Unauthorized tree topping fine upheld despite claimed good faith

30.2005.269Altro tribunale23 gen 2006Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 appealed a forest authority decision fining him CHF 650 for topping 64 trees without authorization. He argued that he had acted in good faith because the patriziato had given him written permission and claimed that only 20 trees had been cut by him, with the rest cut by a third person. The Pretura penale rejected both arguments, holding that good faith was not established and that the on-site findings of the forest district office were more credible than the unsupported denial. The fine was found proportionate and the appeal was dismissed, with costs charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 21, 22 and 43 cpv. 1 lett. e LFo; protection of good faith in forestry authorization matters: reliance on information or permission from a public body is protected only if the body was competent, or could reasonably be believed competent with due diligence, and only insofar as the addressee acts within the scope of the authorization granted. The burden lies on the addressee to demonstrate both the competent-reliance and compliance-with-limits requirements; unsupported allegations do not rebut an official on-site finding. A fine remains proportionate where the sanction reflects the gravity of an unauthorized tree-cutting intervention and the degree of fault, including any mitigating circumstance that a request for authorization had nonetheless been made (consid. 3 and 5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.269

Data decisione, Autorità: 23.01.2006, PRPEN

Titolo: Capitozzare alberi senza regolare autorizzazione della Sezione forestale

Incarto n. 30.2005.269 1245/902

Bellinzona 23 gennaio 2006

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 agosto 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 5 agosto 2005 n° 1245/902 emessa dalla Sezione forestale, Bellinzona,

viste le osservazioni 28 settembre 2005 presentate dalla Sezione forestale,

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

A. La Sezione forestale con decisione 5 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 650.- oltre alla tassa e alle spese di giustizia di complessivi fr. 100.-, per aver capitozzato, nel corso del __________, 64 alberi sui mappali n. __________ e __________, di proprietà del Patriziato di __________, senza regolare autorizzazione della Sezione forestale.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 21, 22, 43 cpv. 1 lett. e LFo.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

Il signor RI 1 si avvale della sua buona fede, in particolare sostiene che competeva all’Amministrazione patriziale di __________, dalla quale aveva ottenuto un’autorizzazione scritta per la capitozzatura di alcune piante, informarlo della necessità di ottenere un ulteriore permesso da parte della Sezione forestale. Inoltre, egli contesta, almeno in parte, la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, in particolare afferma di aver tagliato unicamente 20 piante, e non 64 come ritenuto nella decisione impugnata.

C. La Sezione forestale propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

  2. Il taglio d’alberi nella foresta è subordinato all’autorizzazione del Servizio forestale (art. 21 LFo). Sono vietati i tagli rasi e le forme di sfruttamento d’effetto equivalente (art. 22 cpv. 1 LFo).

Chiunque abbatte alberi in foresta intenzionalmente e senza autorizzazione è punito con l’arresto o con la multa sino a 20'000 franchi (art. 43 cpv. 1 lett e LFo).

  1. Come detto in precedenza, il ricorrente si appella in primo luogo al principio generale della protezione della buona fede. Secondo lui, il fatto di aver ottenuto un’autorizzazione di taglio dall’Amministrazione patriziale di __________, autorità che egli, in buona fede, credeva competente, costituisce un motivo sufficiente a discolparlo. Il signor RI 1 afferma che se avesse voluto trasgredire alla legge, non si sarebbe premurato di richiedere una qualsivoglia autorizzazione.

L’insorgente contesta in seguito la fattispecie ritenuta dall’autorità di primo grado, in particolare afferma di aver tagliato solamente 20 piante, e non 64 come sostenuto dalla Sezione forestale. Le altre piante sarebbero state tagliate da una terza persona, anch’essa a beneficio di un’autorizzazione rilasciata dalla stessa Amministrazione patriziale, di cui non viene però rivelata l’identità.

La Sezione forestale oppugna, almeno parzialmente, la buona fede del ricorrente. Secondo l’opinione dell’autorità di primo grado, “non si verifica appieno la condizione – indispensabile per l’applicazione del principio generale della protezione della buona fede ai sensi della DTF 116 Ib 185 consid. 3c – che l’autorità che il ricorrente poteva ragionevolmente ritenere competente (e la cui effettiva incompetenza non apparisse facilmente ravvisabile adoperando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze) fosse il Patriziato di __________. In altre parole, il signor RI 1 avrebbe dovuto, applicando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze, immaginare che solamente la Sezione forestale è competente per il rilascio di autorizzazioni di taglio” (cfr. osservazioni 28 settembre 2005).

Quanto al numero di piante tagliate, la Sezione forestale si avvale delle dichiarazioni dell’Ufficio forestale di circondario che, dopo aver esperito un sopralluogo sul posto, ha rilevato la capitozzatura di 64 alberi.

Secondo la Sezione forestale, il fatto di aver tagliato 64 piante, allorché l’autorizzazione prevedeva il taglio di “alcune piante”, conferma ulteriormente l’assenza di buona fede del ricorrente.

Il principio generale della protezione della buona fede tutela la legittima fiducia dei cittadini nei confronti delle autorità pubbliche: è in effetti indispensabile che i cittadini possano fidarsi delle informazioni e delle dichiarazioni rilasciate dalle autorità. Ciò detto, è necessario precisare che tali informazioni o dichiarazioni sono vincolanti unicamente qualora l’autorità era competente per rilasciarle o, quantomeno, qualora il cittadino poteva ragionevolmente, adoperando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze, ritenerla competente. È inoltre indispensabile che il cittadino agisca nei limiti di quanto concesso dall’autorità, colui che approfitta delle autorizzazioni consentitigli non può in seguito prevalersi della sua buona fede.

Nella fattispecie, il ricorrente ha richiesto, all’Amministrazione patriziale di __________, autorità che egli riteneva competente, un’autorizzazione per la cimatura di “alcuni alberi”. La Sezione forestale, fondandosi sul sopralluogo esperito dall’Ufficio regionale di circondario, afferma che, in realtà, sono state tagliate 64 piante. Il ricorrente contesta tale affermazione e sostiene di essersi limitato a capitozzare 20 piante, quantità compatibile con quanto convenuto con l’Amministrazione patriziale di __________, mentre il restante sarebbe stato tagliato da terzi.

I documenti a disposizione non forniscono però motivi per non credere a quanto affermato dalla Sezione forestale. Il ricorrente si limita a dichiarare quanto esposto sopra, senza tuttavia fornire delle prove concrete, quali, ad esempio, il nominativo della persona che, stando a quanto da lui affermato, sarebbe responsabile del taglio della maggior parte delle piante. E questo a maggior ragione di fronte alla dichiarazione dell’Amministrazione patriziale secondo cui non sono stati rilasciati permessi di taglio sulle particelle in esame oltre a quello concesso al ricorrente (cfr. allegato 3 alle osservazioni).

Ciò posto, e indipendentemente dalla competenza dell’Amministrazione patriziale di __________, l’entità e la gravità dell’intervento, rispetto a quanto chiesto dallo stesso signor RI 1 nella sua domanda di autorizzazione di taglio, non permettono di poter concludere che via sia stata buona fede. Si sarebbe potuta prendere in considerazione la buona fede del ricorrente unicamente se questi avesse dimostrato di essersi realmente limitato a capitozzare “alcuni alberi”, fatto che, come detto, non è stato comprovato.

  1. Il ricorrente si è sussidiariamente lamentato di alcune asserzioni della Sezione forestale, la quale ha dichiarato che, a suo parere, il taglio delle alberature era avvenuto a scopo puramente speculativo. Queste affermazioni non hanno tuttavia avuto alcun rilievo sulla decisione di multa, né sul suo ammontare, non è pertanto necessario prendere posizione in merito.

  2. La multa inflitta tiene conto del fatto che il ricorrente aveva comunque chiesto un’autorizzazione, seppur a un ente che non aveva alcuna competenza in materia e che negligentemente ha omesso di segnalarlo, rilasciando in modo del tutto irrito un permesso.

L’ammontare della stessa è confacentemente proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla legge.

  1. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 21, 22, 43 cpv. 1 lett. e LFo; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

good faithforestry authorizationtree cuttingburden of proofadministrative fineproportionalityevidence assessmentcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant could rely on good faith based on a written authorization from the patriziato.

Decisione estratta

No. Good faith protection did not apply because the appellant could not reasonably assume the patriziato was competent, and in any event he did not show that he had stayed within the scope of the authorization obtained.

Motivazione estratta

The court held that reliance on an authority's statements is protected only if the authority was competent or reasonably believed competent, and only if the citizen acted within the granted limits. The appellant proved neither criterion.

Questione giuridica chiave

Whether the factual finding that 64 trees were topped should be overturned in favor of 20 trees.

Decisione estratta

No. The appellant offered no concrete proof to rebut the forestry authority's on-site findings.

Motivazione estratta

The court preferred the inspection report of the forest district office and noted the lack of evidence identifying any third person allegedly responsible for the remaining cuttings.

Questione giuridica chiave

Whether the fine and costs imposed by the forest authority should be annulled or reduced.

Decisione estratta

No. The fine remained proportionate to the gravity and culpability of the violation, and the appellant's prior request for permission was already taken into account.

Motivazione estratta

The amount was within statutory limits and appropriately reflected the offense and fault.

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