Fine upheld for working without required work permit

30.2005.157Altro tribunale10 ott 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 appealed a decision of the Sezione dei permessi e dell'immigrazione fining her CHF 50 for working as a seamstress without the necessary authorization. The Pretura penale held that the move from one company to another amounted to a change of employer, so the prior permit did not cover the relevant period before 6 September 2004. It found the infringement established and the fine proportionate. The appeal was dismissed, no court fee was levied, and CHF 30 in expenses were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 3 cpv. 3 LDDS, art. 6 and 29 cpv. 1 OLS, art. 23 cpv. 6 LDDS; working without the required authorization after a change of employer. A change from one legal entity to another constitutes a change of workplace/employer requiring a valid permit for the new activity. The activity counts as gainful employment even if performed temporarily or on an hourly basis. Where the relevant period is not covered by a permit, a fine within the statutory limits is permissible and proportionate if calibrated to the gravity of the infringement and degree of fault (consid. relating to the contractual change and validity of the permit).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.157

Data decisione, Autorità: 10.10.2005, PRPEN

Titolo: cucitrice sprovvista della necessaria concessione per svolgere tale attività

Incarto n. 30.2005.157 05 506/205

Bellinzona 10 ottobre 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Martina Quadri in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 maggio 2005 presentato da

RI 1, __________,

contro

la decisione 29 aprile 2005, n° 05506/205 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione Bellinzona,

viste le osservazioni del 27 maggio 2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 29 aprile 2005 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha ritenuto RI 1 colpevole di aver lavorato “in qualità di cucitrice, __________ a favore della ditta __________, __________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività.”

che in applicazione della pena l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 50.-, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-;

che contro tale risoluzione RI 1 è insorta con un ricorso del 10 maggio 2005 nel quale postula in sostanza l’annullamento della multa;

che la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, nelle sue osservazioni del 27 maggio 2005, propone il rigetto del gravame e quindi la conferma della decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

che per l’art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;

che è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all’estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all’estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l’attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b) e un’attività esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo (lett. c);

che lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima frase OLS);

che le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.-; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS);

che la Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera come detto alla multata - in applicazione delle norme citate - di avere lavorato in qualità di cucitrice sprovvista di regolare autorizzazione;

che a verbale l’insorgente dichiara che “la direzione mi comunicava che a partire dal primo di settembre, la ditta avrebbe cambiato denominazione da __________ a __________ e per tale motivo avrei dovuto notificare questo cambiamento presso l’URS competente. La responsabile del personale si recava presso l’URS di__________ per le pratiche relative a questi cambiamenti.”; precisa poi che “la mia autorizzazione per lavorare presso la __________ era valida fino al __________. Di fatto la __________ ha cessato la sua attività per fallimento il __________ e quindi io ero sempre alle loro dipendenze. Il 06 di settembre ho ricevuto il permesso per confinanti G per poter lavorare presso la __________ ed ho cambiato datore di lavoro.”

che dal contratto di lavoro risulta che “La Signora RI 1 è assunta dalla __________ __________ dal 1 settembre 2004; con durata indeterminata.”; essendo le due ditte due enti giuridici distinti, il passaggio dall’uno all’altro comporta un cambiamento del posto di lavoro;

che il permesso è valido dal 6 settembre 2004: di conseguenza non è coperto il periodo rimproveratole dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione; incomprensibilmente, lo scopo del soggiorno risulta peraltro essere ancora l’attività presso la __________, e non la __________;

che quindi a ragione la Sezione dei permessi e dell’immigrazione le ha inflitto una multa per aver lavorato sprovvista della necessaria autorizzazione;

che la sanzione inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che la natura particolare dell’impugnativa giustifica - in via eccezionale - di soprassedere al prelievo di una tassa di giustizia;

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 6, 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Non si prelevano tasse dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.- sono a carico della ricorrente.

  2. Intimazione a:

RI 1, __________, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

immigration permitgainful employmentchange of employeradministrative fineproportionalitycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the immigration penalty decision was admissible

Decisione estratta

The appeal was admissible in form and could be decided on the file.

Motivazione estratta

The court held that its competence, the appellant's standing, and timeliness were established under the applicable procedural rules.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant worked without the required authorization after changing employer

Decisione estratta

The court found that the change from one company to another constituted a change of employer, and the work period before 6 September 2004 was not covered by a valid permit.

Motivazione estratta

The employment contract named a different legal entity, and the new permit became valid only on 6 September 2004; therefore the relevant period was not authorized.

Questione giuridica chiave

Whether the fine of CHF 50 and costs were proportionate

Decisione estratta

The sanction was proportionate to the seriousness of the infringement and within statutory limits.

Motivazione estratta

The court considered the fine properly calibrated to the degree of fault and noted that the law allowed a much higher maximum penalty.

Questione giuridica chiave

Whether court fees should be charged for the appeal judgment

Decisione estratta

No court fee was levied, but the appellant had to bear procedural expenses of CHF 30.

Motivazione estratta

The particular nature of the appeal justified exceptionally waiving the judicial fee, while leaving expenses to the appellant.

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