. 285; RCC
1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982 pag. 392 consid. 1, RCC 1980 pag. 306).
Ai sensi dell’OAVS, se il reddito del primo
esercizio si scosta, in modo particolarmente sensibile, da quello dei due anni
seguenti, i contributi vengono calcolati soltanto a contare dall'anno
precedente il secondo periodo ordinario di contribuzione, fondandosi sul
reddito netto che serve di base per il calcolo dei contributi di questo periodo
(art. 25 cpv. 4 OAVS; per le ragioni poste a fondamento della modifica del
disposto vedasi: RCC 1987 pag. 427-428, RCC 1989 pag. 591 consid. 1, Pratique
VSI 1994 pag. 142). Ciò avviene solo se il primo esercizio inizia il 1° gennaio
di un anno pari o comincia in un anno dispari e termina in un anno pari
(lettere a e b dell'art. 25
cpv. 4 OAVS).
Secondo la prassi amministrativa lo scarto è
considerato particolarmente sensibile quando il reddito netto del primo
esercizio contabile, convertito in guadagno annuale, si differenzia del 25% dal
reddito medio dei due anni seguenti e la differenza è sensibile anche in
relazione all'importo dei contributi (Direttive UFAS sui contributi dei
lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN), N.
1287). Questa prassi fondata sulla giurisprudenza resa in relazione agli art.
25 cpv. 1 e 2 OAVS, è stata avallata dal TFA (RCC 1981 pag. 489 consid. 3b; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a
edizione, Zurigo 1996, n. 14.59, pag. 240).
Nel caso in cui i redditi di un assicurato
subiscono una durevole modificazione nei sensi sopracitati, l'art. 25 cpv. 3
OAVS prescrive alla Cassa di fissare i contributi per ogni anno civile in base
al relativo reddito annuo.
Va ancora ricordato che in materia di contributi
all'AVS non è conosciuto l'istituto della tassazione intermedia.
2.8. Per
giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente
deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per
quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997
pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992
pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45
consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V
130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato
che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il
Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione
degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la
Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid.
3; Käser, op. cit., N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la
giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire
il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i
lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).
Inoltre, secondo la prassi amministrativa, se la Cassa
di compensazione riceve una comunicazione basata su una tassazione intermedia,
questa è vincolante, vale a dire che la Cassa non può procedere ad una propria
valutazione per la determinazione dei contributi dovuti nel periodo per cui
l'Autorità fiscale ha effettuato una tassazione sul reddito (STCA del 14 febbraio 2000 in re S. B. e Direttiva
UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività
lucrativa, (DIN), N. 1277). Il TFA ha dal canto suo precisato che solo una
tassazione intermedia fondata su uno dei motivi enunciati dall'art. 25 cpv. 1
OAVS è rilevante anche per la fissazione dei contributi. Al contrario, se la
tassazione intermedia è stata allestita per dei motivi differenti da quelli
dell'art. 25 cpv. 1 OAVS, essa è importante dal punto di vista fiscale, ma non
dal profilo delle assicurazioni sociali (RCC 1982 pag. 80 e, a livello
cantonale, fra le tante: STCA
23 giugno 1992 in re R. Z.; STCA 11 novembre 1992 in re D. T.; STCA 4 novembre 1992 in re R. Z.; STCA 23 marzo 1993 in re F. P.).
2.9. Nel caso
sottoposto a giudizio, vanno applicate le disposizioni dell'OAVS in vigore fino
al 31 dicembre 2000. Infatti, il capoverso 1 delle disposizioni transitorie
alla modifica del 1° marzo 2000 dell'OAVS, in vigore dal 1° gennaio 2001,
prevede che la riscossione dei contributi delle persone che esercitano
un'attività lucrativa indipendente, delle persone che non esercitano
un'attività lucrativa e dei salariati i cui datori di lavoro non sono tenuti a
pagare i contributi per gli anni civili precedenti l'entrata in vigore della
modifica, è retta dal diritto anteriore.
Siccome sino a prima della revisione effettuata nel
2004 dalla Cassa RI 1 è stato considerato come un indipendente, come tale ha
anche pagato i contributi personali dapprima in virtù della procedura
straordinaria, poi secondo la procedura ordinaria. Giusta l'art. 22 cpv. 1
OAVS, la procedura ordinaria comincia in un anno pari, quindi nel 2000 si
applica ancora la procedura ordinaria per la fissazione dei contributi
AVS/A/IPG.
Come visto (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS), per il periodo ordinario di contribuzione i contributi sono
fissati fondandosi sul reddito medio conseguito in un periodo di due
anni. Il secondo (1997) ed il terzo (1998) anno precedenti il periodo di
contribuzione (2000) costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con
quello dell'imposta federale diretta (notifica di tassazione 1999-2000).
In altri termini, il reddito netto determinante
per il periodo ordinario 2000-2001 è determinato dai dati presenti nella
notifica di tassazione 1999-2000, che porta sulla media dei redditi conseguiti
negli anni 1997 e 1998.
I contributi AVS/AI/IPG dovuti dal ricorrente per
l'anno 2000 vanno dunque calcolati in base al reddito aziendale evinto dalla
tassazione dell'imposta federale diretta IFD 1999-2000 (anni di calcolo
1997-1998), vincolante per le Casse di compensazione (art. 23 cpv. 1 e 4 OAVS).
Nell'evenienza concreta, dalla notifica di tassazione
IFD 1999-2000 risulta un reddito medio da attività indipendente eseguita negli
anni 1997 e 1998 di Fr. 168'000.-, corrispondente all'importo preso in considerazione dalla Cassa nella sua decisione
(doc. 1). Questa decisione di tassazione è regolarmente cresciuta in giudicato,
perciò né la Cassa né il TCA possono
scostarsi dalle constatazioni dell'Ufficio di tassazione.
La Cassa ha dunque agito correttamente calcolando
i contributi AVS/AI/IPG per il periodo di contribuzione 1° gennaio 2000-31
dicembre 2000 sulla base della media dei redditi conseguiti dal ricorrente
negli anni 1997 e 1998.
Agli importi del reddito medio sono poi stati
aggiunti i contributi personali dovuti negli anni 1997 e 1998 (Fr. 12'753,60) e sottratto il capitale proprio
investito (nullo), per ottenere rettamente un reddito aziendale soggetto a
contribuzione pari a Fr. 180'753.-
(doc. 1).
2.10. In merito
alla lamentela del ricorrente secondo cui la decisione, definitiva, di questo
Tribunale di considerarlo come un lavoratore dipendente di __________ già dal
2000 comporterebbe una doppia imposizione dei contributi AVS, il TCA osserva come questa conclusione sia
errata.
Non va infatti dimenticato che la comunicazione
fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni
sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi, mentre le
questioni relative alla qualificazione giuridica sfuggono a questo principio.
Di conseguenza, dal reddito di Fr. 168'000.- non è possibile scostarsi, mentre è
possibile attribuire questo importo, dal punto di vista delle assicurazioni
sociali, ad un'attività
dipendente seppure a livello fiscale questo reddito sia stato dichiarato come
conseguito grazie ad un'attività
di tipo indipendente.
È proprio questa distinzione, operata dal TCA con la nota sentenza del 2005 che, a
dire dell'assicurato,
costituirebbe una nuova prova atta a permettere la revisione della decisione
del 10 aprile 2002 con cui la Cassa ha fissato i contributi personali dovuti
come indipendente per l'anno
2000 su un reddito ammontante a Fr. 168'000.-.
A questa ipotesi non può tuttavia essere dato
seguito.
Infatti, la nuova qualifica giuridica dello
statuto contributivo dell'insorgente
non ha modificato il prelievo dei contributi personali dovuti per il
2000, poiché essi sono dovuti sulla base della media dei redditi conseguiti
negli anni 1997 e 1998.
Per contro, i contributi dovuti dal ricorrente
nel 2000 in qualità di dipendente, sono stati prelevati sulle retribuzioni (Fr.
108'000.-) versategli da __________
quello stesso anno lavorativo.
Quindi, dovendo basarsi per l'anno di contribuzione 2000 sul
vecchio metodo di calcolo dei contributi personali AVS/AI/IPG degli
indipendenti in auge fino al 31 dicembre 2000, la base di computo per la
fissazione di tali contributi è rappresentata, in specie, dalla notifica di tassazione
IFD 1999-2000, quindi dai redditi conseguiti dall'assicurato negli anni 1997 e 1998.
Diversa è invece la base di computo per l'anno di contribuzione 2000 per un
lavoratore dipendente, siccome solo i redditi conseguiti quello stesso anno (2000)
sono assoggettati al prelievo dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF.
Portando su diversi anni di computo, non è
dunque possibile effettuare una compensazione dei contributi che sono stati richiesti
al ricorrente per il medesimo anno di contribuzione.
Per contro, questa soluzione è stata correttamente
concretizzata per gli anni di contribuzione 2001 e 2002, per i quali l'assicurato ha già versato dei contributi come
indipendente. Infatti, con la modifica legislativa in essere dal 1° gennaio
2001, anche per gli indipendenti l'anno di contribuzione coincide con l'anno di computo, ossia per l'anno 2001 i contributi vanno calcolati sui redditi conseguiti nell'anno 2001.
La stessa conclusione vale per il 2002.
Le ritenute salariali AVS/AI/IPG/AD/AF prelevate
in qualità di dipendente sono state compensate con gli acconti sui contributi
personali già versati come indipendente.
Per questo stesso motivo, va respinta anche la
censura di una doppia imposizione contributiva AVS dei redditi conseguiti dall'assicurato nel 2000. I redditi conseguiti
negli anni 1997 e 1998 sono stati assoggettati al prelievo di contributi come
indipendente per l'anno 2000; i
salari percepiti nel 2000 come dipendente di __________ sono invece stati
assoggettati – retroattivamente - nel 2000 alla specifica imposizione per i
lavoratori dipendenti a seguito della STCA del novembre 2005.
L'interpretazione avanzata dall'assicurato non è dunque fondata e la decisione su opposizione del 23
agosto 2006 va confermata.
2.11. In
conclusione, poiché la predetta sentenza di questo Tribunale non ha in sostanza
mutato le sorti della fissazione dei contributi dovuti dall'assicurato come indipendente per l'anno 2000, l'amministrazione non era di
conseguenza legittimata a rivedere il suo precedente operato, ossia a
riconsiderare la decisione di fissazione dei contributi del 10 aprile 2002.
Pertanto, la Cassa ha correttamente respinto l'istanza di revisione del 1° febbraio 2006.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
-
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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