Appeal allowed; fine annulled for alleged parking traffic violation

30.2004.393Altro tribunale4 ago 2005Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 appealed a traffic fine imposed by the Sezione della circolazione for allegedly ignoring a no-entry sign while parking in Massagno. The Pretura penale held that the police evidence was insufficient: the sketch did not clearly establish the vehicle's orientation, and the reporting officer did not personally confirm the observations after being asked to do so. Finding reasonable doubt, the court allowed the appeal, annulled the administrative decision, and ordered that no fees or costs be collected.

Massima Omnilex

Art. 27 cpv. 1 and Art. 90 n. 1 LCStr; Art. 18 cpv. 3 OSStr; proof of a traffic contravention and evidentiary value of police reports. Police observations do not enjoy an irrebuttable presumption of truth. Where the available material does not allow the court to determine the decisive factual element with sufficient certainty and the reporting officer does not personally corroborate the alleged observation despite a specific request, reasonable doubt persists and the sanction must be annulled (consid. 2). In such circumstances, procedural costs may be waived.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2004.393

Data decisione, Autorità: 04.08.2005, PRPEN

Titolo: parcheggio in divieto di sosta

Incarto n. 30.2004.393 30316/202

Bellinzona 4 agosto 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 dicembre 2004 presentato da

RI 1 ,

contro

la decisione n. 30316/202 del 3 dicembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino;

viste le osservazioni del 10 gennaio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 3 dicembre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 26 agosto 2004 in territorio di Massagno:

“alla guida del veicolo __________ non osservava il segnale «divieto di accesso»”;

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr; 18 cpv. 3 OSStr;

che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 17 dicembre 2004, in cui postula in sostanza l’annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 10 gennaio 2005 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice “la più ampia facoltà di giudizio”;

considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine;

che con scritto del 12 aprile 2005 questo giudice ha chiesto un completamento istruttorio, che è stato evaso con le contro-osservazioni dell’11 maggio 2005 della Polizia di __________;

che per l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale di “divieto d’accesso” (2.02) indica che nessun veicolo ha il diritto di passare, ma che il traffico in senso inverso è autorizzato (art. 18 cpv. 3 prima frase OSStr);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l’insorgente, come detto, per non avere osservato il divieto di accesso;

che l’insorgente nega a più riprese di essere transitata in via __________ violando il divieto di accesso e di avere parcheggiato nel senso contrario:

“Il mio rifiuto a pagare la multa e [sic] giustificato dal fatto che io non ho mai commesso l’inosservanza di cui vengo accusata. Conosco la zona e frequentandola spesso negli ultimi tempi, conosco bene anche le strade, e di conseguenza il giro da fare per posteggiare. Sinceramente mi ritengo abbastanza intelligente e furba da non lasciare un’auto ferma tutto il giorno, posteggiata in senso contrario. […] Comunque sottolineo conosco la strada ed è perciò assolutamente impossibile che io abbia commesso l’infrazione” (cfr. ricorso)

“non ho commesso l’infrazione di cui vengo accusata. Non ho il minimo dubbio al riguardo […] Non c’è alcun motivo per cui mi fosse potuto capitare di non rispettare il segnale di divieto d’accesso. Inoltre come menzionato l’auto è rimasta ferma tutto il giorno, e di certo non l’avrei mai lasciata alla portata della polizia […] Sul mezzogiorno poi sono tornata al parcheggio per prolungare il pagamento anche nel pomeriggio, e trovata con molta sorpresa la multa, se l’auto davvero fosse stata posteggiata in senso contrario, di sicuro l’avrei girata. Il mio unico pensiero riguardo alla contravvenzione invece era legato al posteggio, che però avevo regolarmente pagato […] Io sono sinceramente convinta delle mie azioni, non ho commesso l’infrazione di cui vengo accusata“ (cfr. contro-osservazioni del 25 gennaio 2005)

ed inoltre:

“L’auto, infatti, era parcheggiata correttamente e nella giusta posizione” (cfr. osservazioni del 2 giugno 2005);

che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;

che dallo schizzo sul retro della multa non è dato modo di dedurre quale sia la parte anteriore del veicolo;

che le contro-osservazioni del 4 gennaio 2005 e quelle dell’11 maggio 2005 sono state firmate da un superiore dell’agente denunciante, il quale non ha quindi personalmente confermato, come invece richiesto da questo giudice il 12 aprile 2005, di essere stato lui stesso a constatare l’infrazione, a staccare la contravvenzione, a eseguire lo schizzo sul retro della stessa e di essere certo della posizione del veicolo; omettendo di dar seguito alla citata sollecitazione e di fornire ulteriori dettagli l’agente denunciante non ha quindi messo a disposizione alcun elemento utile per giudicare la sua versione più credibile di quella dell’insorgente;

che questo giudice – dopo aver vagliato attentamente gli atti istruttori – non perviene di conseguenza al convincimento che la ricorrente sia incorsa nell’infrazione rimproveratale dall’autorità di primo grado;

che persistendo un ragionevole dubbio, si giustifica in definitiva – in accoglimento del ricorso – di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr; 18 cpv. 3 OSStr; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Intimazione a:

  • Sezione della circolazione, Camorino;
  • RI 1

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

traffic violationno-entry signparkingevidencereasonable doubtpolice reportcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the traffic infraction was sufficiently proven to uphold the fine.

Decisione estratta

The evidence did not exclude reasonable doubt that the appellant committed the alleged violation.

Motivazione estratta

Police findings were not inherently conclusive; the sketch did not show the vehicle's front; and the reporting officer did not personally confirm the observations despite a judicial request for clarification.

Questione giuridica chiave

Whether the contested administrative decision and costs should be maintained.

Decisione estratta

The decision had to be annulled and no court costs imposed.

Motivazione estratta

Because the infraction was not proven to the required degree, the sanction could not stand and procedural costs were waived.

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