AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
30.2004.99
Data decisione, Autorità:
30.09.2005, TCA
Titolo:
Ripresa spese rimborsate forfetariamente.Prima di emanare una decisione,la Cassa deve diffidare l'assicurato ad apportare le prove,avvertendolo che,altrimenti,deciderà sulla base degli atti a sua disposizione.Elenchi spese (tabelle) credibili in concreto.Cassa deve controllarle con la documentazione
Raccomandata
Incarto n.
30.2004.99
TB
Lugano
30 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2004
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4
novembre 2004 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Nell’ambito
del controllo dei conteggi dei salari (art. 162 segg. OAVS) relativi al periodo
1° gennaio 2000-31 dicembre 2003 eseguito il 7 ottobre 2004, la Cassa CO 1 di __________
ha effettuato nei confronti della ditta RI 1 di __________, affiliata come datrice
di lavoro, delle riprese per complessivi Fr. 93'374.- (doc. A1).
B. Ritenendo
tale importo come spese forfetarie non giustificate, ma rimborsate ugualmente a
diversi suoi dipendenti e sulle quali non sono stati prelevati i contributi
AVS/AI/IPG/AD e AF, mediante tassazione d'ufficio dell'8 ottobre 2004 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha fissato i
contributi paritetici dovuti dalla ricorrente per gli anni 2000, 2001, 2002 e
2003.
C. A
seguito dell’opposizione del 21 ottobre 2004 (doc. A2) formulata dalla ditta, il
4 novembre 2004 (doc. A3) la Cassa ha annullato e sostituito il precedente
rapporto di revisione del 7 ottobre 2004 ed ha contemporaneamente emanato una
decisione su opposizione, con cui ha accolto la richiesta di stralcio delle
riprese effettuate nei confronti di sei operai, ma per il resto ha integralmente
respinto la lamentela dell'opponente, siccome facevano difetto i giustificativi
delle spese rimborsate ad __________, __________, __________ e __________, __________
e __________. I contributi sociali da pagare sono stati fissati in Fr. 14'606,25.
D. Il
2 dicembre 2004 (doc. I) la ditta RI 1 ha formulato ricorso contro la decisione
su opposizione della Cassa chiedendo di annullarla e di stralciare la ripresa
di Fr. 88'524.- a carico di
queste ultime sei persone. La ricorrente ha ribadito che le spese rimborsate forfetariamente
a questi dipendenti, che si occupano dell'istruzione degli operai, del controllo e della coordinazione dei
lavori sui cantieri, sono state in realtà calcolate "in base a spese
effettive risalenti a più di 10 anni fa e per
tale ragione i documenti relativi non sono più producibili.". La ricorrente
evidenzia come nei dieci anni in cui ha operato la ditta che essa ha rilevato,
i dipendenti di allora già percepivano un rimborso spese forfetario uguale a
quello qui in contestazione e la Cassa di compensazione non ha mai avuto nulla
da ridire, forse proprio perché questi rimborsi erano effettivi. Pertanto, essa
avrebbe semplicemente continuato la prassi, mai contestata, vigente all'interno
della ditta rilevata.
L'insorgente lamenta inoltre
che l'Amministrazione non le avrebbe dato la
possibilità di comprovare in altro modo la sussistenza né delle spese di trasferta
derivanti dai continui spostamenti dei dipendenti sui vari cantieri a mezzo del
proprio veicolo privato, né di rappresentanza. Eppure, questi sei dipendenti
non avrebbero mai avuto nessun altro rimborso di spese all'infuori dei rimborsi forfetari in
questione. Anche la ripresa nei confronti di __________, che ha messo a
disposizione il proprio computer portatile, non si giustificherebbe.
E. Con
risposta di causa del 3 gennaio 2005 (doc. III) la Cassa ha ripreso il
contenuto della decisione su opposizione.
Il 13 gennaio 2005 (doc.
V) la ricorrente ha prodotto quattro tabelle attestanti le spese di trasferta e
di rappresentanza __________, __________ e __________, prove che ha ricostruito
partendo dai cantieri esistenti nel periodo oggetto di ripresa. Da un lato, vi
figurano i chilometri percorsi per ogni viaggio sui cantieri ed il relativo
totale annuo, le destinazioni (cantieri) raggiunte, le settimane di lavoro sul singolo
cantiere e quante volte lo stesso è stato settimanalmente visitato dai tre
dipendenti (docc. A4-A7). D'altro
lato, l'insorgente ha rilevato
l'impossibilità di ricostruire
i costi di rappresentanza quali telefonate, pranzi, cene, parcheggi, per cui li
ha indicati in una media di Fr. 100.- per ogni mandato.
F. La
Cassa di compensazione non ha ritenuto sufficienti le tabelle allestite dalla
ditta ed ha prodotto diversa documentazione a sostegno della tesi che tanto le
spese effettive di trasferta con veicolo privato quanto quelle di vitto e di
rappresentanza siano già state rimborsate ai dipendenti interessati (doc.
VII/1-4).
in diritto
in ordine
-
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
-
Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve
essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003
IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4;
DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1
pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4).
Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui
fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione
amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid.
1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per contro, le norme procedurali
(formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata
applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr.
25 pag. 76 consid. 1.2).
In concreto, la
decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali
AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla ditta ricorrente per un periodo sia antecedente
il 31 dicembre 2002 (per gli anni 2000-2002) sia posteriore (per l’anno 2003),
mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel
corso del 2004. Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale
trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche
apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi dovuti
dall'insorgente vanno applicate le norme materiali in vigore fino al 31
dicembre 2002 per i primi tre anni ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio
2003 per l’ultimo anno revisionato dalla Cassa.
nel merito
- I
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).
Dal reddito di
un'attività dipendente, chiamato qui di seguito "salario
determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).
Giusta l'art. 5 cpv. 2
LAVS,
" Il salario determinante comprende
qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o
indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità
aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in
natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni
analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della
retribuzione del lavoro.".
Questo reddito ingloba
dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione
economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con
riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto,
indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine
settimana.
- La
ditta ricorrente lamenta che le riprese effettuate dalla Cassa siano state erroneamente
ritenute come integrazione di salario dei suoi collaboratori e quindi
assoggettate al pagamento dei contributi sociali.
Nelle more istruttorie
l'insorgente ha prodotto delle
liste annue comprovanti le trasferte di lavoro di tre collaboratori effettuate durante
gli anni 2000-2003, per cui la SA chiede che i rimborsi spese forfetari
eseguiti nei confronti di questi suoi dipendenti siano considerati come tali e
che non siano dunque integrati nel loro salario determinante.
L'Amministrazione ha
fondato la propria presa di posizione sugli artt. 7 e 9 OAVS, ritenendo che
poiché le spese sopportate da __________, __________ e __________, __________, __________
e __________ nel periodo in esame non sono state debitamente comprovate con
sufficiente e convincente documentazione come richiesto dalla giurisprudenza,
esse non possono essere escluse dal loro salario determinante, per cui devono
essere assoggettate al prelievo dei contributi sociali. Anche una volta
prodotti, la Cassa non ha considerato sufficienti gli elenchi annui delle
trasferte annoveranti i chilometri percorsi (docc. A4-A7).
- Per
ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le
indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste
spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal
datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel
salario quali spese generali (art. 9 OAVS).
Secondo l'art. 7 OAVS,
il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.
Ai sensi dell’art. 9
cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte:
il salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.
Non fanno parte di
queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal
luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a
domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel
salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).
Infine, l'art. 9 cpv.
3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o
parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori,
queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10%
del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il
datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese
devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del
salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b;
RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).
La prassi
amministrativa considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio
(viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la
clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese
d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo
svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal
domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno
dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare
fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro,
come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese
di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o
ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con
l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante
(DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140).
Di principio si deve
dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982
pag. 354, RCC 1983 pag. 310).
- Conformemente
alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono
fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere
siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b;
Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il
risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve
corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate
(Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a
fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente
dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34;
STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte
devono essere concrete e non generiche.
Nei casi in cui è
stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere
comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione
incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di
lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione
considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979
pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; KÄSER, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N.
4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).
L'amministrazione non
può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a provare
o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire
d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia
possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310
consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).
A tale scopo è
sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a
fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre
1981 nella causa T. & Co. N.J.).
Alla luce del
principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve quindi provvedere ad
entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea
difficoltà eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4; STFA dell’11 gennaio 2005
nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 4.3.2).
È ammissibile derogare
a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo l’esistenza di spese
generali dimostrata, l’importo dettagliato non può essere comprovato in modo
certo a causa di circostanze particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.;
KÄSER, op. cit., pag. 165). In tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare
fissando un importo forfetario (N. 3005 e N. 3011 DSD).
Questa modalità di
calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio,
artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti (KÄSER, op. cit.,
pag. 166).
Se le spese generali
non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire
personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il
salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):
-
si devono prendere in
considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento
del salario;
-
non è ammessa la
deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9
cpv. 3 OAVS).
Se le spese
effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il
salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo
l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile.
Se l'indennità per le
spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria,
questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè
essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito
deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011 DSD).
- Come
ricordato al considerando precedente, il risarcimento per le spese concesso
sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese
che effettivamente sono risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170) e le stesse
devono essere accompagnate dalle relative pezze giustificative (RCC 1960 pag.
34).
Nel caso in esame gli importi
rimborsati ai sei summenzionati collaboratori sono costituiti da cifre tonde,
ciò che dimostra che i rimborsi delle spese avvenivano forfetariamente e non su
presentazione di giustificativi.
La stessa ricorrente
afferma d’altronde che “(…) il nostro signor __________, riceve mensilmente
in maniera forfetaria, fr. 580.- per spese di rappresentanza e fr. 500.- per
spese d'auto, e questo
già da quando era dipendente della ditta della quale, in seguito a fallimento,
ne abbiamo rilevato l'attività
nel marzo del 2000. Da allora __________, aveva fissato le spese in maniera
forfetaria calcolando una media in base a conteggi mensili di spese effettive
quali: chilometraggi, pasti, bevande, telefoni, ecc. (…). Visto che tali
accordi risalgono a più di 10 anni fa, non siamo in grado di produrre documenti
in merito, mentre in allegato inviamo il certificato di salario dell'anno 1993 quale prova che il dipendente
riceveva già allora gli importi citati. (…). A posteriori è ovviamente
impossibile presentare delle pezze giustificative di cui nulla ne motivava l'archiviazione." (doc. A2). Infine, la ditta ha osservato che "I
dipendenti (…) non hanno mai avuto nessun altro rimborso di spese se non quelle
versate in maniera forfetaria.” (doc. I pag. 2).
- Con
sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa E. SA (H 308/ 03, consid. 3.2) il
Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla legittimità
della ripresa di spese forfetarie effettuata dalla Cassa, ha affermato che “(…)
con l’ausilio di programmi informatici è del tutto agevole dimostrare le spese
effettivamente sostenute dai dipendenti. Non risponde per contro a questi
criteri l’elencazione contabile stereotipa a titolo di spese di importi
prefissati di valore costante (cfr. ad esempio, tra tante, le cartelle stipendi
2002 riferite a R.F., O.M. e S.P., da cui risulta per tutti da gennaio a
dicembre un rimborso spese di fr. 350.- al mese).”.
Il TFA ha tutelato la
decisione dell’amministrazione di riprendere i salari, siccome “(…) l’insorgente
non ha prodotto alcun giustificativo a dimostrazione che i dipendenti avessero
effettivamente sostenuto tali spese, non potendosi infatti ritenere tali –
contrariamente a quanto sostiene la E. SA – i soli conteggi contabili dei
singoli dipendenti prodotti in corso di causa, ma privi di qualsivoglia
riscontro oggettivo.”.
Infine, la nostra
Massima istanza ha sottolineato come l’onere probatorio delle pezze
giustificanti le spese forfetarie sostenute spettasse alla ricorrente (art. 8
CC), poiché un semplice rinvio alle stesse, senza produrle, non può essere
ritenuto sufficiente per stralciarle dal salario determinante (consid. 3.3).
Diversamente, ed
apparentemente in maniera contraddittoria, nella susseguente sentenza dell’11
gennaio 2005 (H 257/03, consid. 6 anch'essa redatta da un giudice supplente di
lingua italiana) l’Alta Corte ha ammesso che per una ditta la cui attività
consiste nell’organizzazione di viaggi in torpedone e trasporto merci,
deve essere considerato provato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che gli autisti devono
sopportare spese supplementari, non sussumibili quale usuale consumo di salario
e che quindi sono rimborsabili. È infatti notorio che un autista, soprattutto
se supera i confini nazionali e quindi percorre lunghe distanze, deve dormire
regolarmente lontano da casa, mangiare al ristorante, ecc., ciò che comporta
evidentemente costi supplementari, non paragonabili per entità a quelli assunti
per i pasti a casa o sul luogo di lavoro rispettivamente a quelli relativi allo
spostamento dal luogo di lavoro a quello di domicilio. Inoltre il luogo di
lavoro muta in continuazione e quindi le spese supplementari insorgono con una
certa frequenza (KÄSER, op. cit., pag. 163 seg.). In tali circostanze, un
rimborso spese - non solo per pasti e spese per telefonate - si rivela essere
di principio giustificato.
Il TFA ha tratto la
medesima conclusione per l’attività di acquisizione di clientela e di
verifica dei luoghi di villeggiatura, dovendo il lavoratore svolgere la
propria attività in luoghi sempre differenti, ciò che lo costringe a sopportare
non solo costi di viaggio, per vitto e alloggio fuori casa, bensì anche spese
di rappresentanza per conto del datore di lavoro (KÄSER, op. cit., pag. 165).
Il Tribunale federale
ha poi rimproverato alla Cassa di non aver accertato i fatti in maniera
completa, avendo essa omesso di assumere le prove necessarie per accertare se
gli importi forfetari corrispondevano a spese effettivamente sopportate dal
datore di lavoro, facendo quindi ricadere su di essa l’incombenza della
valutazione delle spese (RCC 1990 pag. 41). In effetti, per autisti, artisti,
fotografi, giornalisti e rappresentanti di commercio, il cui luogo di lavoro
cambia continuamente, il rimborso forfetario è ammesso (KÄSER, op. cit., pag.
165), apparendo in realtà difficile e dispendioso tenere un regolare conteggio
di tutte le spese generali insorte durante un viaggio, soprattutto se i viaggi
sono effettuati frequentemente (e ciò nonostante i sussidi informatici
considerati nella sentenza 10 dicembre 2004, H 308/03). Data la professione
d’autista svolta dal dipendente della ricorrente e l’esistenza di rimborsi
spese forfetari che non sono stati comprovati mediante pezze giustificative, la
Cassa avrebbe dunque dovuto ugualmente chiedere alla società di produrre dei
documenti giustificanti i costi sopportati e, qualora non ne esistessero,
avrebbe dovuto fissare personalmente l’ammontare delle spese di rappresentanza
e di trasferta, alfine di determinare l’importo del salario che andava
eventualmente ripreso al lavoratore e calcolare poi su di esso i contributi
paritetici non versati. L’incarto è quindi stato retrocesso alla Cassa per
l’esecuzione di questi incombenti (consid. 7).
- L'art.
43 cpv. 1 LPGA ("accertamento") stabilisce che l'assicuratore esamina
le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le
informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere
messe per scritto.
Il capoverso 3
dell'art. 43 LPGA stabilisce che se l'assicurato o altre persone che pretendono
prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di
compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo
diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver
impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o
chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.
A proposito dell'art.
43 cpv. 3 LPGA, in una causa inerente l'assicurazione contro le malattie (DTF
129 V 267), il TFA ha affermato quanto segue:
" (…)
5.3 En relation avec les circonstances de fait qui
déterminent la quotité de la surprime (motif du retard et situation financière
de l'intéressé), la caisse ne pouvait non plus, comme l'ont relevé à juste
titre les premiers juges appliquer le taux maximum prévu par la loi (50%) sans
avoir au préalable cherché à établir d'une manière ou d'une autre les circonstances
déterminantes (motifs du retard et situation personnelle de l'intéressé). Il
est vrai que les déclarations de ce dernier en procédure cantonale (lettre du
16 novembre 2001) laissent augurer certaines difficultés quant à sa
collaboration à la procédure. Il convient toutefois de rappeler, sur ce
point, que selon les circonstances, l'assureur social se heurtant à un manque
de collaboration d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour
respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son attitude,
se prononcer en l'état du dossier; le cas échéant, il pourra rejeter la
demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle
entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 264 consid. 3b et les
références). Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier,
l'assureur peut également, cas échéant, rendre une décision d'irrecevabilité de
la demande dont il est saisi (cf. ATF 108 V 230 s. consid. 2; v. également UELI
KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, ch.
229, pp. 108 s.; MAURER, Unfallversicherungsrecht, p. 256; HARDY LANDOLT, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich
1995, pp. 172 ss, ainsi que l'art. 43 al. 3 LPGA). Mais l'assureur
ne peut se prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière -
le choix de l'une ou l'autre décision dépendra notamment de l'avancement de
l'instruction de la cause et de ses conséquences pour l'assuré ou d'éventuels
tiers intéressés -, que s'il ne lui est pas possible d'élucider les
questions de faits encore ouvertes sans difficultés ni complications
particulières malgré l'absence de collaboration de l'assuré (cf. ATF 108 V 231 ss, 97 V 177; MAURER,
Unfallversicherungsrecht, p. 255). (...)." (sottolineature
della redattrice).
Inoltre, secondo
Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 43 n. 38, pag. 440,
" Art. 43 Abs. 3 ATSG bezieht sich
schliesslich lediglich auf Leistungsbegehren. Soweit die Abklärung eine
Versicherungsunterstellung oder eine Beitragsfrage betrifft, kann eine
Anwendung gegebenenfalls in analoger Weise erfolgen oder es ist auf die im
jeweiligen Einzelgesetz vorgesehene Sanktion bzw. Folge zurückzugreifen (vgl.
z.B. Art. 24 Abs. 5 AHVV betreffend die Festsetzung von Akonto Beiträgen in der
AHV).".
A pag. 441 l'autore afferma ancora:
" Die in Art. 43 Abs. 3 ATSG
vorgesehenen Sanktionen können erst nach Durchführung eines Mahn- und
Bedenkzeitverfahrens angeordnet werden (vgl. dazu BBl 1999 4600). Dieses
entspricht demjenigen, welches nach Art. 21 Abs. 4 ATSG durchzuführen ist (vgl.
für näheres ATSG-Kommentar, Art. 21 Rz. 68 ff.). Es handelt sich um eine
ausnahmslos zu beachtende Verfahrensregel, und es kann auch nicht davon
abgewichen werden, wenn die betreffende Person zu erkennen gibt, dass sie der
ihr obliegenden Pflicht jedenfalls nicht nachkommen will (vgl. BGE 122 V 219 f.
in analoger Anwendung; vgl. ferner SVR 1998 UV Nr. 1 sowie Maeschi, Kommentar,
Rz. 20 zu Art. 87 MVG). Dabei obliegt dem Verwaltungsträger die Beweislast,
wenn der Nachweis der Mahnung strittig ist (vgl. dazu SVR 1995 IV Nr. 41). Die
zu erlassende Mahnung hat keinen Verfügungscharakter; denn sie betrifft nicht
eine durchsetzbare Rechtspflicht, sondern eine Obliegenheit der Partei (vgl.
SVR 1998 UV Nr. 1).".
In sostanza, l'Amministrazione,
quando deve effettuare degli accertamenti, può decidere in base agli atti solo
se non può accertare in alcun modo i fatti determinanti e dopo aver diffidato
l'assicurato per iscritto, avvertendolo delle conseguenze giuridiche e
impartendogli un adeguato termine di riflessione.
- Nel
caso in esame, l'Amministrazione, sin dall'inizio, non ha assegnato alcun termine all'interessata e nemmeno
l'ha informata sulle conseguenze giuridiche dell'omissione dei suoi atti prima
di emanare la decisione impugnata.
La Cassa, infatti,
malgrado la ricorrente avesse specificato nella propria opposizione l'impossibilità di produrre delle pezze
giustificative data la particolare situazione in cui si era venuta a trovare a
seguito dell'acquisizione della società __________ e
dell'adozione della prassi da tempo instaurata da quest'ultima - ed accettata
da una cassa di compensazione in ambito di contributi sociali -, ha emanato la contestata decisione su opposizione senza chiedere
all'interessata di provare a giustificare in altro modo i rimborsi forfetari in
discussione. E ciò, nonostante l'opponente avesse spiegato alla Cassa la natura e la metodologia
della quantificazione del forfait riconosciuto ai propri dipendenti (ovvero una
media calcolata in base ai conteggi mensili delle spese effettive dei
chilometri percorsi, dei pasti e delle bevande consumate, delle telefonate
effettuate dai dipendenti di allora per lavoro, ecc.).
L'Amministrazione, dunque, nella decisione su
opposizione, non ha concretamente preso posizione in merito alle spiegazioni
fornite dall'insorgente con l'opposizione
sull'origine e sulla
composizione dei forfait versati ai suoi sei dipendenti. Nemmeno ha chiesto
alla ricorrente di provare a sostanziare le sue allegazioni altrimenti, se proprio
non riusciva a recuperare le necessarie pezze giustificative. La convenuta si è
limitata a respingere l'opposizione
senza prendere puntuale posizione sulle tesi della SA.
Per contro, la
giurisprudenza del TFA è chiara in proposito: la Cassa non poteva soltanto costatare
che la ricorrente non era riuscita a provare o a rendere verosimile l'esistenza
di tali spese mediante prove concrete. Essa doveva piuttosto agire d'ufficio,
affinché le necessarie prove fossero raccolte, laddove ciò fosse stato
possibile senza eccessive difficoltà.
L'Amministrazione ha pertanto violato l'art.
43 cpv. 3 LPGA, poiché ha deciso sulla base della documentazione ottenuta dalla
ditta durante la revisione senza invece assegnarle un termine adeguato per
rendere verosimili gli importi rifusi in disamina, con la comminatoria che, in
caso contrario, essa avrebbe deciso fondandosi sugli atti a sua disposizione.
D'altronde, più volte, e a giusta ragione, la
ricorrente stessa ha evidenziato nei suoi scritti questa errata procedura (docc.
I, V e IX).
- La
prova che v'era un'altra via per comprovare i contestati
rimborsi è data dal fatto che, pendente causa, l'insorgente medesima ha
saputo sostanziare a questo Tribunale, mediante tabelle dettagliate e non solo
quindi con la produzione di pezze giustificanti i costi sostenuti, l'esistenza delle spese rimborsate
forfetariamente ai suoi dipendenti.
Nelle more istruttorie,
la ricorrente ha infatti spontaneamente trasmesso al TCA quattro tabelle elencanti le trasferte effettuate annualmente (dal
2000 al 2003) da tre dei suoi dipendenti (docc. A4-A7). Queste distinte degli
spostamenti contengono l’indicazione esatta dei giorni in cui i tre tecnici hanno
effettuato dei viaggi di lavoro, dei nomi dei clienti (cantieri) a cui hanno
reso visita e dei chilometri che hanno percorso per l'esecuzione di ciascun mandato ogni volta ed annualmente a dipendenza
della frequenza con cui hanno raggiunto le loro destinazioni.
In virtù dell’esposta
giurisprudenza (cfr. consid. 6 e 8), questi elenchi appaiono, a mente della
scrivente Corte, come significativi dell'esistenza delle spese di trasferta sopportate dai tre collaboratori,
siccome estremamente ed esaurientemente dettagliati e credibili nella loro
integrità, come pure puntualmente verificabili da parte dell'Amministrazione.
In questo senso spetterà
alla Cassa, in collaborazione con la ricorrente stessa, controllare il
contenuto delle tabelle agli atti con la documentazione relativa ai cantieri in
possesso dell'interessata,
verificando, in particolare, l'esattezza
dei chilometri percorsi da __________, __________ e __________ per ogni loro visita
ad ogni cantiere, la frequenza di queste visite ed i chilometri totali percorsi
da ciascuno annualmente (la SA ha infatti eseguito un calcolo globale
dei chilometri percorsi dai tre e dei relativi costi).
Il riconoscimento di
un rimborso spese chilometrico sarà evidentemente accordato soltanto nell'eventualità in cui la ricorrente riuscirà a
comprovare, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle
assicurazioni sociali, che questi spostamenti sono avvenuti con i veicoli
privati dei tre dipendenti, come sostenuto dalla società.
L'importo corrispondente in base al numero di
chilometri percorsi accertati andrà quindi stralciato dal salario determinante
annuo dei collaboratori, poiché considerato a tutti gli effetti come un
rimborso spese generali. Su di esso non saranno dunque calcolati i contributi
paritetici dovuti dal datore di lavoro.
Quanto ai costi di
rappresentanza cifrati in Fr. 100.- a mandato, qualora la ditta non fosse in
grado di comprovare la loro sussistenza mediante pezze giustificative, la loro
valutazione incomberà alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che
la datrice di lavoro e/o il salariato renderanno semmai verosimili e che sono
usuali nella professione considerata.
Medesima conclusione
va tratta per i rimborsi spese di __________ e di __________, data la particolare
attività svolta in seno alla società.
Alla luce di quanto
precede, l'incarto va pertanto rinviato alla Cassa di compensazione affinché,
con l'aiuto della ricorrente,
agisca conformemente all'art. 43 cpv. 3 LPGA.
In queste condizioni,
la decisione su opposizione va annullata e l'incarto rinviato alla Cassa per
verificare la sussistenza delle spese (di trasferta e di rappresentanza) esposte
dalla ditta insorgente.
A quest'ultima, vincente in causa, non si assegnano
ripetibili siccome non è patrocinata (art. 61 lett. f LPGA).
- Nella
misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto
federale, è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle
Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.
Per quanto il presente
giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per
assegni familiari - che attengono al diritto cantonale -, non vi è controllo
giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante
ricorso di diritto amministrativo (DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti); pertanto,
il giudizio cantonale è definitivo.
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata va annullata e l'incarto rinviato all'Amministrazione,
affinché proceda conformemente al considerando 11.
-
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
-
Nella
misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni
familiari, la presente decisione è definitiva.
-
Per
quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene
comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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