Fine for unauthorized work by foreign apprentice annulled

30.2005.237Altro tribunale5 dic 2005Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 appealed a decision of the Sezione dei permessi e dell’immigrazione that fined him CHF 120 plus fees and expenses for allegedly working as an apprentice bricklayer without authorization. The court held that he had already taken the necessary steps with the competent authority before starting work, that the later formal approval of the contract was delayed for administrative reasons, and that the prior notification was sufficient. The appeal was therefore upheld, the administrative decision annulled, and no court fees or costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 3 cpv. 3 LDDS; art. 6 OLS; art. 2 cpv. 4 Allegato I ALC; art. 9 cpv. 1 OLCP; validity of pre-employment notification for a foreign frontier worker/apprentice. A notification made before the commencement of gainful activity may be regarded as effective even if the formal application is completed only later, where the person has timely contacted the competent authority, followed its instructions, and the later delay is attributable to the transmission of the employment contract. In such circumstances, the assumption of unauthorized work is untenable; a sanction based solely on the formal timing of the filing must be annulled (consid. 3-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.237

Data decisione, Autorità: 05.12.2005, PRPEN

Titolo: Inizio lavoro senza autorizzazione da parte di un apprendista straniero

Incarto n. 30.2005.237 05 883/202

Bellinzona 5 dicembre 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il vice cancelliere Curzio Andreoli in qualità di segretario per statuire sul ricorso 14 luglio 2005 presentato da

RI 1 a,

contro

la decisione 1° luglio 2005 n. 05 883/202 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

viste le osservazioni 29 agosto 2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

letti ed esaminati gli atti.

ritenuto in fatto

A. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha lavorato in qualità di apprendista muratore, dal __________ al __________, a favore della ditta __________, , sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che [gli] consentisse di svolgere detta attività”.

I fatti sono stati accertati in occasione dell’interrogatorio del __________ dinnanzi alla Polizia Cantonale, Gendarmeria di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 38 RLaLPS-CE/AELS.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale il signor RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, la reiezione del gravame.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

  1. Giusta l’art. 3 cpv. 3 LDDS uno straniero non domiciliato sul suolo elvetico può assumere un impiego unicamente se il permesso di dimora lo consente.

L’art. 6 OLS precisa dal canto suo che dev’essere considerata quale attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente genera un guadagno, anche nel caso in cui questa sia esercitata a titolo gratuito.

A sostegno del ricorso, RI 1 richiama le motivazioni contenute nello scritto __________ indirizzato dalla __________ alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione di cui produce una copia (cfr. doc. G), ed afferma che non gli può essere addossata alcuna negligenza.

Dal canto suo l’autorità amministrativa ritiene che dai documenti versati agli atti si evince che l’interessato ha lavorato per conto della __________ di dal __________ al __________ senza essere in possesso della necessaria autorizzazione.

  1. Dal __________ è entrata in vigore la seconda fase delle disposizioni transitorie dell’Accordo sulla libera circolazione (ALC) siglato tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea (CE) in data 21 giugno 1999.

I cittadini provenienti da uno Stato della CE/AELS che sono domiciliati nella zona di frontiera straniera adiacente alla Svizzera e che dimostrano di disporre di un impiego nella zona di frontiera svizzera ottengono un permesso per frontalieri la cui durata dipende dal periodo d’impiego (cfr. art. 7 Allegato I ALC). La realizzazione di tali presupposti conferisce un diritto generale al rilascio del permesso (cfr. sito www.imes.admin.ch - Istruzioni OLCP, pag. 23 pto 3.1).

Nel caso di specie, RI 1 doveva pertanto notificarsi presso la competente autorità in vista del rilascio del permesso G CE/AELS (cfr. art. 2 cpv. 4 Allegato I ALC). La notifica doveva essere fatta anteriormente all’inizio dell’attività lucrativa secondo gli art. 2 cpv. 1 LDDS e 2 cpv. 6 ODDS (cfr. art. 9 cpv. 1 OLCP).

Dal doc. G si evince che il ricorrente, assistito dal proprio datore di lavoro, si era informato presso il competente __________ (di seguito: __________) prima dell’inizio dell’attività. In tale occasione egli aveva ricevuto le indicazioni su come procedere, segnatamente in punto alla necessità di far omologare dalla competente __________ il contratto stipulato fra le parti in data __________ (cfr. doc. F).

Gli altri presupposti per l’ottenimento del permesso (cittadino CE/AELS e residenza in zona di frontiera) erano già adempiuti. A dire del ricorrente, __________ avrebbe pure dato il proprio assenso per l’inizio del lavoro dal __________.

  1. La versione fornita dall’insorgente appare degna di fede. La stessa è lineare e non traspaiono elementi atti ad inficiarne la veridicità. Quanto sostenuto è pure integralmente confermato dal datore di lavoro (cfr. doc. G).

Una volta in possesso dell’approvazione rilasciata dalla , l’insorgente ha proceduto secondo le indicazioni ricevute dall’. Il contratto di lavoro è effettivamente stato approvato dal competente ufficio in data __________ ma è pervenuto via fax al lavoratore solo il __________.

Il __________ il lavoratore si è presentato presso l’__________ semplicemente per consegnare il documento mancante al rilascio del permesso per frontaliere al quale egli aveva senz’altro diritto. A mente di questo giudice, il fatto che il formulario di cui al doc. H sia formalmente stato redatto solamente in questo secondo frangente non risulta decisivo. In concreto, si può considerare che una valida notifica sia avvenuta già in occasione dei contatti con l’__________ prima dell’inizio del lavoro.

Nel verbale d’interrogatorio, RI 1 ha del resto avuto modo di dichiarare: “… Mi sono recato all __________ di __________ per presentare una nuova domanda di frontaliero in qualità di apprendista muratore solamente il __________, per il fatto che malgrado i vari richiami il contratto di tirocinio mi è stato spedito tramite fax solamente il __________. …” (cfr. doc. D). L’affermazione “nuova domanda” permette di ritenere che il ricorrente aveva già presentato la notifica prevista dalle disposizioni in materia anteriormente al debutto dell’attività alle dipendenze della __________.

  1. Considerato quanto precede il ricorso dev’essere accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito del gravame, non si prelevano né tasse né spese (cfr. art. 15 cpv. 2 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 4, 10 cpv. 7 ALC; 7 Allegato I ALC; 1, 2, 4 cpv. 1, 9 cpv. 1 OLCP; 1, 2 cpv. 1, 3 cpv. 3 LDDS; 2 cpv. 6 ODDS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano né tasse, né spese.

  2. Intimazione a:

, .

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

immigration authorizationforeign workerapprenticeshipfrontier permitnotificationadministrative finecostsappeal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant worked without the required authorization before starting employment as a foreign apprentice.

Decisione estratta

The court found that a valid notification had already been made before the start of work, and that the later formal filing did not change that result.

Motivazione estratta

The appellant’s account was coherent and confirmed by the employer. He had sought instructions from the competent office before starting, and the later completion of the form was due only to the delayed transmission of the approved apprenticeship contract. The court held that the prior contacts with the authority amounted to a valid notification.

Questione giuridica chiave

Whether the administrative fine, justice fee, and costs should be maintained.

Decisione estratta

Because the appeal was upheld, the impugned decision had to be annulled and no fees or costs were charged.

Motivazione estratta

The successful appeal eliminated the basis for the sanction and for any cost order.

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