Parking in no-stopping zone; unequal treatment rejected

30.2005.131Altro tribunale8 set 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 challenged a CHF 120 traffic fine imposed by the Sezione della circolazione for parking in an area marked with a no-stopping sign. He argued unequal treatment because other vehicles were not fined, and later alleged the sign was missing. The Pretura penale held that alleged tolerance toward third parties did not create a right to equal unlawful treatment, and the late signage objection was inadmissible. In any event, the court accepted that the location was properly signed. The appeal was dismissed, the fine confirmed, and judicial fees and costs were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 30 cpv. 1 OSS; art. 19 cpv. 2 lett. a ONC; art. 90 n. 1 LCS; unequal treatment and traffic contravention sanctions. A motorist who parks in a zone marked with a no-stopping sign violates the traffic rules and is punishable under art. 90 n. 1 LCS. Alleged tolerance by enforcement authorities toward third parties does not entitle the offender to equal treatment in illegality unless the competent authority maintains a contrary unlawful practice. Grounds raised only after expiry of the peremptory appeal period are inadmissible. If the signage at the place of infraction is established, the standard disciplinary fine may be confirmed, together with costs (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.131

Data decisione, Autorità: 08.09.2005, PRPEN

Titolo: posteggio in un'area su cui è segnalato il divieto di fermata. Disparità di trattamento. Tardiva contestazione della segnaletica

Incarto n. 30.2005.131/AMM 9558/406

Bellinzona 8 settembre 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso dell’8 aprile 2005 presentato da

RI 1

( DI 1)

contro

la decisione n. 9558/406 del 1° aprile 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del 20 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 1° aprile 2005 la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere posteggiato l’automobile targata ZH __________ – il 4 dicembre 2004 ad __________, presso l’autosilo __________ – “in un’area su cui è segnalato il divieto di fermata”;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 120.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e spese in ragione di fr. 20.–;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso dell’8 aprile 2005, nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 20 aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l’art. 30 cpv. 1 prima frase OSS il segnale “Divieto di fermata” (2.49) proibisce la fermata volontaria di veicoli dalla parte della strada provvista di tale avviso, e l’art. 19 cpv. 2 lett. a ONC vieta di parcheggiare dove la fermata non è permessa;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere posteggiato l’automobile targata ZH __________ – il 4 dicembre 2004 ad __________, presso l’autosilo __________ – “in un’area su cui è segnalato il divieto di fermata” (cfr. la decisione impugnata, con richiamo del rapporto di contravvenzione allestito dalla polizia comunale);

che l’insorgente fa valere quanto segue:

“traversando il Parcheggio pubblico e vedendo che stava tutto occupato, pure due altre Macchine che stavano già ferme nel Parcheggio Bus, di fronte Auto Silo __________, targhate Ticino.

Io o pensato l’inverno sabato sera è libero per tutti. Si come mia Moglie cammina male mi sono messo vicino alle altre due Macchine che erano già parcheggiate ca 1 ora, per andare in Chiesa.

Nel ritorno trovai una contravvenzione, e le altre due Macchine niente, che stavano ancora prima di me, targhate Ticino, e la mia targhata Zurigo. [...]”;

che ne desume, il ricorrente, una disparità di trattamento suscettibile di inficiare la procedura di contravvenzione;

che una violazione della legge da parte dell'autorità non conferisce però al cittadino alcun diritto a essere trattato nello stesso modo illegale, a meno che l'autorità rifiuti di abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti;

che il ricorrente, nella specie, lamenta bensì una possibile tolleranza della polizia nei confronti di terzi, ma non pretende che l'autorità preposta al perseguimento di queste infrazioni, ossia la Sezione della circolazione, intenda istituire o mantenere l'asserita prassi illegale;

che sotto questo profilo, nulla induce pertanto a scostarsi dalla decisione impugnata;

che l’interessato adombra per la prima volta in una lettera del 27 aprile 2005 l’assenza di un cartello di divieto di fermata;

che tale scritto, presentato oltre il termine – perentorio – di ricorso, si palesa finanche irricevibile, ragion per cui la censura non merita disamina;

che anche volendo per avventura entrare nel merito della doglianza, è noto comunque sia a questo giudice che la segnaletica nel luogo dell’infrazione reca non solo l’indicazione “Parcheggio Bus Turistico”, ma anche un “divieto di fermata” per gli altri veicoli;

che a ragione l'autorità di primo grado ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 120.–, pari alla sanzione prevista dall'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) per siffatto genere d’infrazione (n. 230.1), con relative tasse e spese;

che il ricorso – infondato – deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,

visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

traffic offenseparkingno-stopping signunequal treatmentinadmissibilityappealcourt costsdisciplinary fine

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the parking sanction for stopping in a no-stopping area should be annulled due to alleged unequal treatment compared with other parked vehicles.

Decisione estratta

No. Any possible tolerance toward third parties did not entitle the appellant to the same unlawful treatment, and no policy of illegal practice by the enforcement authority was shown.

Motivazione estratta

An individual cannot demand equal treatment in illegality unless the authority persists in the unlawful practice and overriding public interests are absent. The complaint concerned only possible police tolerance toward others, not a practice maintained by the competent authority.

Questione giuridica chiave

Whether the later objection that no no-stopping sign was present was admissible.

Decisione estratta

No. The objection was raised only in a letter filed after the peremptory appeal deadline and was therefore inadmissible.

Motivazione estratta

New allegations introduced after the appeal deadline cannot be examined. In any event, the court noted that the site signage included both a tourist bus parking indication and a no-stopping sign for other vehicles.

Questione giuridica chiave

Whether the CHF 120 fine and related fees/costs should be upheld.

Decisione estratta

Yes. The first-instance authority correctly imposed the standard fine for this type of traffic infraction, together with fees and costs.

Motivazione estratta

The conduct fell under the traffic rules prohibiting stopping and parking where stopping is not allowed; the fine matched the disciplinary fine schedule for the offense.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.