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30.2004.9 ΓÇó Appeal inadmissible for lack of prior objection
30.2004.9Altro tribunale3 feb 2004Dismissed
A company appealed a Cantonal Compensation Fund decision of 30 December 2003 fixing AVS contributions for the period 1 April 1999 to 31 December 2002, amounting to CHF 15,414.50. The Ticino Cantonal Insurance Court held that, because the decision had been issued after the entry into force of the LPGA, the new objection procedure applied. Since no objection decision had yet been rendered, the direct appeal was premature and inadmissible. The court transmitted the file to the compensation fund to issue an objection decision and ordered no court fee, with costs borne by the State.
Art. 52 LPGA in conjunction with Art. 1 LAVS; appeal against a decision subject to objection filed without prior objection proceedings. Decisions issued after 1 January 2003 are, as a matter of procedure, governed by the objection system and are not directly challengeable before the court. The decisive moment is the delivery of the decision to the post. Where no objection decision exists, the court must declare the appeal inadmissible and transmit the file to the administrative authority for issuance of the objection decision (consid. on admissibility and procedure).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2004.9
Data decisione, Autorità: 03.02.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n. 30.2004.9
ir/gm
Lugano 3 febbraio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2004 di
contro
la decisione del 30 dicembre 2003 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
che con ricorso 28 gennaio 2004 la ditta __________ ha impugnato la decisione formale datata 30 dicembre 2003 con cui la Cassa cantonale di compensazione ha fissato l'importo dei contributi AVS dovuti, riferiti al periodo 1.4.1999 - 31.12.2002;
che, in particolare, l'amministrazione ha fissato, con la decisione di tassazione d'ufficio, a carico della ricorrente l'obbligo di versare complessivi CHF 15'414.50.
__________ si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni contestando il procedimento con impugnativa 28 gennaio 2004;
Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell’emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (DTF 119 V 95 consid. 4c) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali);
che la procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;
che per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAVS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga;
che nel caso in esame, la decisione della Cassa impugnata non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile;
che nella decisione impugnata rettamente l’amministrazione ha indicato, quale rimedio giuridico, la procedura di opposizione alla Cassa stessa. Si giustifica pertanto la trasmissione degli atti alla Cassa affinché proceda all'emanazione della decisione su opposizione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso 28 gennaio 2004 della ditta __________ é irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona affinchè proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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