Foreign worker changed job without required permit

30.2004.398Altro tribunale12 apr 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 appealed a cantonal administrative sanction for having worked as an office clerk in Canobbio from February to March 2004 without the required authorization to change profession. She argued that she was waiting for Swiss citizenship and had not been told to notify the authority. The Pretura penale held that a permit was required for the job change, that ignorance of the law was no excuse, and that later naturalization did not affect liability. The appeal was dismissed, the CHF 130 fine was upheld, and court fees and expenses were imposed on her.

Massima Omnilex

Art. 29 cpv. 1 OLS; change of profession by a foreign national requires authorization, including when the employer remains the same. The offence is committed if the person performs the new activity without the required permit; subsequent acquisition of Swiss citizenship does not retroactively cure the infringement. Invoking ignorance of the permit requirement is unavailing, since ignorance of the law does not annul the administrative pecuniary sanction. Where the sanction falls within the legal range and is commensurate with the fault, it is upheld (consid. 3-5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2004.398

Data decisione, Autorità: 12.04.2005, PRPEN

Titolo: cittadino straniero sprovvisto del permesso di svolgere un'altra attività lavorativa

Incarto n. 30.2004.398/pg 04 1509/706

Bellinzona 12 aprile 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 10 dicembre 2004 presentato da

RI 1

contro

la decisione n° __________ del 26 novembre 2004 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione 26 novembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 130.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, per aver lavorato in qualità di impiegata di ufficio, dal 1° febbraio 2004 al 31 marzo 2004, a favore della __________ AG - __________ sprovvista del permesso che le consentisse di svolgere detta attività.

Fatti accertati in territorio di Canobbio.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 29 cpv. 1 OLS, 45 RLaLPS-extra CE/AELS.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

Eccepisce che era in attesa della cittadinanza Svizzera e che non ha ricevuto alcuna indicazione che doveva notificare il cambiamento alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione.

C. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

  1. Per l’art. 29 cpv. 1 OLS lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone. Il permesso è rilasciato unicamente su preavviso dell’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro.

Le contravvenzioni al regolamento della legge di applicazione alla LDDS e alle disposizioni in materia di persone straniere sono perseguite dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e immigrazione in applicazione dell’art. 23 cpv. 6 LDDS (cfr. art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS).

  1. La ricorrente, residente a __________ (GR), era in possesso di un permesso di dimora che le consentiva di svolgere un’attività lucrativa nel Canton Ticino. Dalle sue dichiarazioni é emerso che dal 1° febbraio 2004 al 31 marzo 2004 ha lavorato come impiegata di ufficio senza disporre della relativa autorizzazione: infatti aveva unicamente il permesso di svolgere l’attività lucrativa in qualità di commessa di vendita (cfr. dichiarazione resa il 1° aprile 2004 nell’ambito della contravvenzione alle prescrizioni di polizia degli stranieri).

Dal momento che anche il cambiamento di professione presso lo stesso datore di lavoro, ai sensi dell’art. 25 RLaLPS-extra CE/AELS, é soggetto al rilascio del permesso la ricorrente ha commesso l’infrazione imputatale.

La giustificazione addotta dalla ricorrente di non essere a conoscenza di dover disporre dell’autorizzazione non può venir accolta; infatti per costante giurisprudenza l’ignoranza della legge non é motivo di annullamento della sanzione pecuniaria inflittale.

  1. Nulla muta al riguardo il fatto di aver ottenuto il 22 ottobre 2004, cioé parecchi mesi dopo l’episodio rimproveratole, la cittadinanza svizzera.

Al momento dell’infrazione la ricorrente era ancora cittadina straniera con permesso di dimora e di conseguenza avrebbe dovuto chiedere la relativa autorizzazione per poter cambiare la sua attività professionale.

  1. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 29 cpv. 1 OLS, 45 RLaLPS-extra CE/AELS, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 10 dicembre 2004 inoltrato da RI 1, __________ (GR) è respinto.

§ Di conseguenza, è confermata la decisione n° __________ del 26 novembre 2004 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione.

  1. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

immigrationwork permitchange of professionforeign nationalignorance of lawproportionalityadministrative finecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant needed a new permit to change profession while still a foreign resident

Decisione estratta

Yes. A change of profession, even with the same employer, required authorization, which the appellant did not have.

Motivazione estratta

Under the foreign nationals rules, a permit is required to change job, profession, or canton. The appellant had only authorization for sales work, not office work, so the new activity was unlawful.

Questione giuridica chiave

Whether ignorance of the permit requirement excused the infringement

Decisione estratta

No. Lack of knowledge of the legal requirement did not invalidate the sanction.

Motivazione estratta

The court held that ignorance of the law is not a ground to annul the pecuniary sanction.

Questione giuridica chiave

Whether later acquisition of Swiss citizenship affected liability

Decisione estratta

No. Liability is assessed at the time of the offense, when the appellant was still a foreign national with a residence permit.

Motivazione estratta

Subsequent naturalization did not retroactively remove the need for authorization at the time the work was performed.

Questione giuridica chiave

Whether the fine and costs were proportionate and lawful

Decisione estratta

Yes. The fine was proportionate to the seriousness of the offense and within legal limits.

Motivazione estratta

The court found the amount appropriately matched the degree of fault and the applicable statutory limits.

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