Speeding offense held to fall within public prosecutor competence

30.2004.334Altro tribunale15 apr 2005Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 appealed against a cantonal traffic decision imposing a fine for driving 95 km/h in a 60 km/h zone in Stabio. The Pretura penale held that such an excess, if confirmed, constitutes a grave traffic offense under federal traffic law and therefore falls within the competence of the public prosecutor, not the Sezione della circolazione. The appeal was upheld, the administrative decision annulled, and the file sent to the Ministero pubblico in Lugano. No court fees or costs were ordered.

Massima Omnilex

Art. 90 cpv. 2 LCStr; competence to adjudicate serious speeding offenses: where the punished conduct, if established, amounts to a grave traffic offense, the matter lies with the criminal prosecuting authority and not with the administrative traffic authority. Under the cantonal implementing regime, only non-grave traffic contraventions remain within the Sezione della circolazione's competence. Exceeding an inner-town speed limit by 25 km/h or more is, as a rule, a grave violation under Federal Supreme Court case law (consid. 2.2). Lack of competence requires annulment of the administrative decision and transmission of the file to the competent public prosecutor (consid. 3.1-3.2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2004.334

Data decisione, Autorità: 15.04.2005, PRPEN

Titolo: un'infrazione grave alle norme della circolazione per eccesso di velocità é un reato di competenza del ministero pubblico

Incarto n. 30.2004.334/pg 25629/210

Bellinzona 15 aprile 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 27 ottobre 2004 presentato da

RI 1

contro

la decisione 15 ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione e dal ricorrente;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

A. Con decisione 15 ottobre 2004, n° 25629/210, il Dipartimento delle Istituzioni ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 690.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

"alla guida del veicolo targato __________ ha circolato nell’abitato di Stabio alla velocità superante i 60 km/h ivi prescritti.

Velocità accertata con apparecchio radar: 100 km/h

Velocità punibile dedotta la tolleranza: 95 km/h"

Fatti accertati l’8 settembre 2004 in territorio di Stabio. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 5 ONC e 22 cpv. 1 OSStr.

La somma di fr. 830.- (ottocentotrenta) é già stata versata a titolo cauzionale all’Ufficio cantonale di esazione, Bellinzona.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti alla Pretura penale, chiedendone l’annullamento. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

considerato in diritto

  1. Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr .

  2. 2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:

· le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP;

· i delitti previsti dalla LCStr;

· le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in

cui sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure

qualora siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3

RALALCStr 26.10.1985).

L'art. 6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni

punibili a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una

distinzione tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo

per queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.

2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione

dei limiti di velocità, il conducente, che su un tratto di strada all’interno di un abitato supera di 25 km/h o più la velocità massima consentita, si rende di principio colpevole di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di un delitto (DTF 123 II 39 cons. 1c e rimandi; 123 II 105 cons. 2a e rimandi).

  1. 3.1. In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver

circolato ad una velocità punibile di 95 km/h superando quindi di 35 km/h il limite di 60 km/h ivi vigente. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della predetta legislazione.

Competente a esaminare e a giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione, secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RALCStr.

Spetterà al magistrato competente decidere se la misurazione effettuata è o meno corretta.

3.2. Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti

trasmessi al Ministero pubblico.

Per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC, 6, 7 LALCStr, 4 lett. f, 47 cpv. 2 RLALCStr, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

1.1 La decisione 15 ottobre 2004 n° 25629/210 del Dipartimento Istituzioni è

annullata.

1.2 Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Intimazione a:

Ministero pubblico, Lugano

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

speedingtraffic offensecompetencepublic prosecutoradministrative authorityannulmentappealcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the speeding offense was a grave traffic offense within the competence of the public prosecutor rather than the Sezione della circolazione.

Decisione estratta

A driving speed of 95 km/h in a 60 km/h urban zone is, if confirmed, a grave traffic offense under Art. 90 para. 2 SVG and must be examined by the public prosecutor.

Motivazione estratta

The court relied on Federal Supreme Court case law holding that exceeding the urban speed limit by 25 km/h or more is generally a grave violation. Under the cantonal implementing rules, such delicts are to be transmitted to the public prosecutor, not decided by the Sezione della circolazione.

Questione giuridica chiave

Whether the challenged administrative decision should be annulled and the file transmitted to the public prosecutor.

Decisione estratta

The appeal is upheld, the decision is annulled, and the file is transmitted to the public prosecutor.

Motivazione estratta

Because the authority lacked competence to decide a grave traffic offense, the impugned decision could not stand; the competent magistrate must instead assess the correctness of the speed measurement.

Questione giuridica chiave

Whether court fees and costs should be charged in appeal proceedings.

Decisione estratta

No court fees or costs are imposed.

Motivazione estratta

The dispositive order expressly waives the taking of fees and expenses.

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