Employer information duty under LDist not violated by incomplete documents

30.2005.242Altro tribunale30 nov 2005Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A company appealed a CHF 5,900 fine imposed by the Bellinzona Labour Inspectorate for allegedly failing to provide payroll information about posted workers. The judge held that the company had, as far as possible, complied with its duty by submitting invoices that referred to the requested wage data. If the authority considered the file incomplete, it should have requested further documents or set a deadline to cure the defect. The appeal was therefore allowed, the administrative decision annulled, and no costs or party compensation were awarded; the CHF 400 advance is to be refunded.

Massima Omnilex

Art. 2 cpv. 1 lett. a LDist; obligation to provide information to the supervisory authority; scope and limits. A sanction for breach of the duty to inform cannot rest solely on the fact that the party submitted only documents in its possession where the missing payroll records are held by a third party. If the authority deems the documentation insufficient, it must, as a rule, invite the party to complete the file or otherwise obtain the necessary records from the competent holder. A violation is not established absent proof of refusal, false information, or other culpable non-compliance. Costs and party compensation follow the applicable cantonal procedural rules; in the absence of a specific basis, no indemnity is owed.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.242

Data decisione, Autorità: 30.11.2005, PRPEN

Titolo: LDist.: violazione dell'obbligo del datore di lavoro di dare informazioni all'autorità di controllo.

Incarto n. 30.2005.242/AMM

Bellinzona 30 novembre 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 21 luglio 2005 presentato dalla

RI 1 (DI 1)

contro

la decisione del 5 luglio 2005 emessa dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, Bellinzona,

viste le osservazioni del 7 settembre 2005 presentate dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 5 luglio 2005, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha riconosciuto la RI 1 colpevole di avere trasmesso alla competente autorità di controllo “unicamente le fatture emesse dalla __________ Milano alla società __________, I-Olgiate Comasco e non le buste paga dei lavoratori distaccati”;

che in applicazione della pena, l’autorità ha inflitto alla società una multa di fr. 5900.–;

che la RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 21 luglio 2005, nel quale postula l’annullamento del querelato giudizio o quanto meno – in subordine – una riduzione della multa;

che nelle osservazioni del 7 settembre 2005, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che l’art. 2 cpv. 1 lett. a LDist reprime con una multa sino a fr. 40 000.– chiunque, in violazione dell’obbligo di dare informazioni, rifiuta di darle o fornisce scientemente informazioni false; in casi di lieve entità, l’autorità può prescindere dal perseguimento penale (cpv. 2);

che l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro rimprovera alla multata – come si è detto – di avere trasmesso alla competente autorità di controllo “unicamente le fatture emesse dalla __________ Milano alla società ____________________, I-Olgiate Comasco e non le buste paga dei lavoratori distaccati”;

che la ricorrente si duole fra l’altro di come l’autorità di primo grado – qualora avesse ritenuto insufficienti le fatture prodotte – avrebbe dovuto assegnare un termine supplementare per completare la documentazione, “ad esempio mediante produzione di una dichiarazione di __________, rispettivamente fornire in modo diverso la prova del trattamento salariale riservato nella fattispecie ai lavoratori distaccati, evitando conclusioni a dir poco affrettate sull’operato e le intenzioni della ditta” (ricorso, pag. 3 verso il basso);

che in concreto, le fatture oggetto della decisione impugnata sono state prodotte dalla multata con lettera del 13 dicembre 2004, in cui la società si è così espressa all’indirizzo dell’autorità di controllo (v. doc. a nell’incarto richiamato):

“co[me] da ns. colloquio telefonico Vi trasmettiamo le copie delle buste paga dei dipendenti presenti nei sopracitati cantieri. Le fatture della ditta __________, riportano i dati relativi alle busta paga da Voi richieste.

Siamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento in merito, ...”;

che essendo i conteggi salariali del personale della __________ giocoforza in possesso di tale società, ben poteva l’insorgente ragionevolmente considerare adempiuto – per quanto possibile – il proprio dovere d’informare l’autorità di controllo;

che se quest’ultima avesse ritenuto per converso insufficiente la documentazione fornita, essa avrebbe dovuto perciò assegnare all’interessata – come sottolineato a ragione nel ricorso – un termine per rimediare al difetto, se del caso richiedendo gli atti a chi di dovere;

che nulla induce quindi a ravvisare una violazione dell’obbligo d’informazione da parte della multata, per il solo fatto di avere prodotto “unicamente le fatture emesse dalla __________ e non le buste paga dei lavoratori distaccati”;

che sotto questo profilo, le argomentazioni ricorsuali si rivelano quindi provviste di buon diritto;

che per il resto, di possibili false informazioni riguardo all’impiego di lavoratori altrui non v’è traccia nella decisione impugnata, ragion per cui la questione non merita disamina in questa sede;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza dell’autorità amministrativa (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all’Ufficio dell’ispetto­rato del lavoro, il quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

che sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi,

visti gli art. 12 cpv. 1 lett. a LDist; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

L’importo di fr. 400.– anticipato dalla ricorrente le sarà ritornato, previa indicazione di un conto sul quale effettuare il versamento.

  1. Intimazione a:

per sé e per la multata, .

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

information dutyposted workersadministrative finelabour inspectioncostsparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the company violated its duty to provide information under the LDist by submitting invoices but not wage slips.

Decisione estratta

No violation was established: the company could reasonably consider its duty fulfilled as far as possible, and the authority should have requested additional documents or granted a supplementary deadline if it found the file insufficient.

Motivazione estratta

The submitted invoices were provided in response to the authority's request and referred to the requested payroll data. Since the wage statements were held by the other company, the appellant could not be blamed solely for not producing them. No false information was shown in the decision.

Questione giuridica chiave

Whether the fine and the administrative decision should be upheld or annulled.

Decisione estratta

The appeal is allowed and the contested decision is annulled.

Motivazione estratta

Because no breach of the information duty was proven, the penalty had no basis.

Questione giuridica chiave

Whether court costs or party compensation should be awarded.

Decisione estratta

No court fees, expenses, or party compensation were awarded; the advance payment must be refunded.

Motivazione estratta

The respondent acted within its official functions, so no costs were imposed on it, and the applicable cantonal procedure does not provide for party compensation.

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