Appeal inadmissible for not being filed in Italian

30.2004.310Altro tribunale28 dic 2004Inadmissible

Sintesi

RI 1 appealed a circulation office decision imposing a CHF 500 fine, but the appeal was drafted in German. The Pretura penale warned him that under the cantonal contravention procedure the appeal had to be filed in Italian and gave him a peremptory 10-day deadline to resubmit it in the correct language. He did not cure the defect. The judge therefore declared the appeal inadmissible and ordered CHF 50 in justice fees and costs against the appellant.

Regest

Art. 5 LPContr; language requirement for appeals in contravention proceedings; failure to file the appeal in Italian, after a peremptory invitation to remedy the defect under Art. 6 LPContr, entails inadmissibility. The linguistic requirement is mandatory and derives from cantonal procedural autonomy (consid. D-E). Where the appeal is inadmissible, a modest justice fee and costs may be charged pursuant to Art. 15 LPContr.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2004.310

Data decisione, Autorità: 28.12.2004, PRPEN

Titolo: ricorco irricevibile poiché non in lingua italiana

Incarto n. 30.2004.310/pg 23825/201

Bellinzona 28 dicembre 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 6/7 ottobre 2004 presentato da

RI 1

contro

la decisione n° __________ del __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti;

considerato, in fatto ed in diritto

A. Il 6/7 ottobre 2004 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione __________ con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per aver omesso di sottoporre il veicolo __________ - entro il termine prescritto - al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali.

L'allegato era redatto in lingua tedesca.

B. In data 18 ottobre 2004 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:

"in possesso del suo scritto citato a margine le comunico che, conformemente alle norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le contravvenzioni:

art. 4 3 Il ricorso deve contenere:

a) la menzione della decisione impugnata;

b) una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;

c) una breve motivazione;

d) le conclusioni.

Al ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.

art. 5 1 Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.

art. 5 2 Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.

In applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua italiana, nella forma indicata, con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."

C. Lo scritto di cui sopra è stato notificato all’insorgente il 21 ottobre 2004; di conseguenza il termine assegnatogli è scaduto infruttuosamente il 2 novembre 2004.

D. Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).

E. Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati irricevibili.

Nella fattispecie, il ricorrente non ha provveduto a sanare il vizio riscontrato nel suo gravame, malgrado egli sia stato avvisato delle conseguenze. Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile.

Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 6/7 ottobre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

  1. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il giudice: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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