Prescription of cantonal forestry contravention; no continuing offense

30.2004.374Altro tribunale4 apr 2005Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 challenged a CHF 5,000 fine imposed by the Bellinzona Forest Section for dumping excavation material in a forest area. The Pretura penale held that the cantonal contravention under the forestry law was subject to a two-year limitation period that was not interrupted by investigative acts. It further rejected the authority’s view that the offense was continuing until restoration of legality, finding that the unlawful conduct ended when the dumping was completed. The prosecution was therefore time-barred and the decision was annulled; no costs or compensation were awarded.

Massima Omnilex

Art. 14 cpv. 1 e 38 LCFo; art. 1 segg. DLpc; art. 15 cpv. 2 LPContr: prescrizione della contravvenzione cantonale e natura dell’infrazione forestale. La contravvenzione di diritto cantonale si prescrive nel termine biennale del decreto legislativo speciale; gli atti istruttori non interrompono la prescrizione. L’utilizzazione dannosa del bosco si consuma con il compimento dell’atto indebito e non costituisce reato continuato fino al ripristino della legalità; gli interventi successivi estranei alla fattispecie non prorogano il termine. In caso di accoglimento del ricorso, la decisione impugnata è annullata e, in assenza di base legale, non si assegnano ripetibili (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2004.374

Data decisione, Autorità: 04.04.2005, PRPEN

Titolo: prescrizione di contravvenzione cantonale (infrazione alla LCFor). Negato il reato continuato

Incarto n. 30.2004.374/AMM 1182/807

Bellinzona 4 aprile 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 25 novembre 2004 presentato da

RI 1 (difeso dall’ DI 1)

contro

la decisione n. 1182/807 del 19 novembre 2004 emessa dalla Sezione forestale, Bellinzona,

viste le osservazioni del 17 dicembre 2004 presentate dalla Sezione forestale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 19 novembre 2004, la Sezione forestale ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere depositato “ca. 500 mc di materiale di scavo in bosco, sotterrando per alcuni metri di altezza i tronchi degli alberi d’alto fusto”, circostanza accertata durante un sopralluogo del 7 gennaio 2003 sul fondo n. __________ RFD di __________ appartenente all’interessato;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 5000.–, ponendo inoltre a suo carico tasse e spese per complessivi fr. 100.–;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 novembre 2004, nel quale postula l'annullamento della multa – fra l’altro – per intervenuta prescrizione dell’azione penale;

che nelle osservazioni del 17 dicembre 2004 la Sezione forestale propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

che l'art. 14 cpv. 1 della legge cantonale sulle foreste (LCFo, RL 8.4.1.1) vieta “le utilizzazioni dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco, riservate le eccezioni previste dal Regolamento”;

che chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile con una multa fino a fr. 20 000.– (art. 38 cpv. 1 LCFo) o – se l’autore agisce per negligenza – con una multa fino a fr. 10 000.– (cpv. 2);

che la Sezione forestale rimprovera come detto al multato, in applicazione delle norme appena citate, di avere depositato sul proprio fondo a __________ “ca. 500 mc di materiale di scavo in bosco, sotterrando per alcuni metri di altezza i tronchi degli alberi d’alto fusto” (v. rapporto di contravvenzione intimato il 29 luglio 2003, pag. 1 nel mezzo, cui la decisione impugnata rinvia);

che l'insorgente nega dal canto suo l’adempimento dei requisiti soggettivi del reato e solleva inoltre la prescrizione dell’azione penale;

che il reato previsto dall'art. 38 LCFo costituisce una contravvenzione di diritto cantonale, la cui azione penale si prescrive nel termine di due anni (art. 1 del relativo decreto legislativo del 24 giugno 1947: DLpc; RL 3.3.3.4.1) e i cui atti istruttori non ne interrompono il corso (art. 2 DLpc);

che in concreto il deposito del materiale di scavo è stato accertato, stando al rapporto di contravvenzione intimato il 29 luglio 2003, durante un sopralluogo avvenuto il 7 gennaio 2003 (pag. 1 a metà);

che l’infrazione rimproverata all’insorgente è stata quindi necessariamente perpetrata prima di allora; non vi sono del resto motivi che inducano a dubitare dell’affermazione del multato secondo cui l’agire rimproveratogli risale al mese di settembre 2002 (ricorso, pag. 7 in alto);

che l’utilizzazione dannosa del bosco giusta l’art. 14 cpv. 1 LCFo, contrariamente al parere dell’autorità di primo grado (osservazioni 17 dicembre 2004 della Sezione forestale, pag. 7 punto 12), non configura altresì un reato continuato: l’infrazione cessa infatti con il compi­mento dell’agire indebito e non si protrae fino al ripristino della legalità ex art. 41 LCFo (cfr. analogamente Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 5 in fine ad art. 72 con richiamo di giurisprudenza);

che nulla mutano al riguardo le successive opere di terrazzamento e semina di manto erboso (osservazioni citate, pag. 7 punto 12 lett. d), ove solo si consideri che tali modifiche esulano dal reato ascritto al multato;

che l'azione penale nei confronti dell'accusato si è in definitiva prescritta – nell’evenienza più favorevole all’imputato (ricorso, pag. 7 in alto) – nel mese di settembre 2004, o al più tardi nel mese di gennaio 2005 (osservazioni citate, pag. 7 punto 12 lett. c) ;

che s’impone quindi, in accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

che sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 1 e 38 LCFo; 1 seg. DLpc; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

prescriptioncontinuing offenseforest lawcantonal contraventionfinecostsappealforest use

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether prosecution of the cantonal forestry contravention was time-barred

Decisione estratta

The criminal action was prescribed at the latest by January 2005, and possibly already in September 2004.

Motivazione estratta

The offense under the cantonal forestry law is a cantonal contravention subject to a two-year limitation period. Investigative acts do not interrupt the limitation, and the unlawful deposit had necessarily occurred before the January 2003 inspection.

Questione giuridica chiave

Whether the forestry offense was a continuing offense until restoration of legality

Decisione estratta

No continuing offense was admitted; the offense ended with the unlawful act and did not continue until restoration under the forestry law.

Motivazione estratta

The unlawful use of the forest is completed when the improper conduct is carried out. Later terracing and grass seeding were outside the charged conduct and did not prolong the offense.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.