Traffic fine appeal: costs upheld, fine issue moot

30.2005.84Altro tribunale12 ago 2005Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 appealed a traffic decision, not disputing the underlying offenses but seeking cancellation of the first-instance court fee and expenses. He argued that the fine had already been paid before the decision and that late payment resulted from financial hardship. The Pretura penale held that the ordinary procedure and related costs were correctly applied because payment had not been made within the disciplinary deadline and no proof of indigence was provided. The appeal was only partially upheld because the fine itself had already been settled before the impugned decision. Given the case’s particular circumstances, no fees or costs were charged for the appeal.

Massima Omnilex

Art. 39 cpv. 1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 n. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; art. 3a cpv. 1, 28 cpv. 1, 96 ONC; costs after failure to pay within the disciplinary procedure and exceptional waiver for indigence. The ordinary procedure with transfer of the matter to the formal phase is correct where the fine is not paid within the prescribed deadline. A waiver of first-instance court fees and expenses on grounds of hardship requires at least some substantiated evidence of indigence; unsubstantiated assertions are insufficient. If the fine is fully paid before the impugned decision, the appeal is partially upheld only as to that settled issue, while the cost order may remain in force. In the particular circumstances, appellate costs may be waived (consid. on hardship and settlement).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.84

Data decisione, Autorità: 12.08.2005, PRPEN

Titolo: circolazione senza le cinture di sicurezza; omissione nel segnalare il cambio di direzione.

Incarto n. 30.2005.84 6639/490

Bellinzona 12 agosto 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso dell’8 marzo 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 6639/490 del 4 marzo 2005 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni del 24 marzo 2005 presentate dalla CRTE 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto e in diritto

che la CRTE 1, con decisione del 4 marzo 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 160.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per i seguenti fatti accertati il 4 ottobre 2004 in territorio di __________:

“ha circolato con il veicolo __________ omettendo di segnalare il cambio di direzione. Inoltre ha omesso di allacciarsi con la cintura di sicurezza”;

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 39 cpv. 1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 n. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1 ONC, 28 cpv. 1, 96 ONC;

che RI 1, il quale non contesta l’infrazione, è insorto contro tale decisione con un ricorso dell’8 marzo 2005 in cui postula l’annullamento degli oneri di giudizio della predetta pronuncia;

che a sostegno della richiesta osserva che la multa è stata pagata alla Polizia comunale di __________ il __________, ossia prima dell’emanazione della risoluzione impugnata e che il ritardo nel versamento rispetto ai termini assegnati nell’ambito della procedura disciplinare era dovuto a “gravi ristrettezze finanziarie”, come indicato alla Polizia comunale stessa con lettera 13 dicembre 2004, in cui preannunciava che avrebbe saldato il dovuto non appena possibile;

che l’avvio della procedura ordinaria (con conseguente carico di tassa di giustizia e spese) in difetto di pagamento nei termini previsti dalla procedura disciplinare è corretto;

che l’insorgente non ha fornito il benché minimo elemento a comprova del suo stato di indigenza, che sarebbe dovuto a problemi con istituti assicurativi per motivi di cui però non vi è assolutamente traccia negli atti;

che di conseguenza non è neppure possibile per questo giudice valutare se procedere ad un annullamento in via eccezionale degli oneri di giudizio di primo grado;

che l’insorgente è quindi tenuto a pagare la tassa di giustizia e le spese fissate dalla CRTE 1; il ricorso è tuttavia da accogliere parzial-mente, poiché la questione della multa è stata evasa con l’incondizionato pagamento da parte del ricorrente ancor prima dell’emanazione della decisione;

che vista la particolarità del caso si prescinde dal prelevare tasse e spese per l’odierno giudizio;

per questi motivi visti gli art. 39 cpv. 1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 n. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1 ONC, 28 cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che RI 1 è tenuto a pagare una tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-.

  1. Non si prelevano né tasse né spese per questo giudizio.

  2. Intimazione a:

.

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

traffic offenseseat beltturn signalcourt costsindigencepaymentappealmootness

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance court fees and costs had to be cancelled because the fine was paid only after the disciplinary deadline and no proof of indigence was provided.

Decisione estratta

No exceptional waiver of the first-instance fees and costs was justified; the appellant remained liable for the CHF 40 court fee and CHF 20 expenses.

Motivazione estratta

The ordinary procedure after non-payment within the disciplinary deadline was correct. The appellant offered no substantiated proof of indigence, so the court could not assess any exceptional waiver of the fee burden.

Questione giuridica chiave

Whether the fine issue still required adjudication after unconditional payment before the appealed decision was issued.

Decisione estratta

The fine issue was already settled by payment before the decision and therefore did not require further burdening of the appellant in this appeal.

Motivazione estratta

Because the fine had been fully paid before the challenged decision, the appeal succeeded only on this point and no appellate fees or costs were charged given the case's particular circumstances.

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