AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2006.16
Data decisione, Autorità:
09.10.2006, TCA
Titolo:
Affiliazione alla LAVS di un cittadino di un Paese dell'UE che esercita un'attività indipendente nel suo Paese d'origine ed un'attività dipendente in Svizzera.
Raccomandata
Incarto n.
30.2006.16
cs
Lugano
9 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30
dicembre 2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Durante il
controllo del conteggio dei salari per il periodo 1.1.2001-31.12.2004 presso la
società RI 1, un ispettore della Cassa CO 1 ha effettuato delle riprese per
salari non notificati.
In
particolare ha ritenuto reddito da attività dipendente l’importo complessivo di
fr. 259'015 versato dal maggio 2002 al dicembre 2004, apparentemente a __________,
presidente ed amministratore delegato della società e salariato della ditta dal
dicembre 1981 all’aprile 2002.
La Cassa
ha fissato, mediante tassazione d’ufficio del 2 dicembre 2005, i relativi
contributi paritetici.
1.2. In seguito
all’opposizione interposta dalla società, rappresentata dall’avv. RA 1, la Cassa
ha ridotto l’ammontare della ripresa a fr. 197'957 (fr. 68'764 nel 2002, fr.
66'128 nel 2003 e fr. 63'065 nel 2004, doc. A2).
1.3. Contro la
predetta decisione RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, presenta
tempestivo ricorso (doc. I).
La ricorrente
sostiene di non aver versato alcuna remunerazione al presidente del CdA negli
anni in questione, bensì di essersi avvalsa della collaborazione della ditta __________
__________ di __________, ditta individuale __________, appartenente ad __________,
moglie di __________, il quale offre i suoi servizi alla __________.
Quest’ultima
società, attiva nel settore informatico dal 1998, ha fornito i suoi servizi a
diversi clienti sia in __________ che in Svizzera, paga regolari contributi
all’__________ e si è avvalsa anche della consulenza di __________.
L’insorgente
afferma che __________ le ha fornito consulenza informatica dietro
remunerazione di fr. 60 all’ora, in totale autonomia e senza essere vincolata a
termini prestabiliti, piani di lavoro e/o necessità di allestire rapporti di
lavoro.
La
ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 14 cifra 1a del regolamento (CE)
1408/71, applicabile in virtù del rinvio contenuto nell’Accordo bilaterale
sulla libera circolazione delle persone (ALC), sostenendo che la legislazione
svizzera non è applicabile.
Nel caso
in cui la legislazione fosse applicabile, la ricorrente rileva che non vi è
alcun rapporto di subordinazione con __________, che non possono essere
computate tutte le fatture emesse da __________ e che quest’ultima società è un
soggetto giuridico indipendente che non si identifica con __________.
1.4. La Cassa, in
sede di risposta, propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.5. Con scritto
16 marzo 2006 la società ha chiesto l’assunzione della testimonianza di __________,
__________, titolare della ditta individuale __________ per stabilire il genere
e le modalità della collaborazione tra la ricorrente e __________ il genere e
le modalità di collaborazione tra __________ e __________ e l’organizzazione
del lavoro di __________ (doc. X).
1.6. In data 13
settembre 2006 le parti sono state convocate per un’udienza di discussione,
dove sono stati sentiti la Cassa, __________ e la moglie __________ (doc.
XIII).
ha affermato:
"
(…)
Escludo di essere azionista della Società come
pure mia moglie non lo è.
Non so chi siano gli azionisti.
Io sono ingegnere informatico.
Ho sempre risieduto in __________ e dall'estratto
del conto individuale che il Giudice scorre risulta che sono sostanzialmente
sempre stato a parte qualche pausa quale indipendente collaboratore stipendiato
da RI 1 a partire dall'inizio degli anni '80.
La mia attività si svolge sia in un ufficio dove
dispongo di computer e documentazione e poi presso il cliente dove vengono
applicate le elaborazioni.
Nel maggio del 2002 ho cessato la mia
collaborazione con RI 1 perchè volevo da un lato disporre di tempo per
organizzare la mia vita professionale diversamente e dall'altro la Società
aveva meno bisogno della mia attività. Ho quindi inoltrato il 31.1.2002 uno
scritto alla __________ con cui ho chiesto di poter continuare solo part-time
la mia collaborazione.
Produco in questa sede il doc. XIII1-4, lettera
31.1.02 __________ /RI 1, scritto interlocutorio 4.3.2002 e disdetta contratto
lavoro 30.3.02. Decisione ufficio manodopera estera 10.3.99 relativa a
precedente domanda di collaborazione part-time.
Fino alla fine di aprile '02 io percepivo uno stipendio
fisso che non dipendeva dalla quantità di lavoro svolto o dai clienti o meno
della Società. Assommava a circa fr. 7'000.--.
La RI 1 ha avuto nel tempo fino a 8 dipendenti,
io ero ultimo e con la mia partenza non vi sono stati più dipendenti operativi.
A quel momento non avevamo neppure amministrativi
ma per i servizi di segreteria facevamo capo alla __________.
La RI 1 ormai "svuotata" di personale
aveva comunque acquisito notevole clientela nel tempo alla quale aveva fornito
prodotti specifici che potevano essere adeguatamente seguiti da noi nel senso
che questi prodotti sono comunque sviluppati specificatamente per la clientela
della RI 1 e le sorgenti sono rigorosamente tenute segrete. In questo la
clientela veniva a cercare la RI 1 per le sue esigenze di varia natura riferite
al prodotto.
A questo momento nasce allora l'idea di un
contratto tra RI 1 da un lato e l'__________ __________ dall'altro.
La __________ è una ditta individuale che fa capo
a mia moglie, è una ditta che non ha dipendenti e che non può averne.
In __________ mia moglie si occupa del rapporto
con la clientela e delle questioni amministrative.
La Società fa capo ad un commercialista per le
questioni tecnico fiscali.
La __________ fa capo, per le questioni tecniche,
a indipendenti in __________.
Per seguire la "vecchia clientela RI 1"
__________ ha fatto capo sostanzialmente (80-90%) a me per il rapporto di
contatto diretto con il cliente, mentre per quello che concerne la consulenza
telefonica le risposte venivano fornite da altri collaboratori.
Preciso che la clientela RI 1 ha diritto ad una
consulenza telefonica per contratto e questa avveniva mediante una loro
chiamata sul numero RI 1 che veniva poi deviata sul numero di telefono dell'__________
e come ripeto lì veniva fornita da terzi o da mia moglie.
Io ho pure seguito nuova clientela in __________
per conto della ditta di mia moglie.
Per quanto attiene alla mia collaborazione
personale con la __________ non esiste un contratto scritto pur non essendo
possibile l'assunzione di dipendenti di manodopera è concessa la collaborazione
ai famigliari e comunque la collaborazione di terzi per mandato.
Viene data lettura del doc. 8 e preciso che
questo mio contatto con il Municipio di __________ nell'ottica di acquisire
nuova clientela rientra nel contratto sottoscritto con la RI 1 e non nella mia
veste di Presidente del CdA della RI 1.
Mi viene mostrato il formulario E101 doc. 7 da
cui risulta che il lavoratore resta soggetta alla legislazione del paese __________
ai sensi dell'art. 14 ter cpv. 1 che dovrebbe riferirsi ai marittimi e mi si
chiede di prendere posizione in merito.
Io ero presente e ho inserito i dati riferiti
alla mia persona ma poi il resto l'ha fatto il funzionario preposti dell'__________.
Quindi non so dare specifici particolari in
merito.
Non sono a conoscenza delle norme che regolano
questa materia nel senso che non so cosa dica l'art. 14 ter cpv. 1 dell'ALC.
Per ben comprendere è importante dire che per la
clientela ticinese era rilevante avere la società ticinese RI 1 quale
consulente presente sul territorio, già fornitrice ed elaboratrice dei
programmi venduti o rispettivamente acquistati e far svolgere da terzi, a nome
di RI 1, i lavori di consulenza e di assistenza sarebbe stato comunque dannoso
con una resa vicino allo zero, per questo motivo fu fatto il contratto
29.3.2002 che è prodotto agli atti, cioè affinché io potessi continuare a
fornire la mie prestazioni di assistenza di consulenza alla clientela e sui
prodotti che avevo sviluppato.
In parte minore come ho detto per la mia assenza
o la mia malattia, questo veniva svolto anche da terzi.”
Da parte
sua __________ ha affermato:
"
Ho una formazione di natura commerciale e non ho
una formazione specifica d'informatica. Dopo anni di collaborazione col marito
ci capisco di informatica. Non elaboro programmi.
Per la __________ mi occupo sostanzialmente della
cura della clientela mentre la fatturazione la fa il commercialista. Per le
cose più semplici fornisco consulenza telefonica.
In virtù della particolarità della nostra partita
IVA come __________ non possiamo avere del personale ma ricorriamo a mandati
esterni individui o ad aziende, non possiamo fare la commercializzazione dei
computer ma vendere unicamente il frutto del nostro lavoro e la nostra assistenza.
La __________ esiste ed iscritta alla partita IVA
dal 1998 e già sin dalla sua esistenza mio marito ha collaborato con me per
questa azienda.
Era una attività che veniva svolta in __________.
Posso calcolare che il fatturato di RI 1 nel
periodo in questione corrispondesse a circa il 50% a quello di __________ anche
se è difficile una valutazione perchè siamo una Società che vive di mandati e
possono fornire apporti rilevanti o meno.
__________ vive sostanzialmente di incarichi
ricevuti da Enti Statali o Parastatali.
Devo dire che siamo arrivati a questo soluzione
giuridica a seguito della consulenza della __________ senza che fosse
interpellata l'autorità pubblica svizzera ossia la Cassa CO 1 e neppure le
autorità fiscali.
Come __________ sono giunta ad avere sino a 4
collaborazioni esterne tecniche. La sede operativa dell'azienda è a casa mia
dove abbiamo destinato 2 stanze allo scopo fornite di ogni strumentazione
necessaria e per la consulenza telefonica facciamo noi in azienda oppure devio
la chiamata sul consulente esterno a cui faccio capo. Ciò quando io non sono in
grado di dare direttamente la risposta da un lato o quando mio marito è
assente.
Quando indico collaborazione esterne penso
principalmente a ditte individuali come la mia ma è capitato anche di far capo
ad aziende con diverso personale dipendente.
Per quel che riguarda RI 1 è giusto dire anche la
sostanza di lavoro proveniente dalla Società ticinese veniva svolta da mio
marito e parte da un'altra persona ex collaboratore della RI 1, ossia il sig. __________.
Loro conoscono i prodotti, clientela e possono fornire un servizio adeguato.
Mi viene mostrato il formulario E101 e mi viene
spiegato il contesto già chiarito da mio marito e preciso che non sono al
corrente di queste procedure.
È giusto dire che ci sono stati nuovi contratti
svolti da __________ ma conferiti dalla clientela RI 1 successivamente alla
cessazione dell'attività di mio marito presso RI 1.
Preciso che per quanto concerne gli incarichi che
provengono da RI 1 nelle grandi linee la divisione del lavoro voleva che __________
rispondesse al telefono e mio marito si recasse dalla clientela, non si tratta
di comparti stagni di competenze ma nelle grandi linee avveniva così.
Contabilmente non ho un riferimento preciso sulle
schede accompagnanti di fatturazione e nella mia contabilità di quanto è stato
fatto da mio marito rispettivamente da __________.
Io personalmente per RI 1 non ho svolto compiti
diretti.
__________ è persona autonoma in __________ e ha
una ditta individuale come la mia.
A domanda preciso che RI 1 non ha mai posto
limite per quanto attiene alla concorrenza, non ha mai escluso clientela che
potesse essere anche di __________ e non avrebbe avuto nessun tipo di interesse
a farlo perchè RI 1 ha sviluppati nel tempo dei programmi indirizzati al
mercato Svizzero che recepivano le esigenze legali svizzere, in ambito di
contabilità, di salari, di costruzioni ecc.
Come __________ non abbiamo ma ricevuto incarichi
dalla Svizzera e neppure li abbiamo cercati.
Io personalmente non sono azionista della RI 1.”
Infine __________
ha precisato:
"
Il sig. __________ a questo proposito precisa di
essere stato azionista nel tempo ma di avere alienato la partecipazione una
decina di anni fa e non a titolo puramente fiduciario."
in
diritto
2.1. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della
LAVS.
Da un
punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STFA del 22
luglio 2005 nella causa L., K 114/03, consid. 3; DTF
130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF
126 V 166 consid. 4b).
Per
contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA ha già
avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la
questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al
principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano
immediatamente in vigore (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; DTF
130 V 4 consid. 3.2).
In
concreto le decisioni formale e su opposizione si riferiscono a contributi da
versare per gli anni dal 2002 al 2004 e sono state emanate nel corso del 2005.
Per cui,
mentre per l'aspetto procedurale trovano applicazione le norme della LPGA e le
relative modifiche apportate alla LAVS, vanno applicate le vecchie norme per i
contributi del 2002 e le nuove disposizioni per i contributi dovuti per gli
anni 2003-2004, ritenuto tuttavia che non vi sono stati, di principio,
nell’ambito che ci concerne, cambiamenti di rilievo.
2.2. La Cassa ha
ripreso il salario di un cittadino __________ residente in __________ e che
svolgerebbe un’attività a favore della società ricorrente, con sede in
Svizzera. Va preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile alla
fattispecie.
Sono
assicurate in conformità della LAVS, tra le altre, le persone fisiche che
esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati
sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo
inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e
dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso
femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.
Fino al
31 maggio 2002 trova applicazione la Convenzione del __________ tra la Confederazione
Svizzera e la __________ relativa alla sicurezza sociale.
Ai sensi
dell'art. __________ della Convenzione, la legislazione applicabile è di regola quella
della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l’attività
determinante ai fini dell’assicurazione. Il criterio utilizzato per determinare
il diritto applicabile (sistema competente) è, dunque, quello del luogo di
lavoro (Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 63ss. ad art. 1
LAVS). Di regola, la nozione del luogo di lavoro non è definita dalle
convenzioni: sono di conseguenza le norme relative all'AVS che trovano
applicazione (DTF 124 V 100 consid. 3a, 119 V 68 consid. 3a, 117 V 270), in
particolare l'art. 1 cpv. 1 lett. b LAVS che contiene la nozione d'attività
lucrativa esercitata in Svizzera (Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., n. 63 ad
art. 1, pag. 43).
Per
l’art. __________ della Convenzione nei casi in cui, per le attività esercitate
nel territorio di ambedue le Parti contraenti, siano applicabili, in base alla
regola enunciata al paragrafo 1, le legislazioni delle due Parti, i contributi
alle assicurazioni di ciascuna delle due Parti sono dovuti unicamente sulla
parte di reddito realizzata sul rispettivo territorio.
Il 1°
giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di
seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento
(CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità",
modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N.
1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento
(CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle
persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la
Svizzera dall'altra parte.
Ratione
temporis il regolamento n. 1408/71 è applicabile poiché le decisioni sono state
emanate nel 2005 e nella misura in cui concernono riprese per contributi dovuti
dal giugno 2002 (cfr. STFA del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid.
6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza
del 27 febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid.
5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza
della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.
I-1343, punto 45).
La
presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del
regolamento.
Quest’ultimo
si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza
sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le
prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la
capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai
superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie
professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di
disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).
Quanto
all’applicazione ratione personae, il regolamento (CE) n. 1408/71, giusta il
suo art. 2 n. 1, si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli
studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati
membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o
profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro
familiari e ai loro superstiti.
Per cui,
in concreto, anche ratione personae il regolamento (CE) n. 1408/71 trova
applicazione.
2.3. L’art. 1 a
lett. a del regolamento n. 1408/71 definisce i termini “lavoratore subordinato”
e “lavoratore autonomo”.
Alla luce
di tale definizione, sono segnatamente considerati quali beneficiari del
regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa
continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori
subordinati o autonomi (STFA del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05,
consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l’Union européenne, 2a ed.,
Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).
La Corte
di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di
lavoratore dev’essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il
rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone
interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel
fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un’altra
persona e sotto la direzione di quest’ultima, delle prestazioni in cambio delle
quale percepisce una rimunerazione (STFA del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05,
consid. 6.4.4).
Per
“attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività
lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale
dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (STFA
del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.4.4; cfr. anche STCA del
12 aprile 2006 nella causa C., inc. 35.2005.57).
Sono più
in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali
(cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2) indipendentemente dalla loro denominazione e
dall’esercizio (attuale) di un’attività professionale, possiedono la qualità di
assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati
membri (STFA del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.4.4).
Il
regolamento (CE) 1408/71 prevede, di regola, l'assoggettamento delle persone
assicurate al sistema sociale dello Stato in cui viene esercitata l’attività
professionale (cfr. art. 13 del regolamento (CE) 1408/71, cfr. anche l'articolo
dell'Istituto delle assicurazioni sociali, "Accordo sulla libera
circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai
rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 41 segg.; cfr.
P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, “Les effets de l’accord sur
l’assujettissement et l’obligation de cotiser à l’AVS” in “L’accord sur
la libre circulation des personnes avec l’UE et ses effets à l’égard de la
sécurité sociale en Suisse”, Berna 2001, pag. 131 segg.).
2.4. Le Direttive
sull’assoggettamento al n. 2011 rilevano che l’ALC prevede l’assoggettamento
alla legislazione di un solo Stato (art. 13 del Regolamento 1408/71).
I cittadini dell’UE o svizzeri che lavorano solo
in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento
1408/71), a meno di essere lavoratori distaccati o di far parte di una
categoria speciale.
I cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano solo
in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del
regolamento 1408/71), a meno che siano distaccati.
In
generale i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano un’attività salariata in
due o più Stati dell’UE sono assoggettati alla legislazione del loro Stato di
residenza se una parte dell’attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b
let. i del regolamento 1408/71).
Se il
salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello
Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b let. ii del
regolamento 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede in
Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2
punto b lett. i del regolamento 1408/71).
Per
quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o dell’UE che lavorano
come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono assicurati all’AVS/AI/IPG
(art. 13 par. 2 lett. b regolamento 1408/71) a meno che non abbiano lo statuto
di lavoratori distaccati.
L’indipendente
svizzero o dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato all’AVS/AI/IPG
(art. 13 par. 2 let. b del regolamento 1408/71), a meno di essere distaccato.
Di regola
i cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano l’attività indipendente in due o
più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono assicurati nel luogo di
residenza se una parte dell’attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna
attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita
l’attività principale (art. 14bis par. 2 regolamento 1408/71).
I
cittadini svizzeri o dell’UE che esercitano simultaneamente un’attività
indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato dell’UE, sono di
regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell’affiliazione
in un solo Stato, marg. 2033).
Per il marg. 2034 i cittadini svizzeri o dell’UE
che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività
indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per
l’insieme dei redditi acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose
eccezioni elencate al marg. 2034).
Colui che
esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve
informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2035).
Quando il
lavoratore è domiciliato in Svizzera la cassa di compensazione verifica se è
assicurato all’AVS/AI/IPG/(AD) conformemente alle disposizioni dell’ALC,
rispettivamente dell’Accordo AELS. Se le condizioni sono adempiute, la cassa di
compensazione competente compila l’attestato che certifica che questa persona è
assoggettata alle disposizioni svizzere (formulario E 101) e trasmette una
copia dell’attestato all’istituzione, rispettivamente alle istituzioni
designate dall’autorità competente di ogni Stato membro (marg. 2036).
Se il
lavoratore non è soggetto all’AVS/AI/IPG/(AD) la cassa di compensazione gli
chiederà la presentazione del formulario E 101 debitamente compilato
dall’autorità estera competente al fine di verificare se è assicurato in uno
Stato UE rispettivamente dell’AELS (marg. 2037).
Se
l’interessato non produce la documentazione la Cassa di compensazione si
informerà presso l’autorità estera trasmettendo la domanda sul formulario E
001.
L’assoggettamento
all’AVS delle fattispecie non regolate dall’ALC (ad esempio cittadini non
comunitari che svolgono attività lavorativa in Paesi non comunitari) viene
stabilito sulla base delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalla
Svizzera. Se non esiste alcuna Convenzione, l’assoggettamento è determinato
secondo il diritto svizzero (marg. 2061 delle Direttive sull’assoggettamento).
2.5. Va ancora
evidenziato come a norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal
reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa
indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario
determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri
per un tempo determinato o indeterminato.
Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente
da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia
mercede a dipendenza d'altri.
Per l'art. 10 LPGA è considerato salariato chi
per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente
legge.
E' considerato datore di lavoro chi impiega
salariati
(art. 11 LPGA).
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore
indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di
salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un
salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività
esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo
del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro
non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una
persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA
dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04).
In particolare, insolite costruzioni di diritto
civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non
hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
2.6. Di principio
si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una
delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego
del tempo o l'organizzazione del lavoro (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03;
STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). Un altro indizio può essere dato da un
rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti
il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua
impresa e ne assume la responsabilità.
Questi principi non comportano comunque, da soli,
soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere
forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle
autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in
ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La
decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali
il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che
militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 21 marzo 2005, H 31/04, STFA
dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H
279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c
e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata).
Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel
caso concreto (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03, STFA del 18 settembre 2000
nella causa M., H 59/00).
2.7. Secondo la
giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.
2b) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio:
investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali
propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.
226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando,
indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono
sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120
consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è
l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse
attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza
con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica
di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la
situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività dipendente quando
le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando
l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente
dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato
nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra
attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione,
pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in:
Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso
l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul
lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro
(RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso,
risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC
1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività
regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto
di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che
perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993
pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che
la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice
delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.;
Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.8. Il TFA ha
pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o
indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione
avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o
nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente
confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica
definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di
assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne
lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata
nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della
qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato
qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti
un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA;
STCA del 3 ottobre 1991 nella causa
B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per
questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come
salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per
ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno
(Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.9. Nel caso di
specie __________, attuale Presidente del CdA e amministratore delegato della
società ricorrente, con diritto di firma individuale, è stato salariato della
medesima società dal dicembre 1981 al mese di aprile 2002 (doc. 2).
Da quel
momento la società è rimasta priva di personale operativo, mentre l’attività
della ricorrente è proseguita con lo stesso scopo di prima (__________e le
prestazioni (cfr. cto 303002 Acq. Consulenza Software, importi di fr. 69,118,92
nel 2003 e fr. 73'421.99 nel 2004, doc. 4) sono state fornite dalla ditta
individuale della moglie del Presidente del CdA (doc. 5).
Il 21
settembre 2005 __________ ha scritto un e-mail all’ispettore della Cassa da cui
emerge:
"
in merito alla trasferta in ticino del 19 u.s.
le comunico che mi sono recato per conto della RI 1 di __________ a far
visita ad un potenziale cliente, il Comune di __________, per mostrare al sig.
Sindaco ed ai municipali le caratteristiche di funzionamento del sistema di
videosorveglianza digitale che la RI 1 commercializza in Svizzera e per il
quale la Polizia comunale aveva mostrato un certo interesse." (doc. 8,
sottolineature del redattore)
Come
rilevato dallo stesso __________ con e-mail del 28 settembre 2005 sempre
all’ispettore della Cassa:
"
(…)
L’__________ è una società individuale di __________,
mia moglie.
In questo contesto io mi occupo di assisterla
nelle sue mansioni di consulente in informatica.
Essendo una società individuale non può avere
dipendenti e, quindi, l’opera da me occasionalmente prestata viene
direttamente cumulata nelle sue entrate." (doc. 6, sottolineature del
redattore)
Agli atti
è stato prodotto l’”accordo per la fornitura di consulenza informatica”
tra la ricorrente a __________ (doc. 10).
La
convenzione prevede in particolare:
"
che la RI 1 produce e/o commercializza software
per diversi canali verticali tra cui: sviluppo di software per il controllo
elettronico degli archivi e dei magazzini automatizzati; impianti di processi
produttivi; macchine utensili a controllo numerico; automazione d’ufficio;
procedure amministrative in ambito commerciale; paghe e stipendi; disegno
tecnico, (CAD); procedura di automazione nella gestione dei progetti nel campo
dell’edilizia e del genio civile con distribuzione delle banche dati CRB,
standard svizzero del settore;
che l’__________ dispone di risorse
specializzate particolarmente adatte a tale scopo con particolare
riferimento al sig. __________ già in passato dipendente della RI 1 con mansioni
dirigenziali per oltre 20 anni.
che l’__________, per il tramite delle sue risorse
umane, avendo in passato diretto o sviluppato personalmente gran parte dei
prodotti informatici sopra indicati e possedendo la conoscenza della clientela
della RI 1 si impegna con il presente accordo a garantire nel tempo
l’aggiornamento di tali prodotti alle nuove direttive cantonali e federali
nonché alle necessarie innovazioni tecnologiche." (doc. 10, sottolineature
del redattore)
2.10. Da questi
elementi emerge che l’__________ collabora con __________ (che non può esserne il
dipendente, cfr. e-mail del 28 settembre 2005, doc. 6 e verbale di udienza,
doc. XIII) il quale, avendo in passato diretto e sviluppato personalmente gran
parte dei prodotti informatici (cfr. distinta salari 2001 e 2002 dove __________
è l’unico dipendente ad avere un salario sostanzioso), e conoscendo la
clientela della società ricorrente (di cui è stato dipendente con mansioni
dirigenziali per oltre 20 anni, cfr. doc. 10), svolge la stessa attività
precedentemente esercitata allorché era formalmente dipendente dell’insorgente
(cfr. scopo della società iscritto a Registro di Commercio e premessa
all’accordo, doc. 10).
Egli in
particolare si reca in Ticino per visitare potenziali acquirenti e agisce a nome
e per conto della ricorrente (cfr. e-mail del 21 settembre 2005, doc. 8).
Per
seguire la “vecchia clientela” della società ricorrente, la ditta
individuale della moglie, come emerge dalla discussione di causa, “ha fatto
capo sostanzialmente (80-90%) a me (ndr: __________) per il rapporto di
contatto diretto con il cliente, mentre per quello che concerne la consulenza
telefonica le risposte venivano fornite da altri collaboratori.” (cfr.
verbale di udienza pag. 2, doc. XIII). __________ ha poi precisato che “per
ben comprendere è importante dire che per la clientela ticinese era rilevante
avere la società ticinese RI 1 quale consulente presente sul territorio, già
fornitrice ed elaboratrice di programmi venduti o rispettivamente acquistati e
far svolgere da terzi, a nome di RI 1, i lavori di consulenza e di assistenza
sarebbe stato comunque dannoso, con una resa vicino allo zero, per questo
motivo fu fatto il contratto 29.3.2002 che è prodotto agli atti, cioè affinché
io potessi continuare a fornire le mie prestazioni di assistenza di consulenza
alla clientela e sui prodotti che avevo sviluppato. Parte minore come ho detto
per la mia assenza o la mia malattia, questo veniva svolto anche da terzi.”
(pag. 2-3 del verbale di udienza del 13 settembre 2006, doc. XIII).
Dall’accordo
di cui al doc. 10 emerge inoltre che l’__________ (e per lui, come visto, __________,
“risorsa specializzata” della __________) è autorizzata a gestire
direttamente i clienti della RI 1 in nome e per conto della stessa (ciò che
viene confermato dal citato e-mail del 21 settembre 2005, doc. 8), con autorità
di firma sui soli contratti di vendita senza necessità di ulteriore
autorizzazione.
L’accordo
ha la durata di tre anni ed è soggetto a tacito rinnovo nell’ipotesi che
nessuno dei contraenti ne dia disdetta con lettera raccomandata da inviare
almeno sei mesi prima della scadenza. Il compenso è stato stabilito in fr. 60
all’ora, al netto di ogni altro tipo di spesa e/o trasferta sostenuta in
relazione all’incarico.
La
ricorrente corrisponde alla __________ degli acconti mensili dietro
presentazione di regolare fattura.
In altre
parole la società ricorrente ha continuato ad esercitare la medesima attività
anche dopo la partenza del salariato , senza tuttavia assumere un
sostituto (cfr. doc. 2 e verbale di udienza, doc. XIII). La società insorgente
si è invece avvalsa dell’opera dell’, ditta individuale della moglie
con sede in __________ che non può avere personale alle sue dipendenze (cfr. doc.
6), la quale a sua volta ha incaricato __________ di svolgere, a favore della
ricorrente, l’attività precedente (cfr. doc. 10). Ciò emerge chiaramente dalla
premessa all’accordo tra la ricorrente e __________ dove viene indicato che
quest’ultima società dispone “di risorse specializzate particolarmente
adatte a tale scopo con particolare riferimento al Sig. __________ già in
passato dipendente della RI 1 con mansioni dirigenziali per oltre 20 anni”.
Dalla premessa si evince inoltre che __________ ha in passato diretto o
sviluppato personalmente gran parte dei prodotti informatici indicati
nell’accordo e possiede la conoscenza della clientela della ricorrente e si è
impegnato a garantire nel tempo l’aggiornamento dei prodotti alle nuove
direttive cantonali e federali nonché alle innovazioni tecnologiche (doc. 10 e
verbale di udienza, doc. XIII).
Non vi è
pertanto dubbio alcuno che in realtà __________ nel periodo oggetto del
contendere ha svolto a favore della ricorrente, su incarico della società della
moglie, la medesima attività precedentemente esercitata e considerata salariata
dalla medesima insorgente, anche se formalmente non risultava più essere
dipendente della ricorrente.
Alla luce
degli elementi che si evincono dagli atti, l’interessato svolge la medesima
attività precedentemente esercitata per la ricorrente (cfr. supra), non
sopporta alcun rischio economico specifico analogo a quello di un imprenditore
poiché agisce e nome e per conto della ricorrente (cfr. doc. 8), ed inoltre, in
Svizzera, la ricorrente risulta essere l’unica committente di __________, ciò
che configura un elemento decisivo a favore dell’attività dipendente (cfr. STFA
del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00).
Inoltre
dal doc. 9 emerge che mentre nel 2001 la società rimborsava ogni bimestre le
spese del telefono a __________, negli anni seguenti (cfr. in particolare
2004), le spese telefoniche, oltre a quelle di trasferta e di rappresentanza,
vengono rimborsate alla __________ e dunque, verosimilmente, per essa a __________.
Per cui
la ricorrente rifonde anche le spese generali come avveniva in passato (cfr.
doc. 9).
Dagli
atti emerge che l’__________ di __________ nel formulario E 101 (“certificato
relativo alla legislazione applicabile” in ambito UE) ha attestato che
l’interessato è un lavoratore autonomo e che lavora per la __________ di __________,
sua moglie (doc. 7).
L’autorità
__________ ha inoltre attestato che __________ è un lavoratore “distaccato o
svolgerà un’attività autonoma” (sottolineatura del redattore) a favore
della ricorrente dal 1.10.2005 al 31.12.2006.
A
prescindere dal fatto che spetta al Paese nel quale viene svolta l’attività,
ossia alla Svizzera, di stabilire la qualifica dell’attività svolta (cfr. STFA
del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.4.4: “Per “attività
subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività lavorative
che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato
membro nel cui territorio dette attività vengono svolte”; cfr. anche STCA
del 12 aprile 2006 nella causa C., inc. 35.2005.57 e le direttive sull’assoggettamento),
va comunque rilevato che l’attestazione non può essere d’aiuto, su questo
punto, all’insorgente, poiché l’autorità __________ ha certificato l’esercizio
dell’attività all’estero per un periodo posteriore (ottobre 2005-dicembre
2006), a quello in esame (giugno 2002 – dicembre 2004).
Vanno
inoltre evidenziate due particolarità, la prima è che se __________ od altri, volessero
svolgere l’attività a favore della ricorrente quali distaccati dal 1. aprile
2006 potrebbero farlo solo dopo aver avvisato le autorità competenti (cfr. la
legge federale concernente le condizioni lavorative e salariali minime per
lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell’8 ottobre 1999, RS
823.20 ed in particolare l’art. 6 che prevede l’obbligo di notifica in caso di
lavoro distaccato), la seconda è che in virtù dell’art. 14 n. 1 lett. b del
Regolamento (CE) 1408/71 comunque, dopo 12 mesi, le autorità competenti svizzere
avrebbero dovuto dare l’accordo alla continuazione dell’’attività di “distaccato”
(cfr. anche art. 14 bis n. 1 lett. b del Regolamento (CE) 1408/71).
Inoltre
l’autorità __________ alla domanda “chi versa la retribuzione al lavoratore
distaccato e i suoi contributi per la sicurezza sociale?” ha posto la
crocetta alla voce “altri”, senza tuttavia indicare chi si intende per “altri”,
malgrado l’esplicita domanda prevista dell’attestato.
Infine,
nel certificato, l’__________ ha attestato che l’interessato è soggetto alla
legislazione __________ (per il periodo dal 1.10.2005 al 31.12.2006), in virtù dell’art.
14 ter n. 1 del regolamento (CE) 1408/71, ossia di una norma particolare
applicabile ai marittimi. Ora, come emerge dagli atti, __________ non svolge
attività di marittimo per la ricorrente ai sensi dell’art. 14ter n. 1 del
regolamento (CE) n. 1408/71, che prevede che la persona che esercita attività
subordinata presso un’impresa dalla quale dipende normalmente, nel territorio
di uno Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato
membro, e che è distaccato da tale impresa per effettuare un lavoro per conto
della medesima a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro,
rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, alle condizioni
previste dall’art. 14 paragrafo 1.
In
concreto, __________ svolge un’attività in ambito informatico e non esercita,
perlomeno__________ __________ e/o svizzera. Questo disposto, al caso di
specie, risulta pertanto inapplicabile.
Per cui,
poiché __________ in __________ svolge un’attività autonoma (doc. 10), egli
deve versare contributi sociali in Svizzera poiché, come visto, vi esercita
un’attività subordinata.
Infatti, per
l’art. 14 quater lett. a del Regolamento (CE) 1408/71 (norme particolari
applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un’attività subordinata
e un’attività autonoma nel territorio di vari Stati membri) la persona che esercita
simultaneamente un’attività subordinata a un’attività autonoma nel territorio
di vari Stati membri è soggetta, fatta salva la lettera b), alla legislazione
dello Stato membro nel cui territorio esercita un’attività subordinata o,
qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri,
alla legislazione determinata conformemente all’articolo 14 punti 2 o 3.
Per
l’art. 14 quater lett. b del Regolamento (CE) 1408/71 nei casi menzionati
nell’allegato VII: alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio
esercita un’attività subordinata, essendo questa legislazione determinata
conformemente all’articolo 14 punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta
attività nel territorio di due o più Stati membri, e alla legislazione dello
Stato membro nel cui territorio esercita un’attività autonoma, essendo questa
legislazione determinata conformemente all’art. 14bis punti 2,3 o 4, qualora
eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri.
L’allegato
VII (casi in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di
due Stati membri; art. 14 quater lett. b) del regolamento) al punto 8 prevede
l’esercizio di un’attività autonoma in __________ e di un’attività subordinata
in un altro Stato membro, mentre per la Svizzera è previsto, senza numerazione,
l’esercizio di un’attività autonoma in Svizzera e di un’attività subordinata in
qualsiasi altro Stato cui si applica il presente Accordo.
Alla luce
di tutto quanto sopra esposto __________, in virtù dell’art. 14 quater lett.a e
b del regolamento (CE) 1408/71 e del punto 8 dell’allegato VII va assoggettato
in Svizzera per l’attività salariata svolta a favore della ricorrente dal 1.
giugno 2002.
Per
quanto concerne il periodo precedente, ed in particolare il mese di maggio 2002,
l’interessato è affiliato in Svizzera in virtù dell’art. __________ della
Convenzione del __________ tra la Confederazione Svizzera e la __________
relativa alla sicurezza sociale che prevede che la legislazione applicabile è quella della Parte contraente sul cui
territorio viene esercitata l’attività determinante ai fini dell’assicurazione;
in concreto, appunto, la Svizzera.
2.11. L’insorgente
sostiene tuttavia che __________ non si è avvalsa solo di __________ ma anche
di terzi. Per cui la ripresa effettuata dalla Cassa non sarebbe corretta.
Dall’udienza
di discussione del 13 settembre 2006 è emerso che “per quel che riguarda RI
1 (ndr. RI 1) è giusto dire anche la sostanza di lavoro proveniente dalla
Società ticinese veniva svolta da mio marito e parte da un’altra persona ex
collaboratore della RI 1, ossia il sig. __________. Loro conoscono i prodotti,
clientela e possono fornire un servizio adeguato.” e che “per quanto
concerne gli incarichi che provengono da RI 1 nelle grandi linee la divisione
del lavoro voleva che __________ rispondesse al telefono e mio marito si
recasse dalla clientela, non si tratta di comparti stagni di competenze ma
nelle grandi linee avveniva così. Contabilmente non ho un riferimento preciso
sulle schede accompagnanti di fatturazione e nella mia contabilità di quanto è
stato fatto da mio marito rispettivamente da __________.”
In altre
parole due ex dipendenti della società ricorrente si dividono i compiti. Mentre
il primo di occupa della clientela, recandosi sul posto, il secondo fornisce
consulenza telefonica in caso di necessità.
Ne
discende che la decisione, nella misura in cui attribuisce l’intero importo
versato da RI 1 a __________, non è corretta. Occorre infatti procedere ad una
ripartizione della ripresa, sulla base delle note d’onorario agli atti. Va in
particolare esaminata dettagliatamente quale prestazione è stata fornita da
quale persona sulla base delle dichiarazioni rilasciate nel corso dell’udienza
di discussione.
In
parziale accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va pertanto annullata
e l’incarto rinviato alla Cassa affinché, per quanto concerne __________,
calcoli a quanto ammontano le prestazioni da lui effettuate e proceda alla
ripresa, mentre per quanto concerne tale __________, effettui i necessari
accertamenti, dando alle parti la possibilità di esprimersi in merito
(chiedendo anche il modulo E 101) e stabilisca se e in che misura la ripresa va
effettuata.
Copia
della decisione va notificata anche a __________, quale parte cointeressata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
- Il ricorso
é parzialmente accolto.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per i suoi
incombenti conformemente ai considerandi.
-
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà a RI 1 fr. 700 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
-
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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