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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.8
Data decisione, Autorità:
15.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.8/pg
35503/010
Bellinzona
15
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 7 gennaio 2004 presentato da
__________ _________,
(rappresentata __________
__________)
contro
la decisione __________ __________
2004 emessa d __________
letti
ed esaminati gli atti;
considerato, in
fatto ed in diritto
A. Il
__________ __________ 2004 alle ore . __________
__________, per il tramite del proprio rappresentante legale, ha inoltrato via
telefax ricorso __________ contro la decisione __________
__________ 2003 con cui la stessa le ha inflitto una multa di fr. 300.-, oltre
la tassa di giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 70.-, per i seguenti
motivi:
"Alla
guida della vettura TI __________si spostava verso sinistra per meglio accedere
ad una strada laterale situata sulla destra. In seguito voltava nella direzione
prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e
collideva con un autoveicolo che lo stava superando sulla destra".
B. Contro
la decisione della prima istanza il denunciato può ricorrere per scritto alla
Pretura penale entro quindici giorni dall'intimazione della stessa (art. 4
cpv.1 e 2 LPContr).
La
menzionata decisione è stata notificata alla ricorrente il ____________________
2003; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione
del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, scadeva il
____________________ 2004.
C. Per
costante dottrina e giurisprudenza un atto inoltrato via telefax non adempie le
condizioni della forma scritta, poiché questa richiede per la sua validità la
firma autografa (cfr. DTF 121 II 252 cons. 4a; sentenza del Tribunale federale
. /__________del ____________________ 2002; AGVE 1993 131;
EGVSZ 1990 109).
Dal
momento che l'invio per telefax costituisce un vizio volontario non sanabile
(cfr. DTF 121 II 252 cons. 4b) - e ciò a differenza di un errore nell'autorità
adita, che come nel caso in esame ha comportato la trasmissione degli atti
all'autorità competente - il ricorso 7 gennaio 2004 deve essere dichiarato
irricevibile;
D. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 7 gennaio 2004 inoltrato da __________ _________ è
irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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