Fine for working without a permit upheld

30.2005.95Altro tribunale9 ago 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 appealed against a decision of the Sezione dei permessi e dell’immigrazione that fined him CHF 50 for having worked as a laborer from 1 June to 9 July 2004 without the required permit. Before the Pretura penale, he argued that he had acted under pressure and in good faith. The court held that he knew a permit was required, had not contacted the competent foreigner office, and could not invoke good faith. It also found the amount proportionate. The appeal was dismissed and the lower decision confirmed, with appellate fees and expenses charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 3 cpv. 3 LDDS; art. 6 OLS; art. 15 LPContr: unlawful gainful employment by a foreigner without the required permit is punishable even where committed negligently. Good-faith reliance is excluded where the person knew or had reason to know that authorization was necessary and failed to seek clarification from the competent authority. When the sanction is within the statutory limits and reduced in view of the circumstances, it is not disproportionate merely because the offender invokes pressure from third parties or the employer. On dismissal of the appeal, appellate costs are borne by the appellant (consid. 3-5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.95

Data decisione, Autorità: 09.08.2005, PRPEN

Titolo: svolgere attività lavorativa come operaio senza permesso

Incarto n. 30.2005.95 05 237/207

Bellinzona 9 agosto 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 17 marzo 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n° 05 237/207 dell’11 marzo 2005 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

A. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione 11 marzo 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver lavorato in qualità di operaio, dal 1° giugno al 9 luglio 2004 presso __________, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che gli consentisse di svolgere detta attività.

Fatti accertati in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 45 RLaLPS-extra CE/AELS.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

Sostiene di essersi trovato in una situazione senza possibilità di scelta perché dettata da organi competenti e invoca il principio della buona fede.

C. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

  2. Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò.

È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l'attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b) e un'attività esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo (lett. c).

Le contravvenzioni al regolamento della legge di applicazione alla LDDS e alle disposizioni in materia di persone straniere sono perseguite dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e immigrazione in applicazione dell’art. 23 cpv. 6 LDDS (cfr. art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS).

  1. Il ricorrente non contesta di aver iniziato la sua attività lavorativa senza il relativo permesso, ma si limita a sostenere - a torto - di essersi trovato in una situazione senza possibilità di scelta perché dettata da organi competenti; tuttavia né __________, né l’Ufficio preposto ad elargire le prestazioni assistenziali lo erano. Infatti l’autorità competente in questi casi è l’Ufficio regionale degli stranieri, autorità alla quale l’insorgente non si è rivolto, nemmeno per chiedere informazioni (cfr. ricorso), nonostante sapeva che anche per lavorare in prova occorreva avere il permesso (cfr. dichiarazioni di RI 1 del 12 luglio 2004 contenute nella contravvenzione alle prescrizioni di polizia degli stranieri).

Di conseguenza il ricorrente, oltretutto sprovvisto di un permesso di lavoro, non può invocare nell’evenienza concreta la buona fede per giustificare il suo agire, mentre al riguardo nulla muta alla fattispecie l’atteggiamento assunto dal datore di lavoro.

Infine e abbondanzialmente si rileva come le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).

  1. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge; non si deve dimenticare che nell’evenienza concreta l’importo è stato notevolmente ridotto in considerazione della particolarità della fattispecie (cfr. motivazione della decisione dell’11 marzo 2005).

  2. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 45 RLaLPS-extra CE/AELS, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

§ Di conseguenza, è confermata la decisione n° 05 237/207 dell’11 marzo 2005 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione.

  1. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

work permitforeign nationalsgood faithfinenegligenceproportionalityappellate costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the fine for working without the required permit should be annulled

Decisione estratta

The appeal was rejected because the appellant admittedly worked without the necessary permit and could not rely on good faith or lack of choice.

Motivazione estratta

Under Art. 3(3) LDDS and Art. 6 OLS, paid work requires authorization; the appellant knew a permit was needed but did not contact the competent foreigner office. The alleged instructions from other bodies did not excuse him, and negligence is punishable.

Questione giuridica chiave

Whether the imposed fine was disproportionate

Decisione estratta

The fine was proportionate and remained within the statutory limits.

Motivazione estratta

The sanction matched the seriousness of the breach and the degree of fault, and it had already been reduced in view of the special circumstances.

Questione giuridica chiave

Who bears the appellate costs

Decisione estratta

The appellant must pay the court fee and costs of the appeal proceedings.

Motivazione estratta

Because the appeal failed, costs were charged to the appellant under the applicable procedural rules.

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