Employer fined for failing to provide unemployment information

30.2006.148Altro tribunale14 mag 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 appealed against a penalty imposed by the Ufficio giuridico della Sezione del lavoro for failing to transmit information required in connection with a former employee. He argued that the omission was due to an office move and his serious heart condition. The Pretura penale held that neither circumstance excused the delay, that the appellant remained responsible as president with individual signing authority, and that the sanction was proportionate. The appeal was dismissed and the challenged decision confirmed, with appellate costs charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 20 cpv. 2, Art. 88 cpv. 1 lett. b and Art. 106 LADI; Art. 28 LPGA: employer's duty to provide information and sanctions for refusal or omission; relocation of business premises and undocumented health problems do not constitute valid justification for prolonged non-compliance. Where a legal person is concerned, responsibility remains with the physically acting organ or the organ that intentionally or negligently failed to prevent the infringement. A fine is upheld if the infringement is established and the amount remains within statutory limits and proportionate to fault and gravity (consid. 2-6).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2006.148

Data decisione, Autorità: 14.05.2007, PRPEN

Titolo: Datore di lavoro che non trasmette le informazioni riguardanti un ex dipendente alla Cassa di disoccupazione.

Incarto n. 30.2006.148 5590

Bellinzona 14 maggio 2007

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 maggio 2006 presentato da

RI 1 ,

contro

la decisione 28 aprile 2006 n. __________ emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, Bellinzona,

viste le osservazioni 22 giugno 2006 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, Bellinzona;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. L’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro con decisione 28 aprile 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese 20.-, per aver omesso, senza alcuna valida giustificazione, di trasmettere le informazioni richieste violando così i propri obblighi.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI; 25 [recte: 28] LPGA.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. L’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

  2. Giusta l’art. 20 cpv. 2 LADI, il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli l’attestato, su domanda, entro una settimana. L’art. 88 cpv. 1 lett. b LADI impone altresì al datore di lavoro di compilare tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni; egli è tenuto a dare tutte le informazioni necessarie per accertare il diritto alle prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA).

Chiunque viola l’obbligo d’informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o rifiutando di dare informazioni è punito con la multa fino a fr. 5'000.- (art. 106 cpv. 1 LADI).

Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa (art. 6 cpv. 1 DPA, applicabile per il rinvio di cui all’art. 107 LADI); l’organo della persona giuridica che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del subordinato soggiace alle disposizioni penali che valgono per l’autore (cpv. 2 e 3).

  1. L’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, in applicazione delle predette disposizioni, ha sanzionato l’insorgente per aver omesso, senza alcuna valida giustificazione, di trasmettere le informazioni richieste violando così i propri obblighi.

  2. Il ricorrente, dal canto suo, benché non neghi l’infrazione ascrittagli, sostiene che “il mancato invio della risposta ad una lettera inviataci a suo tempo e di cui non troviamo traccia non è devoto a malvolere ma a problemi logistici in quanto la nostra società ha dimesso la struttura di Wangs e pertanto tutta la corrispondenza non era stata evasa tempestivamente a causa del trasloco dell’ufficio ed anche in seguito al grave stato di salute in cui mi trovo (grave cardiopatia)”.

  3. Le argomentazioni del ricorrente non sono tuttavia liberatorie.

Il trasloco degli uffici di una società da un luogo all’altro non può essere infatti ritenuto un motivo giustificativo valido per sottrarsi ai propri obblighi nei confronti delle autorità. Tale circostanza non esimeva certo il ricorrente dalle sue responsabilità di presidente (con firma individuale), segnatamente dall’obbligo di rendersi parte diligente nella gestione interna della ditta.

A tale fine egli avrebbe dovuto adottare tutte le misure necessarie alla ricezione della corrispondenza presso la nuova sede e alla sua pronta evasione. Un ritardo di quattro mesi nell’evasione della corrispondenza non può in ogni caso essere giustificabile con il trasferimento degli uffici amministrativi da una sede all’altra della società.

Neppure il grave stato di salute dell’insorgente – peraltro non chiaramente documentato – non è suscettibile di influire sulle sue responsabilità e non può di conseguenza essere ritenuto.

  1. In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI; 28 LPGA; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

unemployment insuranceduty to provide informationemployeradministrative fineappealproportionalitycompany organprocedural costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the administrative fine for failure to transmit unemployment-related information should be upheld.

Decisione estratta

The appellant's explanations about office relocation and health problems did not justify the four-month delay; the infringement was proven and the fine was proportionate.

Motivazione estratta

A company relocation does not excuse non-compliance with duties toward authorities, and the president with individual signing authority remained responsible for ensuring timely handling of correspondence. The medical condition was not sufficiently documented and did not relieve responsibility.

Questione giuridica chiave

Whether the lower authority's fine and costs should be confirmed.

Decisione estratta

The challenged decision was confirmed in full, including the CHF 500 fine and the lower-instance costs and fees.

Motivazione estratta

The sanction fell within the statutory limits and was appropriately calibrated to the gravity of the breach and the degree of fault.

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