Failure to notify start of short-term work

30.2005.383Altro tribunale12 mag 2006Confirmed

Sintesi

The President of the Pretura penale rejected the appeal against a departmental decision imposing a CHF 500 fine on RI 1 for failure to notify the start of work. The appellant, a self-employed worker in the construction sector, claimed timely notification, but the court found that the faxed notice was sent only after work had already begun and after a control by the labor inspection body. The fine was held proportionate and within legal limits. Court fees and costs were charged to the appellant.

Regest

Art. 2 cpv. 6 vODDS; Art. 23 cpv. 6 LDDS; Art. 4 lett. c RLaLPS-CE/AELS; notification duty for short-term gainful activity by self-employed workers in construction: where the work period must be notified in advance, a notice sent only after the activity has begun does not cure the infringement. The competent authority may sanction the violation with a fine within the statutory maximum; the court reviews only whether the sanction is proportionate and within the legal range (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.383

Data decisione, Autorità: 12.05.2006, PRPEN

Titolo: inosservanza all'obbligo e termine di notifica

Incarto n. 30.2005.383 MU0056-IND

Bellinzona 12 maggio 2006

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso dell’11 novembre 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. MU0056-IND del 27 ottobre 2005 emessa dallCRTE 1

viste le osservazioni del 27 marzo 2006 presentate CRTE 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. Con decisione del 27 ottobre 2005 (emanata in virtù del rapporto sul controllo dei cantieri del __________ dell’Associazione interprofessionale di controllo, cui ha fatto seguito il rapporto di contravvenzione __________, avverso il quale il ricorrente non ha formulato osservazioni), CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.–, per “inosservanza all’obbligo e termine di notifica” (cfr. rapporto di contravvenzione).

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 2 cpv. 6 vODDS; 23 cpv. 6 LDDS; 4 lett. c RLaLPS-CE/AELS.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. L’CRTE 1 nelle sue osservazioni del 27 marzo 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

  2. Giusta l’art. 2 cpv. 6 vODDS, gli stranieri tenuti normalmente al termine di notificazione di tre mesi e che, nel corso di questi tre mesi, esercitano un’attività lucrativa che comporta la notificazione entro otto giorni sono tenuti a dichiarare il loro arrivo dal momento in cui la loro attività è durata più di otto giorni nel periodo di novanta giorni. Gli stranieri attivi nei settori dell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia, sono tenuti in ogni caso a notificarsi prima di iniziare l’attività lucrativa.

Secondo l’art. 4 lett. c del Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell’8 giugno 1998 concernente i cittadini CE-AELS e i cittadini di stati terzi beneficiari dell’accordo sulla libera circolazione delle persone (RLaLPS-CE/AELS), l’CRTE 1 estera è competente per la procedura di notifica prevista per i lavoratori dipendenti distaccati, i prestatori di servizio indipendenti e i lavoratori dipendenti presso un datore di lavoro svizzero che esercitano un’attività lucrativa fino a 3 mesi o 90 giorni lavorativi per anno civile. Inoltre, detta autorità emette le contravvenzioni, giusta l’art. 23 cpv. 6 LDDS, relative alle infrazioni alle disposizioni di sua competenza previste dal regolamento (art. 39 RLaLPS-CE/AELS).

Le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti, che non sono comprese nell’art. 23 cpv. 1 a 5 LDDS, sono punite con la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS).

  1. Nella fattispecie il ricorrente è stato sanzionato nella sua qualità di prestatore di servizio indipendente, a seguito della situazione riscontrata nel corso del controllo effettuato il __________ dall’Associazione interprofessionale di controllo (in seguito, AIC), in occasione del quale è emerso che “presso il cantiere lavoravano a opere da lattoniere il titolare della ditta sig. RI 1 __________ e il figlio sig. __________ __________ __________ non notificati“

(cfr. rapporto sul controllo dei cantieri del __________).

  1. Il ricorrente, che non nega di per sé la fattispecie riscontrata dalle autorità competenti, eccepisce di avere “invece provveduto tempestivamente a comunicare allCRTE 1 di Bellinzona tutti i dati richiesti come da e-mail di conferma ricevuti in data __________ ed in __________” (cfr. ricorso dell’11 novembre 2005).

Tuttavia dagli atti risulta che la notifica, avvenuta tramite telefax in data __________ __________ alle ore , è stata inoltrata all’CRTE 1 ad attività iniziata e, verosimilmente, solo a seguito del controllo effettuato il medesimo giorno alle ore 14.15 dall’AIC, in occasione del quale è stato appurato che il ricorrente stava lavorando con il figlio “a opere da lattoniere” senza previa notifica. Tale circostanza, come detto, non è contestata dal ricorrente, il quale conferma nel proprio gravame che l’attività è iniziata il . In concreto, tenuto conto del precedente periodo di attività lavorativa superiore a otto giorni (- __________, regolarmente annunciato in modo anticipato all’autorità competente), egli aveva l’obbligo di notificare l’ulteriore periodo (____________________) al più tardi il giorno precedente l’inizio dei lavori, ossia il __________ __________, ciò che in questo secondo caso non ha fatto, contravvenendo così all’art. 2 cpv. 6 vODDS.

Le doglianze ricorsuali non possono quindi trovare accoglimento, né dagli atti emergono elementi che inducano a scostarsi dalla decisione impugnata.

Per quanto attiene all’ammontare della multa, si rileva che, come precisato dall’autorità di primo grado, “la mancata notifica è un fatto grave che impedisce alle autorità preposte ai controlli di verificare l’osservanza delle condizioni lavorative e, indirettamente, ostacola l’osservazione del mercato del lavoro da parte della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone, non essendo più possibile stabilire la presenza esatta, sul nostro territorio, di lavoratori provenienti dall’UE”; inoltre si è tenuto conto “del fatto che un primo periodo di lavoro era stato annunciato” (cfr. osservazioni 27 marzo 2006 dell’CRTE 1, pag. 3).

La multa inflitta appare pertanto confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione, rettamente commisurata al grado di colpa ed è del resto contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso, sprovvisto di buon diritto, va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 2 cpv. 6 vODDS; 23 cpv. 6 LDDS; 4 lett. c RLaLPS-CE/AELS; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.–, già anticipate dal ricorrente, sono a suo carico.

  2. Intimazione a:

CRTE 1

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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