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30.2004.253 ΓÇó Appeal granted because contravention had already been paid
30.2004.253Altro tribunale2 set 2004Granted
The Pretura penale of Ticino upheld an appeal against a CHF 100 fine imposed by the Sezione della circolazione for failure to submit a vehicle to mandatory emissions-system maintenance on time. The appellant argued that the contravention had already been paid. The court found that the payment had been made, albeit one day after the deadline, and that the administrative decision imposed no additional surcharge for costs or court fees. It therefore held that the amount due had been paid in full, granted the appeal, annulled the challenged decision, and ordered that no fees or costs be collected.
LPContr; appeal against a contravention decision already paid in full; where the file shows that the amount due for the infraction was paid, albeit after expiry of the payment deadline, and the impugned decision does not impose any additional surcharge for costs or court fees, the decision lacks a remaining monetary basis and must be annulled (consid. 3-4). The decisive point is whether the authority still claims anything beyond the paid amount; absent such additional claim, full satisfaction of the penalty precludes maintaining the sanction.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2004.253
Data decisione, Autorità: 02.09.2004, PRPEN
Incarto n. 30.2004.253/pg 19538/205
Bellinzona 2 settembre 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere _________ per statuire sul ricorso 25 agosto 2004 presentato da
______________,
contro
la decisione 13 agosto 2004 emessa d _CRTE1
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
La Sezione della circolazione ha inflitto a _______ una multa di fr. 100.- per aver omesso di sottoporre il veicolo_______, entro il termine prescritto, al servizio obbligatorio di manutenzione del sistema antinquinamento.
Contro la predetta pronuncia dipartimentale il ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento per il fatto che la contravvenzione inflittagli è già stata pagata.
Dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente ha provveduto al pagamento della contravvenzione in esame in data 21 giugno 2004, ossia il giorno dopo la scadenza del termine per effettuare il suddetto pagamento; di conseguenza è stata avviata la procedura ordinaria da parte della Sezione della circolazione.
Tuttavia la risoluzione 13 agosto 2004 della sezione della circolazione non prevede alcun aggravio per spese e tassa di giustizia e pertanto si deve concludere che il ricorrente ha già pagato integralmente quanto dovuto per l'infrazione commessa.
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 25 agosto 2004 di è accolto.
§ Di conseguenza è annullata la decisione n° 19538/205 del 13 agosto 2004 emessa dalla Sezione della circolazione.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Il presidente: Il cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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