Driving past a no-entry sign upheld

30.2005.226Altro tribunale5 dic 2005Confirmed

Sintesi

RI 1 appealed to the Pretura penale against a decision of the Sezione della circolazione that had fined him CHF 100 for driving past a no-entry sign. He argued, in substance, that he had only stayed on the spot for about ten minutes. The court held that this was irrelevant because the offence was the disregard of the prohibitory sign, a fact not contested by the appellant and confirmed by the police report. The appeal was dismissed, the fine was upheld, and the appellant was ordered to pay court fees and costs of CHF 50 each.

Regest

Art. 18 cpv. 3 OSStr; driving past the signal “divieto di accesso” constitutes a general traffic prohibition, irrespective of the duration of the vehicle’s presence in the area. Where the driver does not dispute the passage past the sign and the police report confirms the facts, the administrative sanction is to be upheld. The amount of the disciplinary fine is lawful if it corresponds to the tariff in Annex 1 to the Ordinance on disciplinary fines and remains within the statutory limits (consid. 2-3). Costs may be charged to the unsuccessful appellant under Art. 15 LPContr.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.226

Data decisione, Autorità: 05.12.2005, PRPEN

Titolo: Guidare non osservando il segnale "divieto di accesso"."

Incarto n. 30.2005.226 16878/408

Bellinzona 5 dicembre 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il vice cancelliere Curzio Andreoli in qualità di segretario per statuire sul ricorso 3 luglio 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 17 giugno 2005 n. 16878/408 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino

viste le osservazioni del 2 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione 17 giugno 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida del veicolo TI __________ non osservava il segnale “divieto di accesso”.”

I fatti sono stati accertati dalla Polizia comunale __________ in territorio di __________ e la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 18 cpv. 3 OSStr.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

  1. L’art. 18 cpv. 3 OSStr recita:

“Il segnale «Divieto di accesso» (2.02) indica che nessun veicolo ha il diritto di passare, ma che il traffico in senso inverso è autorizzato. All’altra estremità della strada è collocato il segnale «Senso unico» (4.08)”. Trattasi di un divieto generale di circolazione.

L’infrazione contestata al ricorrente è stata rilevata dalla Polizia comunale di __________ che ha avuto modo di confermare i fatti col rapporto di data __________.

RI 1 assevera dal canto suo di aver sostato sui luoghi per soli 10 minuti. L’assunto, ai fini del giudizio, è irrilevante ritenuto che l’infrazione scaturisce precisamente dal non aver ossequiato il segnale di divieto di accesso posizionato in Piazzetta __________ – via __________, circostanza questa non avversata dal ricorrente.

La decisione dell’autorità amministrativa merita pertanto conferma.

  1. L’ammontare della multa inflitta discende dall’Allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD), precisamente al no. 304.2, e risulta di conseguenza rispettosa degli estremi sanciti dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, 18 cpv. 3 OSStr, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

.

Il presidente: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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