Parking violation on sidewalk not proven beyond doubt

30.2005.118Altro tribunale1 set 2005Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 appealed a traffic authority decision finding him guilty of parking a vehicle on a sidewalk without leaving 1.5 metres for pedestrians and imposing a CHF 120 fine plus CHF 60 in fees and expenses. The Pretura penale held that the evidentiary record was insufficient: the appellant’s account conflicted with that of the police commander, and the officer who had allegedly observed the offence was not directly heard. Because a reasonable doubt remained as to whether the vehicle had actually been on the sidewalk, the court allowed the appeal, annulled the challenged decision, and ordered no court costs or expenses.

Massima Omnilex

Art. 41 cpv. 1bis ONC; Art. 43 cpv. 2 and Art. 90 n. 1 LCS: parking on a sidewalk is prohibited unless expressly authorized; the exception for loading/unloading or passenger embarkation/disembarkation requires that at least 1.50 m remain free for pedestrians and that the operation be as brief as possible. In contravention proceedings, where the decisive facts are contested and the record does not permit direct verification of the officer’s observations, a conviction or administrative fine cannot be sustained if a reasonable doubt persists (consid. 1).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.118

Data decisione, Autorità: 01.09.2005, PRPEN

Titolo: posteggio su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio per i pedoni

Incarto n. 30.2005.118/AMM 8659/403

Bellinzona 1° settembre 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 1° aprile 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 8659/403 del 25 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del 19 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 25 marzo 2005 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere, il 5 dicembre 2005 (recte: 2004) a __________, “posteggiato il veicolo TI __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni”;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 120.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e spese per fr. 20.–;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 1° aprile 2005, nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 19 aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 41 cpv. 1bis ONC, il quale concreta l'art. 43 cpv. 2 LCS, è vietato parcheggiare veicoli sul marciapiede – tranne i velocipedi – se ciò non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni (prima frase);

che un'eccezione è prevista per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli, a condizione che resti libero uno spazio di almeno 1.50 m per i pedoni e l'operazione sia svolta nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis seconda e terza frase ONC);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.– per il parcheggio sul marciapiede fino a 60 minuti senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.50 m per i pedoni (infrazione n. 228.1);

che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato di avere posteggiato il proprio veicolo su un marciapiede senza lasciare un passaggio di almeno 1.50 m per i pedoni, circostanza accertata da un agente della polizia comunale a __________, in via Tesserete, il 5 dicembre 2005 (recte: 2004) fra le ore 2.00 e le ore 2.45;

che il ricorrente si duole invece di come la sua vettura si trovasse “completamente sulla strada, cioè senza toccare il marciapiede”, adombrando in sostanza un erroneo accertamento dei fatti da parte dell’agente denunciante;

che in un rapporto del 14 aprile 2005, il comandante della polizia comunale ha sottolineato quanto segue:

“La vettura si trovava posteggiata sul marciapiede in prossimità dell’accesso della Villa __________ ed intralciandolo parzialmente (vedi schizzo allegato).

L’agente che ha staccato l’avviso di contravvenzione non era stato interpellato dal RI 1 (anche se nelle lettere precedenti non era mai stato menzionato questo fatto) in quanto è nostra prassi nel caso venga intimata in loco la contravvenzione, rimarcarlo sulla copia del nostro avviso di contravvenzione”;

che in una lettera del 29 aprile 2005 l’insorgente si è così espresso sul rapporto appena citato:

“[...] La mia vettura non si trovava nel posto indicato dalla Polizia Comunale di __________, neanche su quel bordo della strada che scrivevano loro. La mia vettura si trovava su la parte opposta vicinissimo alla nuova fermata del bus, parcheggiata completamente dentro le strisce della corsia del bus, senza toccare il marciapiede (vedi schizzo allegato). [...]”;

che raffrontando le dichiarazioni del multato con quelle del comandante della polizia comunale, questo giudice ritiene tutto sommato persistere un ragionevole dubbio sulla commissione dell’infrazione, non essendo dato neppure di conoscere lo svolgimento dei fatti direttamente dall’agente che li ha accertati;

che del resto non si intravedono motivi che possano avere indotto l’insorgente a contestare finanche il lato della strada in cui era posizionato il veicolo – fatto di per sé ininfluente ai fini del giudizio – se egli non fosse sicuro delle proprie dichiarazioni;

che in siffatte evenienze, si giustifica in definitiva di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,

visti gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

parkingsidewalktraffic offensereasonable doubtevidence assessmentfinepedestrian passage

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the alleged parking-on-sidewalk offence was proved

Decisione estratta

A reasonable doubt remained because the appellant's version conflicted with the police account and the deciding judge lacked direct evidence from the officer who issued the ticket.

Motivazione estratta

The contradiction between the appellant and the police commander, together with the absence of direct testimony from the officer who observed the event, prevented a safe finding that the vehicle had been parked on the sidewalk.

Questione giuridica chiave

Whether the appealed decision and penalty should be upheld

Decisione estratta

The challenged decision had to be annulled and no procedural charges imposed.

Motivazione estratta

Given the unresolved doubt about the offence, the sanction could not stand.

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