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Numero d'incarto:
30.2004.92
Data decisione, Autorità:
14.06.2005, TCA
Titolo:
l'attività di segretariato svolta dall'assicurata per una società deve essere considerata di tipo dipendente.I redditi percepiti dall'assicurata devono quindi essere considerati salario determinante su cui il datore di lavoro deve pagare i relativi contributi sociali.Confermata decisione della Cassa
Raccomandata
Incarto n.
30.2004.92
30.2004.98
cr/sc
Lugano
14 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 24 e 25 novembre
2004 di
- RI 1
rappr. da: RA 1
- RI 2
contro
le decisioni su opposizione del 25
ottobre 2004 emanate da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. In
seguito al controllo del conteggio dei salari (ex art. 162 segg. OAVS) relativo
al periodo 1.1.2000-31.12.2003 avvenuto presso la RI 1, __________, un
ispettore della Cassa CO 1 di __________ ha effettuato delle riprese per
complessivi fr. 83’568 (cfr. all. 1 inc. 30.2004.92).
L'amministrazione
ha considerato reddito da attività dipendente l'importo percepito da RI 2 per
il lavoro svolto a favore della società ed ha ripreso le spese forfetarie non
giustificate, versate a diversi dipendenti, la gratifica versata a __________ e
la provvigione versata a __________.
B. Ritenendo
tali retribuzioni come provento di attività lucrativa dipendente, con tassazione
d’ufficio del 17 settembre 2004 la Cassa ha fissato in fr. 13'248.40 - già
comprensivi degli interessi di mora - i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF
dovuti per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 dalla RI 1 (cfr. all. 1 inc.
30.2004.92).
Con
decisione del 17 settembre 2004, l'amministrazione ha parallelamente intimato a
RI 2 il pagamento di fr. 2'317.15 quali contributi sociali calcolati su un salario
percepito dalla RI 1 nel 2003 - ma non dichiarato come tale - di fr. 36’780.--
(cfr. doc. A1 dell'inc. 30.2004.98).
C. Contro
le decisioni su opposizione che confermano le citate riprese (cfr. doc. A1 inc.
30.2004.92 e doc. A inc. 30.2004.98), sia la società, rappresentata dall'avv. RA
1, che l’assicurata personalmente, hanno presentato tempestivo ricorso.
La
società ha in particolare contestato la conclusione cui è pervenuta la Cassa
circa la dipendenza economica dell’assicurata dalla RI 1, rilevando che nel
corso del 2003 i clienti dell’assicurata sono stati una dozzina, per un importo
totale conseguito di fr. 56'698.25, di cui solo fr. 36'780.-- pagati dalla
ditta ricorrente (cfr. doc. I inc. inc. 30.2004.92), l’assicurata non svolgeva
per la RI 1 solo attività di segretariato in genere, ma si occupava soprattutto
di lavori di controllo destinati alla riorganizzazione del lavoro in funzione
delle specifiche necessità amministrative e pratiche della società. Per la
ricorrente questa attività si avvicina ad un mandato rispettivamente ad un appalto,
visto l’obbligo di fornire un risultato quale la riorgannizzazione del
segretariato (cfr. doc. I inc. inc. 30.2004.92). RI 1 non ha più contestato,
con il gravame, la ripresa di spese forfetarie chieste a diversi dipendenti
nonché la gratifica versata a __________, temi che non saranno più oggetto di
esame da parte di questo TCA.
RI
2, ha rilevato che, dopo un periodo di disoccupazione, l’Ufficio cantonale
delle misure attive le ha concesso un incentivo per nuove attività
indipendenti, creando il progetto d’azienda “” e venendo affiliata
alla Cassa di compensazione quale indipendente a partire dal 1° febbraio 2003 (cfr. doc. I inc.
30.2004.98). Ha poi osservato di essere dipendente dell’ a __________
al 50% dal 1° gennaio 2004 e di non potere essere considerata dipendente della RI
1, società che le ha conferito un mandato amministrativo e gestionale con lo
scopo di riorganizzare e stabilizzare la situazione del settore
amministrativo/ufficio dell’azienda. L’assicurata ha infine sottolineato che
nella valutazione complessiva della qualifica di dipendente o indipendente da
attribuire alla sua attività non deve essere sottovalutato l’interesse dei vari
mandanti/clienti di ridurre o rinunciare al personale fisso, i cui costi
gravano sui conti aziendali in modo incisivo (cfr. doc. I inc. 30.2004.98).
D. Con
un’unica risposta di causa del 13 dicembre 2004 la Cassa ha proposto di
respingere entrambi i ricorsi osservando che dall’esame dell’incarto fiscale
della signora RI 2 emerge che la RI 1, presso la quale ella ha lavorato fino al
2/2003, ha rappresentato il 65% delle sue entrate, fatto quest’ultimo che dimostra
la dipendenza economica. L'amministrazione rileva poi che RI 2 era tenuta a
svolgere 29 ore settimanali presso la RI 1 con un salario base di fr. 32
all'ora (cfr. doc. III inc. 30.2004.92).
Il
23 dicembre 2004 la società ricorrente ha chiesto l'audizione della signora __________,
già sua dipendente con compiti amministrativi e di segretariato, al fine di indicare
i tempi, le condizioni e l'autonomia della signora RI 2 nello svolgimento del
suo incarico (cfr. doc. V inc. 30.2004.92).
I
ricorsi della RI 1 e di RI 2 sono stati congiunti.
E. Con
scritto del 24 gennaio 2005 RI 2 ha ribadito di avere svolto la sua attività di
"__________" per diversi clienti, tra cui la RI 1, società che
rappresentava probabilmente il suo cliente più importante, ma non l'unico evidenziando
di non aver avuto nessun rapporto di subordinazione nei confronti di tale
società, potendo scegliere orari di lavoro, luogo di lavoro e metodo lavorativo
(cfr. doc. VIII).
Pendente
causa il TCA ha richiamato dal competente UT l'incarto fiscale 2001-2002, 2003A
e 2003B di RI 2 (cfr. doc. XII). In data 22 aprile 2005 l'UT di __________ ha
trasmesso al TCA quanto richiesto (cfr. doc. XIII).
in diritto
in ordine
- La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel merito
- Va
innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha
comportato diverse modifiche della LAVS.
Da
un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003, IV nr.
25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b;
STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del
9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio
2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1,
DTF 121 V 366 consid. 1b). Per contro, le norme procedurali, in assenza
di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr.
25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).
In
concreto le riprese si riferiscono a prestazioni effettuate dal 1.1.2000 fino
al 31.12.2003, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state
emanate nel corso del 2004, per cui, nel valutare la qualifica da attribuire
all'attività svolta da RI 2 (dipendente o indipendente) nel 2003 per la RI 1, trovano
applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS,
ritenuto tuttavia che non vi sono stati, di principio, nell’ambito qui
d'interesse, cambiamenti di rilievo.
- Oggetto
del contendere è unicamente la qualifica dell'attività svolta da RI 2 per la
società ricorrente.
A
proposito della qualifica dell’attività lucrativa va rammentato che a norma
dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività
salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente. Secondo
l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione
del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Per
l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza
d'altri. Per l'art. 10 LPGA è considerato salariato chi per un lavoro
dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. E'
considerato datore di lavoro chi impiega salariati (art. 11 LPGA).
L'art. 12 LPGA prevede
che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito
dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,
la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato
a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi
per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente. In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che
devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun
valore (RCC 1986 pag. 650).
-
Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale
dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi non
comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita
economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza
dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di
fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente
dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il
rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni
diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162
consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;
DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si
dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del
18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).
-
Secondo
la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284
consid. 2b) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad
esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo
di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI
1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste
quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali
incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986
pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è
l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse
attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza
con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica
di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la
situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di
un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono
adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR
VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c).
Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la
necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle
infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato,
in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro
personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in
caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di
questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di
un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.
226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA
del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER /
DUC / SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
In una sentenza pubblicata in Pratique
VSI 2001 pag. 55, a pagina 63 il TFA ha precisato:
"
(…) Il
est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne
constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être
apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 =
VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de
l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de
ne pas s'écarter sans nécessité de l'appreciation fiscale. (…)"
- Il
TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o
indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione
avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o
nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente
confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica
definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di
assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne
lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori
che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente,
eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella
causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag.
226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag.
145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
- A
proposito dei consulenti in una sentenza pubblicata in DTF 110 V 72, in
particolare pag. 79, consid. 4b, il TFA ha stabilito che gli elementi a favore
di un'attività indipendente, in quel caso predominanti:
" 4.- a) Die sozialversicherungsrechtliche
Beitragspflicht Erwerbstätiger richtet sich unter anderem danach, ob das in
einem bestimmten Zeitraum erzielte Erwerbseinkommen als solches aus
selbständiger oder aus unselbständiger Erwerbstätigkeit zu qualifizieren ist (Art. 5 und 9 AHVG sowie Art. 6 ff. AHVV). Nach Art. 5 Abs. 2 AHVG gilt als massgebender Lohn
jedes Entgelt für in unselbständiger Stellung auf bestimmte oder unbestimmte
Zeit geleistete Arbeit; als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit gilt
nach Art. 9 Abs. 1 AHVG jedes Einkommen, das
nicht Entgelt für in unselbständiger Stellung geleistete Arbeit darstellt. Nach
der Rechtsprechung beurteilt sich die Frage, ob im Einzelfall selbständige oder
unselbständige Erwerbstätigkeit vorliegt, nicht aufgrund der Rechtsnatur des
Vertragsverhältnisses zwischen den Parteien. Entscheidend sind vielmehr die
wirtschaftlichen Gegebenheiten. Die zivilrechtlichen Verhältnisse vermögen
dabei allenfalls gewisse Anhaltspunkte für die AHV-rechtliche Qualifikation zu
bieten, ohne jedoch ausschlaggebend zu sein. Als unselbständig erwerbstätig ist
im allgemeinen zu betrachten, wer von einem Arbeitgeber in
betriebswirtschaftlicher bzw. arbeitsorganisatorischer Hinsicht abhängig ist
und kein spezifisches Unternehmerrisiko trägt. Aus diesen Grundsätzen allein
lassen sich indessen noch keine einheitlichen, schematisch anwendbaren Lösungen
ableiten. Die Vielfalt der im wirtschaftlichen Leben anzutreffenden
Sachverhalte zwingt dazu, die beitragsrechtliche Stellung eines Erwerbstätigen
jeweils unter Würdigung der gesamten Umstände des Einzelfalles zu beurteilen.
Weil dabei vielfach Merkmale beider Erwerbsarten zutage treten, muss sich der
Entscheid oft danach richten, welche dieser Merkmale im konkreten Fall
überwiegen (BGE 104 V 126 Erw. a; ZAK 1982 S. 185 Erw. 1 und 215 Erw. 3). b)
Der vom Beschwerdeführer mit der Firma BECSA am 26. November 1976
abgeschlossene "Contrat pour une mission de conseiller" enthält
einige Abmachungen, die auf eine unselbständige Erwerbstätigkeit schliessen lassen
könnten. Dies gilt etwa für die Bestimmungen der Art. 5 (frais de déplacement),
Art. 8 (exclusivité) und Art. 10 (discrétion, loyauté, concurrence). Die
Ausgleichskasse hat daraus und "in Übereinstimmung mit der Beurteilung der
Einschätzungsabteilung II des kantonalen Steueramtes Zürich" den Schluss
gezogen, dass im fraglichen Beratungsvertrag die Kriterien der unselbständigen
Erwerbstätigkeit überwögen. Die Vorinstanz fügte dem bei, dass der
Beschwerdeführer gemäss Vertrag kein Unternehmerrisiko getragen habe, woran
nichts ändere, dass er in Belgien eine möblierte Wohnung gemietet und darin ein
Büro eingerichtet habe. Der Rechtsauffassung von Verwaltung und Vorinstanz kann
nicht beigepflichtet werden. Es ist eine bekannte Erscheinung der neueren Zeit,
dass sich sowohl Einzelpersonen als auch Organisationen, die auf ein bestimmtes
technisches oder kaufmännisches Fachgebiet spezialisiert sind, einer Firma
(exklusiv oder neben andern) auf bestimmte oder unbestimmte Zeit in einem
selbständigen Auftragsverhältnis in Beraterfunktion zur Verfügung stellen. Im
Falle des Beschwerdeführers liegt ein typisches solches selbständiges
Beratungsverhältnis vor. Davon abgesehen, dass es sich beim "Contrat pour
une mission de conseiller" zivilrechtlich nicht um einen Arbeitsvertrag, sondern
um einen Auftrag handelt - was im vorliegenden Zusammenhang zwar nicht
entscheidend, aber gleichwohl bezeichnend ist -, und dass der Beschwerdeführer
ausdrücklich "expert indépendant" genannt wird, deutet der materielle
Inhalt des Vertragswerkes überwiegend auf eine selbständige Erwerbstätigkeit
hin. Die erwähnten Bestimmungen, welche als Indizien für eine
Arbeitnehmerbeschäftigung gelten könnten, halten sich durchaus im Rahmen des
auch für eine selbständige Beratertätigkeit Üblichen. Die rigorosen gegenseitigen
Möglichkeiten der Vertragsauflösung (Art. 11) weisen sodann ganz eindeutig auf
den selbständigen Charakter des Beratungsauftrages hin. Auch konnte der
Beschwerdeführer nach seiner unwidersprochen gebliebenen Schilderung der
effektiven Vertragsabwicklung seine Beraterfunktion tatsächlich in unabhängiger
Stellung ausüben, ohne in die Administration der Firma B. eingegliedert und
einem speziellen Weisungsrecht der Firmenleitung unterstellt gewesen zu sein
(Art. 3, 6 f. des Vertrages). Eine arbeitsorganisatorische Abhängigkeit, welche
gemäss der erwähnten Rechtsprechung ein Hauptmerkmal unselbständiger
Erwerbstätigkeit ist, lässt sich nicht feststellen. Die wirtschaftliche
Abhängigkeit erschöpft sich darin, dass der Beschwerdeführer während der Dauer
des Vertragsverhältnisses ausschliesslich für die Firma B. tätig sein musste.
Dies ergibt sich aber aus dem grossen Umfang des vorliegenden Geschäftes
(technische Beratung beim Bau zweier Farbfabriken und der Personalinstruktion)
und ist für sich allein nicht entscheidend. Zu denken ist beispielsweise an die
grosse Zahl von Zulieferfirmen in Industrie und Landwirtschaft, deren
Produktion ebenfalls auf einen einzigen Grossabnehmer ausgerichtet ist und bei
denen gleichwohl nicht zweifelhaft ist, dass es sich um eine selbständige
Erwerbstätigkeit handelt. Bei Beratungsverträgen wie dem vorliegenden liegt das
typische Unternehmerrisiko vielmehr gerade in dieser Einseitigkeit, welche
durch die erwähnten Möglichkeiten der Vertragsauflösung noch verschärft wird. Anderseits
liegt es in der Natur eines Beratungsauftrages, dass der Berater unter
Umständen keine oder nur wenige spezifische Investitionen vorzunehmen hat. Im
vorliegenden Fall dürften sich diese praktisch in der vorübergehenden
Einrichtung und Führung eines Büros in Brüssel erschöpft haben. Bei
Beratungsaufträgen wie dem vorliegenden geht es nicht an, das Merkmal des
Unternehmerrisikos und damit die selbständige Erwerbstätigkeit mit dem blossen
Hinweis auf fehlende erhebliche Investitionen zu verneinen, weil hier das
Unternehmerrisiko auf einer andern Ebene liegt. Falls die Beraterfunktion unter
Beizug eigener Angestellter und/oder durch Einsatz von Hilfsmitteln (Apparate,
Maschinen u.a.m.) ausgeübt würde, wären die dadurch bedingten Investitionen
lediglich als zusätzlicher Bestandteil des Unternehmerrisikos zu
betrachten."
In un'altra sentenza del 18 settembre 2000 nella causa M. (inc. H
59/00), il TFA ha stabilito che il conferimento ad un fiduciario commercialista
esterno dell'incarico di tenuta della contabilità da parte di una persona
giuridica configura abitualmente gli estremi di un rapporto di mandato e quindi
di una retribuzione a seguito di attività lucrativa indipendente.
In
quel caso l'assicurato, dipendente a tempo pieno presso una Casa medicalizzata
per persone anziane in qualità di contabile, nel tempo libero, in accordo con
il proprio datore di lavoro, si occupava della contabilità di alcuni clienti
che si erano rivolti a lui quando ancora svolgeva l'attività di fiduciario. Non
era in alcun modo integrato nell'organizzazione dell'associazione, non
possedeva alcun ufficio presso la medesima, aveva sempre svolto il mandato
affidatogli nei locali della propria abitazione, sopportava personalmente
l'affitto di tali locali e assumeva sia le spese per le infrastrutture che
quelle generali d'ufficio. Non esisteva alcun tipo di rapporto di
subordinazione con la sua mandante, non riceveva alcuna istruzione e sceglieva
liberamente tanto gli orari durante i quali svolgere il mandato quanto gli
strumenti necessari per fornire il risultato promesso. Egli sopportava inoltre
il rischio imprenditoriale nella misura in cui finanziava sia gli investimenti
effettuati per l'allestimento dell'ufficio che i premi di un'assicurazione
responsabilità civile stipulata a copertura di eventuali danni nell'esercizio
della sua professione di fiduciario.
Con
giudizio dell'8 luglio 2003 (inc. H 156/01 in re A.), il TFA ha confermato la
qualifica di indipendente di un collaboratore libero e indipendente che
svolgeva lavori amministrativi e mandati di consulenza per diverse società, tra
le quali la ricorrente.
Infine,
in una sentenza del 9 agosto 2004 nella causa L. SA (inc. H 117/03), il TFA ha
confermato che un chimico industriale, che fungeva da consulente della ricorrente,
andava qualificato quale dipendente della società. L'Alta Corte ha inoltre
rammentato che:
" si può poi ancora ricordare - come già fatto dai
giudici cantonali - che l'esistenza di un'attività dipendente è possibile anche
laddove, ad esempio, un rappresentante non percepisce un salario fisso ma solo
provvigioni, si assume le spese generali, non è vincolato da una regione
geografica, non è obbligato a rispettare un determinato orario di lavoro e
lavora per più ditte. Né va dimenticato che i principi applicabili alla
distinzione tra attività dipendente e indipendente non comportano soluzioni
uniformi e di applicazione automatica quasi si trattasse di una scienza esatta
(…)"
Questo TCA in un
recente giudizio dell’8 giugno 2004 nella causa O., inc. 30.2003.28,
concernente una controversia simile alla presente, ha giudicato di carattere
dipendente l’attività svolta da una segretaria, attiva presso diverse società risultate
poi riconducibili tutte al medesimo gruppo societario, dalle quali riceveva una
retribuzione oraria prefissata contrattualmente, che non aveva operato degli
investimenti di una certa importanza per l’esecuzione del proprio lavoro né
aveva sopportato nessun rischio economico nel senso di rischio di perdita, che fatturava
direttamente alle società sue datrici di lavoro e non ai clienti finali, che
aveva una certa indipendenza nell'organizzazione del lavoro ma relativizzata
dall'impegno a presenziare a revisioni e appuntamenti e che aveva la facoltà,
prevista dal contratto sottoscritto dalle parti, di disdire il rapporto
contrattuale con un preavviso di trenta giorni.
- Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro
chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta
l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i
datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella
loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente
assicurato (cpv. 2). E' riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i
contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite
dal diritto delle genti (cpv. 3).
Il datore di lavoro è
la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una
situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive
UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di
lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv.
1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS
qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato
o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001). La
LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER,
DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
- In concreto la Cassa ha qualificato RI 2 quale dipendente della
società RI 1 ed ha ripreso l'importo di fr. 36'780 versatole nel 2003.
Dalla
documentazione prodotta dall'assicurata emerge che ella ha sottoscritto, il 28
febbraio 2003, il seguente accordo di collaborazione con la società RI 1:
" ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(...)
le confermo le mie mansioni:
1- Fatturazione:
da eseguire settimanalmente in modo regolare e autonomo.
Allestimento e consegna di una lista settimanale di
fatturazione.
2- Controllo settimanale dei debitori, banca, posta, cassa.
Allestimento e consegna lista incassi mensili.
3- Rapporti
con l'ufficio contabile e preparazione documenti trimestrale.
Preparazione
ed allestimento documenti, pratiche concernenti l'amministrazione.
4- Posta in entrata. Controllo e smistamento posta giornaliera.
5- Allestimento
liste mensili provvigioni personale di servizio e vendita.
6- Aiuto
a rispondere al telefono (nella misura in cui non compromette le altre
mansioni).
Ora di lavoro stabilite
29 ore settimanali ripartite nei seguenti giorni:
LUNEDÌ MARTEDÌ GIOVEDÌ ore 8-12/13.30-17.45 /
MERCOLEDÌ 8-12
Salario di base stabilito 32.-- all'ora. Budget massimo annuale
40'000.--
Vacanze di libera scelta, previo tempestivo preavviso.
Il presente accordo può essere rivisto o disdetto in qualunque
momento, da entrambe le parti.
Di comune accordo si stabilisce un termine di preavviso ragionevole
di 30 giorni, che comunque non è da ritenersi vincolante o d'impedimento
alla controparte per qualunque motivo." (Doc. B2a)
Già
dal tenore dell'accordo citato, questo Tribunale deve concludere che l’attività
dell'assicurata svolta presso la RI 1 è di carattere dipendente.
L'attività dell'assicurata,
come visto, consisteva nell'allestimento e consegna di una lista settimanale di
fatturazione e di una lista degli incassi mensili, nella preparazione di
documenti e pratiche amministrative, nel controllo della posta giornaliera,
nell'allestimento di liste mensili di provvigioni per il personale di servizio
e vendita e nell'aiuto a rispondere al telefono. In sostanza le mansioni
normalmente svolte da una capace segretaria di direzione o d'amministrazione
dipendente.
Al riguardo,
l’assicurata ha osservato di poter agire con la massima libertà, scegliendo
orari di lavoro, luogo e relativo metodo (cfr. doc. VIII). Tale affermazione è
tuttavia smentita dal tenore stesso dell’accordo di collaborazione.
Innanzitutto la presunta indipendenza nell'organizzazione del lavoro sostenuta dall'assicurata
era sicuramente relativizzata dall'impegno ad effettuare le sue prestazioni
entro determinate scadenze prefissate contrattualmente (allestimento di liste
settimanali di fatturazione, di liste mensili degli incassi e di documenti trimestrali). Inoltre, quanto
all’orario di lavoro e al luogo di lavoro, dall'accordo citato emerge che
l’assicurata doveva svolgere 29 ore settimanali presso la RI 1, ripartite nei
giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, secondo orari ben stabiliti
(8-12 e 13.30-17.45 lunedì, martedì e giovedì e 8-12 mercoledì). Ne consegue
che l’assicurata non poteva scegliere liberamente se e quando lavorare per la RI
1, ma aveva un obbligo di presenza sul posto di lavoro in determinati giorni della
settimana e durante orari di lavoro specifici, previsti contrattualmente, ciò
che ad un indipendente, che può organizzarsi come meglio crede, non è
richiesto.
Circa
le modalità di remunerazione le parti hanno poi stabilito un salario di base di
fr. 32 all'ora e un budget annuo massimo di fr. 40'000. L'assicurata non
sopportava quindi nessun rischio economico non avendo spese e percependo dalla
società RI 1 il suo salario fisso orario per le ore settimanali fissate
contrattualmente.
Nell’accordo
di collaborazione stipulato dalle parti è prevista la facoltà, per i contraenti,
di disdire il contratto, facoltà quest'ultima che mal si concilia con
un'attività di tipo indipendente e che è invece indice dell'esistenza di un
rapporto di subordinazione. Infatti, è espressamente indicato che "l'accordo
può essere rivisto o disdetto in qualunque momento, da entrambe
le parti. Di comune accordo si stabilisce un tempo di preavviso ragionevole di
30 giorni, che comunque non è da ritenersi vincolante o d’impedimento alla
controparte per qualunque motivo" (cfr. doc. VIII B2a inc. 30.2004.98).
Questa caratteristica è tipica dell'attività subordinata ed appare antitetica
ad un'attività autonoma.
Per
inciso va osservato che l’assicurata ha fatto uso di questa possibilità,
proponendo con scritto del 22 luglio 2003 una modifica dell’accordo di
collaborazione, riducendo da 29 a 20 le ore di lavoro settimanali a partire dal
17 agosto 2003 (cfr. doc. VIII B6c). Ella ha poi inoltrato in data 10 novembre
2003 la disdetta dell’accordo di collaborazione a partire dal 31 dicembre 2003
(cfr. doc. VIII B6b), proponendo alla RI 1 una collaborazione per il 2004 (cfr.
doc. VIII B6a), che preveda compiti ridotti, un minor numero di ore di lavoro
settimanali (12 ripartite nei giorni di lunedì, tutto il giorno e giovedì, solo
al pomeriggio) e una remunerazione maggiore (CHF 50.-- all’ora compresi oneri
sociali, assicurazioni e vacanze).
Il
fatto che RI 2, oltre all'attività svolta per la RI 1, abbia pure assunto incarichi
da altri committenti (cfr. doc. VIII) non è decisivo, nella misura in
cui, come detto, ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato
distintamente ed indipendentemente dagli altri.
Va rammentato che un
assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed
indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in
condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona
(DTF 105 V 113 e consid. 6.).
In particolare, nel caso di specie la
qualifica di dipendente presso la società ricorrente non mette, in quanto tale,
in discussione lo statuto di indipendente dell'assicurata per i lavori eseguiti
per altri committenti.
Come emerge dalla documentazione
inviata al TCA dalla signora RI 2, in particolare dal conteggio di quanto
incassato nel 2003 dalla RI 1 e dalle altre ditte e privati ai quali ha
prestato i suoi servizi nel 2003, la maggior parte delle entrate dell’assicurata
nel 2003 provenivano dalla RI 1 (in particolare, il 68.42% di quanto incassato è
stato versato dalla società ricorrente, contro il 31,58% proveniente da terzi,
cfr. doc. VIII B7b). L’assicurata del resto ha sempre ammesso che la società
ricorrente era il suo cliente più importante (cfr. doc. VIII). I compensi versati dalla RI 1 alla collaboratrice nel periodo in
esame erano dunque economicamente importanti e costituivano la principale fonte
di sostegno dell'assicurata. Le summenzionate percentuali sottolineano di
conseguenza l'intensità e l'importanza della collaborazione.
Alla
luce di quanto precede, va ritenuto un palese rapporto di subordinazione sia
dal profilo dell'impiego del tempo che sotto l'aspetto economico. Per la sua
attività di "consulenza nella gestione organizzativa e progettuale"
della società, la collaboratrice riceveva dalla RI 1 un
importo orario di fr. 32 per un ben determinato numero di ore settimanali
prefissate contrattualmente e per una attività normalmente e classicamente
svolta in qualità di dipendente (cfr. doc. XIV B1).
Questi elementi
permettono pure di ritenere che il rischio economico dell'attività è stato
unicamente sopportato dalla citata società e come RI 2 si sia trovata nella
medesima condizione di un collaboratore dipendente con riferimento al rischio
di non vedersi versato il salario.
La qualifica dell'assicurata
come dipendente risulta pertanto corretta, per cui i redditi percepiti vanno
considerati salario determinante su cui il datore di lavoro deve pagare i
relativi contributi sociali.
- In
queste condizioni, non appare necessario procedere agli atti istruttori postulati
(audizione testimoniale della segretaria che lavorava per la RI 1, cfr. doc. V
inc. 30.2004.92), poiché, per costante giurisprudenza, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio
2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01;
SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01;
STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002
nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01;
STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001
nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992
nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991
nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
L'audizione
di __________ non permetterebbe di chiarire i fatti meglio di quanto non
desumibile dal contratto agli atti e dalle allegazioni delle parti.
Alla
luce di quanto precede i ricorsi presentati dalla società RI 1 e da RI 2 vanno
respinti e le decisioni su opposizione impugnate meritano
conferma.
- In
sede ricorsuale l'assicurata ha indicato di avere versato regolarmente i suoi
contributi alla Cassa sulla base della sua attività indipendente (cfr. doc. I).
Il
TFA ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui
i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente
cresciuta in giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del
riesame o della revisione processuale.
Se
non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con
effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata
liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite.
Se
la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle
quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non
ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già
considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati
i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto
contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da
decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc,
Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183
seg., in particolare n. 127 pag. 185).
Va
inoltre ricordato che in DTF 104 V 126 il TFA ha rilevato che:
" Dans l'intérêt de la sécurité du droit, il faut
toutefois prendre garde à
ce que les caisses de compensation ne puissent revenir sur une
décision entrée en force portant sur des cotisations que lorsque cette décision
se révèle comme sans nul doute erronée et que de plus un montant appréciable
est en jeu; il faut alors tenir compte du fait que les années de calculs pour
les cotisations paritaires ne coincident en général pas avec celles relatives
aux cotisations personnelles."
Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se
l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o
nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il
cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle
assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione
passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è
pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua
rettifica rivesta un’importanza notevole (cfr. DTF 129 V 110, DTF 126 V 42
consid. 2b con rinvii; STFA del 15 luglio 2003 nella causa P., C 191/02).
Va
qui rammentato che una decisione è manifestamente errata,
" wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist,
dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige
auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art.
53). Dabei ist nach
dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er
sich bei Verfügungserlass präsentierte."
(STFA del 10
settembre 2003 nella causa U, H 97/03)
Dalla
riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni
amministrative. Per analogia con la revisione processuale delle decisioni
emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla
revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono
scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione
giuridica differente (cfr. DTF 126 V 42).
- Nel caso di specie occorre quindi esaminare se il provento
dell'attività svolta per la RI 1 è già stato oggetto di decisione definitiva da
parte della Cassa nell'ambito della fissazione dei contributi dell'assicurata
nello svolgimento della sua attività indipendente e, in caso di risposta affermativa,
se un riesame o una revisione delle decisioni si giustifica.
Il
TCA rileva innanzitutto che l'esame, in casi come questi, laddove è assodato
che il dipendente è affiliato anche quale indipendente, dovrebbe essere
effettuato direttamente dalla Cassa, la quale poi, in presenza di decisioni
contributive sui redditi ripresi in sede di revisione, dovrebbe, nella
decisione formale, precisare per quale motivo gli estremi per una revisione o
un riesame sono dati oppure no.
In
concreto il TCA ha chiesto all'amministrazione di precisare se i salari ripresi
all'assicurata sono comprensivi di redditi già oggetto di fissazione di
contributi come indipendente (cfr. doc. XIV).
La Cassa, in data 13 giugno
2005, ha inviato un conteggio dal quale risulta che per l’anno 2003 l'assicurata
ha pagato degli acconti, non essendo ancora stata emessa una decisione
definitiva di fissazione dei contributi per il 2003 (cfr. doc. XV).
Pertanto,
in mancanza di una decisione definitiva da parte della Cassa, non è necessario
verificare se nel caso di specie si giustifica un riesame o una revisione delle
decisioni dell'amministrazione. Come indicato nulla impedisce di considerare i
versamenti di RI 1 e RI 2 quale salario.
- Nella
misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal
diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle
Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.
Per
quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di
contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi
è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni
mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e
riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- I
ricorsi presentati da RI 2 e dalla società RI 1 sono respinti.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Nella
misura in cui le liti hanno per oggetto la richiesta di contributi per assegni
familiari, la presente decisione è definitiva.
4.- Per
quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene
comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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