Fine upheld for working without required permit

30.2005.154Altro tribunale26 set 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 appealed against an administrative fine imposed by the Sezione dei permessi e dell'immigrazione for having worked as a seamstress for a new company without the required authorization. The court held that the change from one legal entity to another constituted a change of employer and workplace, and that the permit was sought only after the relevant work period. It therefore rejected the appeal, confirmed the CHF 50 fine as proportionate, waived the court fee for the judgment, and charged the appellant CHF 30 in costs.

Massima Omnilex

Art. 3 cpv. 3 LDDS, art. 6 and 29 cpv. 1 OLS, art. 23 cpv. 6 LDDS; working without the required permit following a change of employer. A foreign national not domiciled in Switzerland may accept employment only if the residence permit authorizes it; an employment relationship with a different legal entity constitutes a change of employer and workplace requiring authorization. The notion of gainful activity is to be interpreted broadly, including temporary or hourly work. A fine within the statutory maximum is lawful where it corresponds to the seriousness of the infringement and the degree of fault (consid. 1-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.154

Data decisione, Autorità: 26.09.2005, PRPEN

Titolo: cucitrice sprovvista della necessaria concessione per svolgere tale attività

Incarto n. 30.2005.154 05 505/210

Bellinzona 26 settembre 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Martina Quadri in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 maggio 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 29 aprile 2005, n° 05505/210 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni del 27 maggio 2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 29 aprile 2005 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha ritenuto RI 1 colpevole di aver lavorato “in qualità di cucitrice, dal 01.09.2004 al 02.09.2004 a favore della ditta __________ SA, __________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività.”

che in applicazione della pena l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 50.-, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-;

che contro tale risoluzione RI 1 è insorta con un ricorso del 10 maggio 2005 nel quale postula in sostanza l’annullamento della multa;

che la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, nelle sue osservazioni del 27 maggio 2005, propone il rigetto del gravame e quindi la conferma della decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

che per l’art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;

che è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all’estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all’estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l’attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b) e un’attività esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo (lett. c);

che lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima frase OLS);

che le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.-; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS);

che la Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera come detto alla multata - in applicazione delle norme citate - di avere lavorato in qualità di cucitrice sprovvista di regolare autorizzazione;

che a verbale l’insorgente dichiara che “la direzione mi comunicava che a partire dal primo di settembre, la ditta avrebbe cambiato denominazione da __________ a __________ e per tale motivo avrei dovuto notificare questo cambiamento presso l’URS competente. La responsabile del personale si recava presso l’URS di __________ per le pratiche relative a questi cambiamenti.”; precisa poi che “la mia autorizzazione per lavorare presso la __________ era valida fino al 10.09.2004. Di fatto la __________ ha cessato la sua attività per fallimento il 20.09.2004 e quindi io ero sempre alle loro dipendenze. Il 06 di settembre ho ricevuto il permesso per confinanti G per poter lavorare presso la __________ SA ed ho cambiato datore di lavoro.”

che dal contratto di lavoro risulta che “La Signora RI 1 è assunta dalla __________ SA __________ dal 1 settembre 2004; con durata indeterminata.”; essendo le due ditte due enti giuridici distinti, il passaggio dall’uno all’altro comporta un cambiamento del posto di lavoro;

che il permesso è stato richiesto dall’insorgente il 6 settembre 2004 e rilasciato il 16 settembre 2004: di conseguenza non è coperto il periodo rimproveratole dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

che quindi a ragione la Sezione dei permessi e dell’immigrazione le ha inflitto una multa per aver lavorato sprovvista della necessaria autorizzazione;

che la sanzione inflitta, peraltro, è proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che la natura particolare dell’impugnativa giustifica - in via eccezionale - di soprassedere al prelievo di una tassa di giustizia;

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 6 , 29 cpv. 1 OLS, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Non si prelevano tasse dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.- sono a carico della ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

immigration authorizationgainful employmentchange of employeradministrative fineproportionalitycost allocation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant worked without the required immigration authorization.

Decisione estratta

The permit did not cover the relevant period, because the change from one company to another amounted to a change of employer and workplace, for which authorization was required.

Motivazione estratta

The employment contract showed a new engagement with a different legal entity from 1 September 2004. The permit was requested only on 6 September and issued later, so the impugned period was not covered.

Questione giuridica chiave

Whether the fine and costs imposed by the authority should be annulled.

Decisione estratta

The fine was lawful and proportionate, and the lower authority's decision was confirmed. The court waived its own judicial fee but ordered the appellant to bear the costs of CHF 30.

Motivazione estratta

The sanction fell within the statutory maximum and matched the gravity of the offense and the degree of fault.

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