Traffic fine reduced after unsafe overtaking

30.2005.214Altro tribunale29 nov 2005Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 appealed a Sezione della circolazione decision that fined her CHF 300 for overtaking by crossing the safety line. She did not dispute the act but argued that the specific circumstances warranted mitigation. The Pretura penale accepted that the maneuver did not concretely endanger traffic, noting the slow truck, the straight road section, full visibility, and police confirmation that no vehicle was coming in the opposite direction. The appeal was therefore partially upheld, the fine reduced to CHF 200, the first-instance fee lowered, and no costs imposed for the appeal proceedings.

Massima Omnilex

Art. 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 73 cpv. 6 lett. a OSS, 90 n. 1 LCS; reduction of a traffic fine in view of the concrete circumstances. A violation of the duty to respect road markings and the prohibition on crossing a safety line remains punishable even where no immediate danger materializes; however, the amount of the fine must be individualized according to culpability and the objective circumstances of the manoeuvre. Where the infringement occurred on a straight road with full visibility and no oncoming traffic, a lower fine may be warranted (consid. 4-5). Costs of the lower decision and of the appeal may be adjusted accordingly.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.214

Data decisione, Autorità: 29.11.2005, PRPEN

Titolo: Sorpasso oltrepassando la linea di sicurezza; adeguamento multa in considerazione delle circostanze del caso specifico.

Incarto n. 30.2005.214/AMM 16548/403

Bellinzona 29 novembre 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 27 giugno 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 16548/403 del 17 giugno 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del 22 luglio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 17 giugno 2005, la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere effettuato alla guida della vettura TI __________ – il 6 aprile 2005 verso le ore 10.40, in via Carona a Lugano – “una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza”;

che in applicazione della pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 300.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 60.– e spese in ragione di fr. 20.–;

che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 27 giugno 2005, nel quale postula una riduzione della multa;

che nelle osservazioni del 22 luglio 2005, la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS, l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; è vietato ai veicoli oltrepassare o passare sopra le linee di sicurezza (art. 73 cpv. 6 lett. a OSS), rispetto alle quali essi devono sempre circolare a destra (art. 34 cpv. 2 LCS);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione rimprovera come detto alla multata, in applicazione delle norme appena citate, di avere effettuato a bordo della propria vettura “una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza”;

che l'insorgente non nega di per sé l’accaduto, ma auspica una riduzione della multa in considerazione della circostanze del caso specifico, ch’essa descrive come segue:

“salendo con il mio veicolo da Paradiso in direzione di Carona già affrontando le prime curve ho raggiunto un automezzo carico di terra che proseguiva nella medesima direzione ad una velocità che variava da 25 a 35 km/h (dopo alcuni minuti si era conseguentemente formata una colonna).

Ho effettuato il sorpasso in territorio di Pazzallo malgrado la linea fosse continua ma su di un tratto rettilineo con piena visibilità ed impiegando poco tempo visto che l’automezzo procedeva lentamente. [...]”;

che in un rapporto del 14 luglio 2005, l’agente denunciante – chiamato ad esprimersi sulle argomentazioni ricorsuali – ha confermato “che il veicolo ha sorpassato un autocarro carico”, soggiungendo “che al momento dei fatti nessuno scendeva nella direzione opposta”; la multata non ha quindi messo concretamente in pericolo la circolazione;

che la Sezione della circolazione, preso atto delle giustificazioni addotte dalla ricorrente e delle precisazioni di polizia, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;

che dato quanto precede, una multa di fr. 200.– risulta tutto ben ponderato adeguata al grado di colpa dell’interessata e alle circostanze del caso specifico; il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

che l’esito dell’impugnativa giustifica per finire di adeguare la tassa della decisione di primo grado e di rinunciare al prelievo di oneri dell'odierno giudizio;

per questi motivi,

visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.– e alle spese di fr. 20.–.

  1. Non si prelevano né tasse né spese dell’attuale giudizio.

  2. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

traffic offenseovertakingsafety linefine reductionculpabilityroad markingscosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the fine for overtaking over a safety line should be reduced in light of the specific circumstances.

Decisione estratta

Yes. The fine was reduced from CHF 300 to CHF 200 because the conduct did not concretely endanger traffic and the culpability was lower than assessed by the authority.

Motivazione estratta

The court accepted the violation but considered the road conditions, the slow-moving truck, the straight section with full visibility, and the police confirmation that no oncoming traffic was present. These factors justified a lower penalty.

Questione giuridica chiave

How the first-instance court costs should be adjusted after the appeal outcome.

Decisione estratta

The first-instance fee was reduced, and no costs were charged for the present proceedings.

Motivazione estratta

Because the appeal succeeded in part, the court adjusted the original fee and waived the collection of current judicial costs.

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