Appeal allowed for alleged overweight truck sign violation

30.2004.364Altro tribunale4 apr 2005Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 appealed a departmental traffic decision that fined him CHF 200 plus fees and costs for allegedly disregarding a 3.5 t maximum-weight sign while driving a truck. He argued that the municipality had authorized heavier vehicles for the construction site and supported this with documents. The President of the Pretura penale held that these submissions created a reasonable doubt about the offense, noted that the circulation authority did not contest the appeal, and therefore allowed the appeal, annulled the challenged decision, and ordered that no fees or costs be charged.

Massima Omnilex

Art. 27 cpv. 1 LCStr; art. 20 cpv. 1 OSStr; art. 90 cifra 1 LCStr: failure to respect a maximum-weight sign is punishable only where the factual premise of the prohibition is established. In administrative appeal proceedings, the authority must set aside the sanction where the appellant's substantiated explanations and supporting documents create a reasonable doubt as to the commission of the infringement (consid. 5). Where the appeal is upheld, the lower administrative decision is annulled and procedural charges are not levied.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2004.364

Data decisione, Autorità: 04.04.2005, PRPEN

Titolo: non osservavazione di un segnale indicante 'peso massimo 3,5 T' alla guida di un autocarro.

Incarto n. 30.2004.364/KRM 26823/204

Bellinzona 4 aprile 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 novembre 2004 presentato da

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione 29 ottobre 2004 n. 26823/204 emessa dalla Sezione della circolazione,

viste le osservazioni del 7 dicembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione,

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

A. La Sezione della circolazione, con decisione 29 ottobre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.-- e le spese di fr. 20.--, per il seguente motivo:

“Alla guida dell’autocarro TI __________ non osservava un segnale indicante ‘peso massimo 3,5 T’”.

Fatti accertati il 25 agosto 2004 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 20 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

C. La Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice “la più ampia facoltà di giudizio”.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr.

  1. L’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali, mentre le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).

Il segnale (2.16) vieta la circolazione dei veicoli e delle combinazioni di veicoli il cui peso effettivo supera il limite indicato. Il peso effettivo è il peso reale del veicolo o dell’insieme dei veicoli con il conducente, i passeggeri e il carico (art. 20 cpv. 1 OSStr, che riprende l’art. 7 cpv. 2 OETV).

Per l’art. 90 cifra 1 LCStr chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa.

  1. La Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle norme predette, di non aver osservato un segnale indicante “peso massimo” 3,5 T.

  2. Il ricorrente nel proprio gravame non contesta i fatti imputatigli, ma giustifica il suo agire sostenendo che “Il Signor RI 1 Ivano è dipendente della sottoscritta [ditta RA 1] in qualità di autista. In data 16.10.2001, il Lodevole Municipio di __________ rilascia regolare licenza edilizia ai Sigg. __________ per la costruzione di tre cae [recte case] monofamiliari al mappale no. __________ RFD __________, situata sulla Via __________ a __________ (Doc. A). In data 13.12.2001, lo studio d’ingegneria __________ di __________, in merito al progetto delle tre case unifamiliari […] allestisce una prova a futura memoria, specificando e determinando in 18 t il carico sulla strada […]. In data 20.9.2002, il Comune di __________, per il tramite del proprio Ufficio tecnico, notifica allo studio d’architettura __________ (responsabili cantiere) le condizioni inerenti alla licenza edilizia, con particolare riferimento all’ossequio delle disposizioni contenute nella perizia futura memoria dello studio d’Ing. __________ […]. In pratica, il Comune di __________, con lettera 20.9.2004 [recte 20.9.2002] autorizza il passaggio di mezzi fino a 18 t in Via __________”.

  3. In concreto questo giudice, vagliando le giustificazioni addotte dal ricorrente - suffragate dagli allegati all’impugnativa - ritiene sussistere un ragionevole dubbio sulla commissione del reato indicato nella decisione impugnata.

Del resto, la stessa Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsali, si è rimessa al giudizio di questa autorità.

In siffatte circostanze, s’impone di accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e soprassedere al prelievo di oneri processuali.

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 20 cpv. 1 OSStr e 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano né tasse nè spese.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

traffic signmaximum weighttruckreasonable doubtadministrative finecosts waiver

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the driver violated the maximum-weight sign while driving the truck.

Decisione estratta

The court found a reasonable doubt as to the commission of the violation and did not uphold the fine.

Motivazione estratta

The appellant's explanations and supporting documents created reasonable doubt; the circulation authority also left the matter to the court's discretion.

Questione giuridica chiave

Whether the appealed administrative fine and court fees should be annulled and costs waived.

Decisione estratta

The challenged decision was annulled and no fees or costs were charged.

Motivazione estratta

Because the appeal was upheld, the lower authority's decision could not stand and process costs were not imposed.

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