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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.44
Data decisione, Autorità:
27.02.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.44/KRM
3041/207
Bellinzona
27
febbraio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia
Ferrazzo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 febbraio 2004
presentato da
____________ ____________, domiciliata a ____________, Via ____________,
rappr. da:
____________ ____________, ____________,
contro
la decisione
____________ 2004, n. /, emessa dalla Sezione
della circolazione, ____________,
rilevato che il ricorso non è stato
intimato per osservazioni;
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con risoluzione 6 febbraio
2004 la Sezione della circolazione ha inflitto a ____________ ____________ una
multa di fr. 120.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 40.- e spese di fr.
20.-, per il seguente motivo:
"ha circolato con il
veicolo ____________ superando da 6 a 10 Km/h, nella località, il
limite massimo di velocità di 50 Km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza
accordato per ragioni tecniche."
che la risoluzione è stata
presa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCS; 4a
cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1, 43 cpv. 1 lett. a OSS;
che la multa disciplinare di
fr. 120.- è stata pagata dal marito della ricorrente, che ha ammesso di avere
commesso l'infrazione;
che il pagamento non è
tuttavia avvenuto nel termine assegnato nell'ambito della procedura
disciplinare, motivo per cui è stata avviata la procedura ordinaria, nella
quale oltre alla multa è stato deciso anche il pagamento di una tassa di
giustizia di fr. 40.- e di spese di fr. 20.-;
che tale modo di procedere è
ineccepibile e da ricondurre alla negligenza del contravventore nell'effettuare
il pagamento della multa;
che nel gravame che ci occupa
la ricorrente, senza contestare l'infrazione, chiede di soprassedere al
prelevamento di tasse e spese in considerazione della precaria situazione
finanziaria della famiglia (marito disoccupato e moglie invalida);
che nella situazione concreta,
pur dovendo ammettere il torto della ricorrente per non aver rispettato il
termine di pagamento, si giustifica di prescindere eccezionalmente dal
prelevare tasse e spese per la risoluzione impugnata;
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 16 febbraio 2004 di ____________ ____________, ____________, è accolto.
Di conseguenza non si
prelevano tassa di giustizia e spese per la risoluzione ____________ 2004,
n. / della Sezione della circolazione.
-
Non si prelevano né
tasse né spese per questa decisione
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione,
____________,
____________ ____________,
____________,
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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