progetti
30.2005.266 ΓÇó Parking blocking pedestrian passage; only fine, no costs
30.2005.266Altro tribunale27 dic 2005Partially Granted
RI 1 appealed against a departmental decision imposing a CHF 120 fine plus CHF 40 justice fee and CHF 20 costs for parking on a longitudinal pedestrian lane in Locarno. He did not dispute the infraction, but argued that he had never received the ticket on his vehicle and had therefore been denied the possibility of paying by the disciplinary procedure. The Pretura penale held that the contravener must be able to pay under that procedure and that such procedure carries no justice fee or costs. The appeal was therefore upheld in part: only the CHF 120 fine remained, and no costs were charged.
Art. 7 LFMD; disciplinary fine procedure and costs: a contravener must be given the possibility of paying the fine before the opening of ordinary proceedings. If that possibility was not effectively granted, the imposition of justice fees and costs is excluded, since the disciplinary procedure itself does not provide for such charges. The decisive point is whether the accused had a real chance to settle the fine in the simplified procedure; once the report of contravention is received, the ordinary procedure begins. Where the infraction is otherwise uncontested, the fine may remain in force while ancillary costs are annulled (consid. 4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2005.266
Data decisione, Autorità: 27.12.2005, PRPEN
Titolo: posteggio che ostacola il passaggio dei pedoni sul marciapiede
Incarto n. 30.2005.266 21476/401
Bellinzona 27 dicembre 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 agosto 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione 12 agosto 2005 n° 21476/401 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 21 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 12 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"ha posteggiato il veicolo TI __________ su una corsia pedonale longitudinale, ostacolando la circolazione dei pedoni”
Fatti accertati il 8 aprile 2005 in territorio di Locarno.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 3 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo di poter pagare la sola multa di fr. 120.-.
C. La Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
Il marciapiede è riservato ai pedoni (art. 43 cpv. 2 LCStr).
Le corsie pedonali longitudinali demarcate sulla carreggiata possono essere usate dai veicoli solo se il traffico pedonale non ne è ostacolato (art. 41 cpv. 3 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
La Polizia comunale di Locarno, senza soffermarsi sulle altre affermazioni dell’insorgente, dichiara unicamente che se, a seguito della ricezione del rapporto di contravvenzione, il Signor RI 1 avesse realmente sollecitato l’invio di una polizza di versamento, fatto che non è stato comprovato da alcun documento, questa gli sarebbe senz’altro stata inviata.
Come detto, il ricorrente, che ha a più riprese affermato di non aver mai trovato la multa sul suo veicolo, sostiene che non gli è mai stata data la possibilità di pagare la contravvenzione comminatagli nell’ambito di tale procedura.
Dato che nulla induce a dubitare di siffatta affermazione - la stessa Polizia comunale di Locarno non ha cercato di dimostrare il contrario - e visto che non c’è ragione di credere che l’insorgente non avrebbe pagato la multa in procedura disciplinare se ne avesse avuta la possibilità, le sue censure devono essere accolte.
Si rileva abbondanzialemente che, poiché il ricevimento del rapporto di contravvenzione mette comunque fine alla procedura disciplinare dando via alla procedura ordinaria, non importa sapere se il ricorrente avesse realmente sollecitato l’invio di una polizza di versamento: l’interessato deve aver la possibilità di pagare la contravvenzione prima del ricevimento del precitato rapporto di contravvenzione e questo senza che sia necessario sollecitare l’invio di una qualsivoglia polizza di versamento.
Visto l’esito del ricorso non si prelevano oneri di giudizi per questa decisione.
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata, nel senso che al signor RI 1 è inflitta una multa di fr. 120.-.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster