Appeal inadmissible for failure to file the challenged decision

30.2004.299Altro tribunale30 dic 2004Inadmissible

Sintesi

RI 1 filed an appeal against an unspecified traffic administration decision but did not attach the challenged decision. The Pretura penale had already given a peremptory five-day deadline to cure the defect, warning that the appeal would be inadmissible. Because the deadline expired without compliance, the court held that the appeal could not be examined and declared it inadmissible. It also ordered a modest justice fee and costs of CHF 50 against the appellant.

Regest

Art. 4 cpv. 4, 6 e 10 cpv. 1 LPContr; ricorso senza allegazione della decisione impugnata; irricevibilità. La mancata produzione dell’atto che deve necessariamente accompagnare il gravame costituisce vizio formale sanabile mediante fissazione di un termine perentorio con comminatoria d’irricevibilità. Decorso infruttuosamente tale termine, l’autorità non entra nel merito del ricorso. L’omissione preclude altresì l’esame dell’ammissibilità e dell’eventuale infondatezza immediata dell’impugnazione. In presenza dell’esito sfavorevole del gravame può essere posta a carico del ricorrente una tassa di giustizia modica ai sensi dell’art. 15 LPContr.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2004.299

Data decisione, Autorità: 30.12.2004, PRPEN

Titolo: ricorso irricevibile poiché non é stata prodotta la decisione impugnata

Incarto n. 30.2004.299/pg 21126/203

Bellinzona 30 dicembre 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 27 settembre 2004 presentato da

RI 1

contro

una decisione emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

  1. Il 27 settembre 2004 RI 1 ha inoltrato ricorso contro una decisione non meglio precisata della Sezione della circolazione.

  2. Con scritto 27 settembre 2004, intimato il 1°ottobre 2004, questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:

"al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.

Richiamato l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."

  1. Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata. A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che necessariamente dev'essere allegato al ricorso.

La trasmissione della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10 cpv. 1 LPContr).

  1. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile.

Visto l’esito del gravame non si può prescindere dall’applicazione di una modica tassa di giustizia (art.15 LPContr).

Per questi motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,

pronuncia: 1. Il ricorso 27 settembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

  1. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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