Traffic fine confirmed for late reaction to stopped vehicle

30.2005.344Altro tribunale14 dic 2006Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 appealed to the Pretura penale against a traffic authority decision fining her CHF 200 for scraping a stationary vehicle on the right after noticing it too late on a semi-motorway. She did not contest the infringement, but asked for a reduction of the fine, invoking poor visibility, the positioning of the stopped vehicle, her careful evasive reaction, cooperation, lack of alcohol, emotional stress, and lack of income as a student. The court held that the original sanction already took sufficient account of these factors and of her financial circumstances. The appeal was therefore dismissed, the decision confirmed, and appeal costs were imposed on her.

Massima Omnilex

Art. 48 cpv. 2 CPS; commisurazione della multa secondo la colpevolezza e le condizioni personali del condannato. In sede di impugnazione contro una contravvenzione stradale, il giudice interviene sulla misura della multa solo se l’autorità di prime cure ha ecceduto il proprio potere di apprezzamento o ha omesso circostanze rilevanti. Il mero richiamo a scarsa visibilità, reazione prudente, cooperazione o modeste risorse economiche non giustifica una nuova riduzione quando tali elementi sono già stati considerati e l’importo resta proporzionato alla gravità dell’infrazione. Le spese seguono la soccombenza (consid. in diritto).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.344

Data decisione, Autorità: 14.12.2006, PRPEN

Titolo: Urtare di striscio un veicolo fermo sulla destra avvistato tardivamente, malgrado il tentativo di spostarsi a sinistra

Incarto n. 30.2005.344 26196/409

Bellinzona 14 dicembre 2006

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 17 ottobre 2005 presentato da

RI 1

difesa da: DI 1

contro

la decisione 30 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni 24 ottobre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 4 maggio 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.-- e le spese di fr. 70.--, per i seguenti fatti accertati il 4 maggio 2005 in territorio di __________:

“alla guida della vettura __________, circolando sull’autostrada A2 (recte: sulla semi-autostrada A13) si avvedeva tardivamente di un autoveicolo fermo sulla destra e, malgrado il tentativo di spostarsi verso sinistra non era in grado di evitarlo e lo urtava di striscio”;

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 32 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, 4 cpv. 1 ONC;

che RI 1 è insorta con ricorso del 17 ottobre 2005, con il quale ha chiesto una riduzione della multa;

che nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2005 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

che, ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello;

che, giusta l’art. 4 cpv. 1 ONC, il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile; se l’incrocio con altri veicoli è difficile, egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

che la ricorrente non contesta l’infrazione, ma chiede di limitare al minimo legale la multa posta a suo carico;

che pertanto occorre chinarsi unicamente sulla commisurazione della pena;

che, a tale fine, l’insorgente osserva che il veicolo da lei urtato di striscio, invadeva, a causa dell’assenza della corsia di emergenza, per almeno 1.2 metri la corsia di destra della semi-autostrada, che al momento dei fatti era buio, che non vi era alcuna illuminazione artificiale, che il segnale di veicolo fermo era appena stato recuperato dal conducente del veicolo in sosta forzata e che pertanto la ricorrente non poteva avvedersi in tempo utile del veicolo in panne;

che inoltre la ricorrente sostiene d’aver prontamente reagito, malgrado la scarsa visibilità e l’insufficiente segnalazione del pericolo, sterzando verso sinistra, senza perdere il controllo del proprio veicolo, limitando così la collisione ad un mero strisciamento fra i rispettivi specchietti laterali;

che pertanto ella ritiene che le possa venire rimproverata soltanto una lieve negligenza;

che l’insorgente postula infine che nella commisurazione della pena vengano tenuti in debita considerazione il suo comportamento collaborativo, l’assenza di alcolemia nel sangue, le ripercussioni emotive da lei patite, poiché suo malgrado è stata spettatrice dell’investimento subito poco dopo dal conducente del veicolo in sosta forzata ad opera di un altro utente della strada, del suo interessamento circa lo stato di salute della persona investita, della prognosi favorevole, nonché del fatto che non ha alcun reddito, in quanto è studentessa al politecnico;

che, in base all’art. 48 cpv. 2 CPS, il giudice fissa l’importo della multa secondo la condizione del condannato, in modo che la perdita che questi subisce costituisca una pena corrispondente alla sua colpevolezza. Per giudicare della condizione del condannato si deve specialmente considerarne il reddito ed il patrimonio, lo stato civile e gli oneri di famiglia, la professione ed il guadagno, l’età e la salute;

che, ben soppesate tutte le circostanze del caso concreto, questo giudice ritiene che non vi sia spazio per un’ulteriore riduzione della multa, poiché l’autorità di prime cure nell’applicazione della sanzione ha già sufficientemente tenuto conto sia delle circostanze attenuanti evocate dalla ricorrente, sia della sua situazione finanziaria;

che la multa è quindi convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che, di transenna, si osserva che qualora la ricorrente non fosse in grado di pagare in un’unica volta la sanzione pecuniaria ha la possibilità di chiedere una rateazione dell’importo;

che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 32 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1 ONC; 48 cpv. 2 CPS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico della ricorrente.

  2. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

  3. Intimazione a:

.

Il giudice: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

traffic violationfinenegligencespeed adaptationcostsappeal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the traffic violation fine should be reduced to the legal minimum because of the circumstances and the appellant's financial situation.

Decisione estratta

No further reduction was warranted; the first-instance authority had already sufficiently considered the mitigating circumstances and financial condition, and the fine remained proportionate to the gravity and fault.

Motivazione estratta

The court accepted that the appellant had not disputed the infringement, so only sentencing was at issue. Under Art. 48(2) CPS, the fine must reflect guilt and personal circumstances, but the record showed the imposed amount already accounted for the cited mitigating factors and lack of income.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should succeed and the challenged decision be set aside or modified.

Decisione estratta

The appeal was dismissed and the challenged decision confirmed.

Motivazione estratta

Because no basis existed for further reduction of the fine, the appeal failed on the merits.

Questione giuridica chiave

Who bears the costs of the appeal proceedings.

Decisione estratta

The appellant had to pay court costs and expenses.

Motivazione estratta

As the appeal was dismissed, costs followed the outcome under the applicable cantonal procedure law.

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