Insufficient proof of tire tread defect

30.2005.363Altro tribunale29 mar 2006Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Pretura penale heard RI 1's appeal against a Sezione della circolazione decision fining him CHF 200 for allegedly driving a vehicle with two tires lacking sufficient tread. The appellant contested the police assessment and relied on a later measurement by a tire specialist indicating compliant tread depth. The court held that police findings were not automatically presumed correct and that the file, especially given the contrary measurements and lack of further clarification from the reporting officer, was insufficient to prove the offense. The appeal was allowed, the administrative decision annulled, and no court fee or costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 29 LCStr; art. 58 cpv. 4 OETV; art. 93 cifra 2 LCStr; evidentiary assessment in contravention proceedings concerning tire tread depth. Police observations do not enjoy an automatic presumption of truth and must be weighed freely with the remaining record. Where the accused produces contrary technical measurements and the reporting officer provides no further substantiation, the authority may not find the offense proven unless the evidentiary record as a whole establishes the non-compliance with sufficient certainty (consid. 3-4). If the appeal succeeds, no judicial fee or costs are levied under the applicable cantonal procedure (consid. 5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.363

Data decisione, Autorità: 29.03.2006, PRPEN

Titolo: profilo pneumatici insufficiente

Incarto n. 30.2005.363 27937/409

Bellinzona 29 marzo 2006

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Thi Thuc Trinh Tran per statuire sul ricorso del 31 ottobre 2005 presentato da

RI 1 difeso da: DI 1,

contro

la decisione n. __________ del 14 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,

viste le osservazioni del 9 novembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione del 14 ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.–, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.– e alle spese di fr. 20.–, per aver “circolato con il veicolo TI __________ avente due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti.”

Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29 e 93 cifra 2 LCStr; 58 cpv. 4 e 219 cpv. 1 e 2 OETV.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

C. La Sezione della circolazione nelle sue osservazioni del 9 novembre 2005 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

  2. Giusta l’art. 29 cpv. 1 prima frase LCStr un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV).

Chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto o con la multa (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr).

Per la messa in circolazione di un veicolo a motore con uno pneumatico difettoso, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n. 502.1); nell’evenienza concreta la Sezione della circolazione rimprovera al multato di aver messo in circolazione il veicolo TI __________ con due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, comminando, come detto, una multa di fr. 200.–.

  1. Le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

  2. Nell’evenienza concreta, il ricorrente contesta l’infrazione addebitatagli riportando nel suo gravame le seguenti considerazioni:

“Circostanza in grado di inficiare gli accertamenti di polizia è l’attuale profilo degli indicatori di usura sussistenti sui pneumatici Pirelli P Zero Nero 205/40R17 W oggetto di contestazione.

Nonostante l’autovettura TI __________ abbia percorso 450 km dalla suddetta verifica della Polizia cantonale per procedere alla sostituzione delle gomme in data 11 luglio 2005, il testimone dei pneumatici vanta ancora un profilo di 2 mm, superiore pertanto al profilo minimo di 1,6 mm di profondità prescritto per legge.

Si osservi in particolare che in data 26 luglio 2005, il ricorrente si è recato presso il gommista __________ di __________ per un controllo dei due pneumatici sostituiti.

L’esame ha interessato l’intera area di profilo per tutta la circonferenza delle gomme, procedendosi anche alla misurazione delle parti discoste rispetto ai testimoni. Il gommista __________, a comprova del loro stato di sicurezza, ha attestato, con scritto in pari data, di aver misurato la presenza del seguente profilo:

1,6 – 2,0 sul pneumatico anteriore destro;

1,6 – 2,8 sul pneumatico anteriore sinistro.

La parte più consunta presentava pertanto un profilo di 1,6 mm conforme alle esigenze tecniche prescritte dall’art. 58 cpv. 4 OETV” (cfr. ricorso del 31 ottobre 2005, pag. 3).

In definitiva, gli accertamenti dell’agente denunciante si fondano su una valutazione meramente visiva e fors’anche affrettata della situazione e sono stati sconfessati dalle risultanze della misurazione effettuata da una persona del ramo. Da tale misurazione è emerso che la parte più consunta degli pneumatici anteriori al 26 luglio 2005, dopo una percorrenza dichiarata di 450 km, presentava un profilo di 1.6 mm, ciò che lascia supporre che alla data dell’infrazione i profili dei due copertoni non fossero privi di sufficienti rilievi.

Abbondanzialmente si osserva che l’insorgente, dopo la constatazione fatta dall’agente denunciante, ha provveduto in breve tempo a far controllare i pneumatici in questione: una volta appurata la regolarità degli stessi, egli ha sostenuto la sua posizione con fermezza nell’arco di tutta la procedura contravvenzionale, dichiarando peraltro in più occasioni che i copertoni erano a disposizione dell’autorità inquirente per gli accertamenti del caso, accertamenti che, come visto, non sono avvenuti (cfr. osservazioni del 25 luglio 2005 alla Polizia cantonale; osservazioni del 22 agosto 2005 alla Sezione della circolazione, pag. 2).

Dinanzi alle osservazioni del ricorrente, l’agente denunciante non ha provveduto a dare ulteriori spiegazioni: si è limitato a confermare il rapporto di contravvenzione (cfr. rapporto di contro-osservazioni del 2 agosto 2005).

Informazioni più dettagliate circa le modalità di accertamento dell’infrazione non sono state fornite nemmeno nel rapporto di contro-osservazioni del 21 settembre 2005 redatto dallo stesso agente.

Ciò posto e ben ponderate le due versioni, gli atti istruttori appaiono insufficienti per persuadere questo giudice della colpevolezza del ricorrente.

  1. L’impugnativa deve pertanto essere accolta. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi visti gli art. 29 e 93 cifra 2 LCStr; 58 cpv. 4 e 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

tire treadevidentiary assessmentpolice reportcontraventionadministrative finecost waiver

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the evidence was sufficient to prove that the vehicle had two tires without the legally required tread depth.

Decisione estratta

The file did not establish the appellant's guilt with sufficient certainty; the evidentiary record was inadequate.

Motivazione estratta

The police observations were not entitled to automatic evidentiary weight. In light of the contrary measurement by a tire specialist and the lack of further clarification by the reporting officer, the court found the evidence insufficient to conclude that the tires were non-compliant at the time of the alleged offense.

Questione giuridica chiave

Whether the administrative fine and related charges should be upheld.

Decisione estratta

No; the challenged decision had to be annulled and no court fee or costs were imposed.

Motivazione estratta

Because the appeal succeeded, the lower administrative sanction could not stand and costs were waived under the applicable procedural law.

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