Traffic fine upheld, but paid amount deducted

30.2006.109Altro tribunale4 mag 2006Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 appealed a cantonal traffic contravention decision fining him CHF 60, plus CHF 20 court fee and CHF 10 expenses, for carrying too many passengers. He did not dispute the offence itself, but argued that he had already paid the fine. The Pretura penale held that the payment was made after the deadline for disciplinary procedure, so the ordinary procedure and related costs were correctly triggered. The appeal was dismissed and the decision confirmed, but the already paid CHF 60 had to be credited, leaving CHF 30 still payable. No costs were charged for the appeal proceedings.

Massima Omnilex

Art. 6 cpv. 3 LMD; payment of a traffic fine after expiry of the deadline for disciplinary settlement does not prevent the transition to ordinary proceedings and the charging of fees and costs under cantonal procedural law. A late payment must nevertheless be taken into account in the dispositive as a deduction from the total amount due. The authority may thus confirm the sanction while adjusting the amount payable to reflect the payment actually made (consid. on timeliness and dispositive correction).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2006.109

Data decisione, Autorità: 04.05.2006, PRPEN

Titolo: trasporto con numero di passeggeri superiore al consentito

Incarto n. 30.2006.109

Bellinzona 4 maggio 2006

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 4 aprile 2006 presentato da

RI 1 rappr. da:

contro

la decisione n. __________ del 24 marzo 2006 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del 28 aprile 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

che la Sezione della circolazione, con decisione del 24 marzo 2006, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 60.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per il seguente fatto accertato il 24 novembre 2005 in territorio di Pregassona:

“Ha circolato con il veicolo TI __________ trasportando un numero di passeggeri superiore a quello consentito”:

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 30 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, nonché 60 cpv. 2 e 3 ONC;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 4 aprile 2006 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio, ritenuto che ha provveduto a saldare la multa;

che nel suo scritto del 13 novembre 2003 la Sezione della circolazione propone di stralciare il ricorso poiché divenuto privo di oggetto;

considerato in diritto

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della circolazione ha inflitto all'insorgente – come detto – una multa di fr. 60.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver circolato con il veicolo __________ trasportando un numero di passeggeri superiore a quello consentito;

che il ricorrente non contesta la sanzione come tale, ma fa valere che "la multa del 24.11.05 per l’infrazione commessa è stata pagata il 2 febbraio 2006”, come risulta dall’avviso di addebito prodotto dal ricorrente (attestante il pagamento a favore della cassa cantonale, Bellinzona, valuta 2.2.2006);

che, a ragione, la Sezione della circolazione osserva nondimeno che il termine per il pagamento della multa in procedura disciplinare – ossia senza oneri – è scaduto infruttuoso l’8 gennaio 2006 (cfr. intimazione di contravvenzione del 31 gennaio 2006), ossia quasi un mese prima che l'insorgente effettuasse il pagamento;

che il mancato versamento della multa entro detto termine ha rettamente comportato l'avvio della procedura ordinaria (art. 6 cpv. 3 LMD), con il conseguente addebito di tasse e spese di giudizio in base all'art. 2 cpv. 3 LPContr;

che la circostanza secondo cui l’ordine di bonifico bancario è stato eseguito prima che il ricorrente ricevesse l’intimazione di contravvenzione 31 gennaio 2006, non muta la conclusione che il pagamento è ampiamente tardivo per poter liquidare la contravvenzione in procedura disciplinare;

che in siffatte evenienze la querelata risoluzione merita conferma, ritenuto però che il pagamento effettuato in data 2 febbraio 2006 deve essere tenuto in considerazione, dovendo figurare espressamente nel dispositivo, in deduzione all’importo complessivo di multa e oneri, unitamente al saldo che l’insorgente è tenuto a versare;

che il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata, con la precisazione di cui al considerando precedente;

che all’insorgente dovrebbero essere addebitati, per principio, anche gli oneri dell’attuale giudizio;

che le circostanze particolari del caso giustificano nondimeno – in via eccezionale – di rinunciare a detto prelievo;

per questi motivi, visti gli art. 30 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 60 cpv. 2 e 3 ONC; 6 cpv. 3 LMD; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata, con la seguente precisazione: “dedotto l’importo di fr. 60.- già versato dal ricorrente. Totale fr. 30.-”.

  1. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

  2. Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino,

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

traffic offencefinelate paymentprocedural costsappealcredit for payment

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the traffic contravention decision was well founded

Decisione estratta

The appeal was rejected because the payment was made too late to extinguish the ordinary procedure and related costs.

Motivazione estratta

The fine payment deadline in disciplinary procedure had expired before payment. Late payment did not prevent the case from being handled in ordinary proceedings, with costs and fees remaining due, although the paid CHF 60 had to be credited.

Questione giuridica chiave

Whether the already paid fine amount had to be deducted from the total payable amount

Decisione estratta

Yes. The dispositive had to expressly credit the CHF 60 already paid, leaving a total balance of CHF 30.

Motivazione estratta

Although the appeal failed, the court held that the payment of 2 February 2006 must be taken into account in the operative part as a deduction from the total amount due.

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