AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.230
Data decisione, Autorità:
10.11.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.230/
16909/207
Bellinzona
10
novembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
__________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 agosto 2004
presentato da
RI1,
difeso da:
DI1
contro
la decisione
16 luglio 2004 n.16909/207 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni del 12 agosto
2004 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
A. La Sezione della
circolazione, con decisione del 16 luglio 2004, ha inflitto a __________ una
multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di
fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"alla guida della
vettura __________ effettuava un cambio di corsia in preselezione oltrepassando
la linea di sicurezza e creando pericolo ad un motociclista sopraggiungente da
tergo".
Fatti
accertati il 10 maggio 2004 in territorio di Breganzona.
La
risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e
3, 90 cifra 1 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale __________ si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Contesta la versione dei fatti
fornita dal motociclista in quanto manifestamente in contrasto con la realtà
degli accadimenti.
Rileva che le affermazioni del
signor __________ vanno trattate alla pari di una segnalazione di un cittadino
personalmente coinvolto in un diverbio con un utente della strada e non, come
erroneamente fatto nella risoluzione impugnata, alla stregua di un rapporto di
contravvenzione steso da un agente di polizia in regolare servizio.
Conferma integralmente la sua
versione dei fatti contenuta nelle osservazioni 26 maggio 2004 spiegando che
all'uscita dell'autostrada all'altezza di Breganzona, nell'effettuare la
preselezione verso sinistra che gli avrebbe permesso di imboccare via Lepori in
territorio di Massagno, non ha ostacolato alcun utente della strada. Sostiene
di avere debitamente segnalato la manovra di spostamento laterale con
l'indicatore di direzione e che la brusca frenata del denunciante è da
ricondurre ad una sua velocità inadeguata. Nessuno gli ha pertanto "tagliato
la strada". La totale infondatezza e tendenziosità della sua versione
dei fatti è dimostrata dagli epiteti e minacce, proferite nei confronti del
ricorrente.
Chiede che, viste le manifeste
incongruenze e contraddizioni nella versione resa dal denunciante, oltre al
comportamento ostile e diffamatorio assunto nei suoi confronti, il giudice
proceda all'audizione del ricorrente in contraddittorio con il denunciante.
C. La Sezione della
circolazione nelle sue osservazioni del 12 agosto 2004 si astiene dal formulare
osservazioni lasciando al giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto:
- La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
La documentazione prodotta dal
ricorrente può essere acquisita agli atti e pacifico risulta essere il richiamo
dell'incarto della Sezione della circolazione; non si ritiene per contro
necessario procedere ai completamenti istruttori postulati dal ricorrente - non
meglio precisati testi e audizione del ricorrente in contraddittorio con il
denunciante - in quanto non suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai
fini del giudizio.
- Secondo l'art. 34 LCStr
sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre
circolare alla destra di queste linee (cpv. 2); il conducente che vuole
cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi
in preselezione, passare da una corsia all'altra, deve badare ai veicoli che
giungono in senso inverso e a quelli che seguono (cpv. 3). È inoltre vietato ai
veicoli di oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie di sicurezza o
di passarci sopra (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni
d'esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.
90 cifra 1 LCStr).
- Nella situazione qui in
esame il ricorrente contesta la versione data dal denunciante.
È pacifico che al momento dei
fatti quest'ultimo pur essendo un agente della Polizia cantonale si trovava
fuori servizio.
Questa circostanza è tuttavia
ininfluente per la valutazione della fattispecie, le dichiarazioni del centauro
essendo trattate alla pari di una denuncia inoltrata da ogni altro utente della
strada. La constatazione di un'infrazione non deve infatti avvenire
necessariamente da parte di un agente di polizia, le cui dichiarazioni, per
altro, non godono in nessun caso di una presunzione di veridicità e
fedefacenza.
- Sin dalle prime
osservazioni 24 maggio 2004 il ricorrente sostiene di non aver messo in
pericolo altri utenti della strada, circostanza che conferma anche nelle
seconde osservazioni 25 giugno 2004 e nel ricorso in esame. Ritiene di non aver
commesso alcuna manovra pericolosa.
Non nega peraltro di aver
effettuato una preselezione in terza corsia verso Massagno. Durante questa
manovra, egli afferma di non aver tuttavia ostacolato alcun utente della
strada.
L'obbligo imposto dalla legge
per chi vuole cambiare corsia di badare agli utenti che seguono in modo da non
ostacolare la loro marcia include un controllo della situazione del traffico
dietro la propria vettura, mediante gli appositi specchietti e mediante un controllo
del cosiddetto "punto morto laterale". Il fatto che il ricorrente non
si sia reso conto di aver creato un pericolo per un altro utente della strada è
da ricollegare al fatto che egli non ha diligentemente controllato il traffico
che giungeva alle sue spalle. Non è infatti sufficiente segnalare le proprie
manovre e spostamenti come egli asserisce di aver correttamente fatto: la
segnalazione necessita appunto di una verifica preliminare.
La mancanza di un controllo si
evince dalle dichiarazioni dell'insorgente stesso, il quale si limita a
sostenere di aver effettuato lo spostamento dopo aver regolarmente segnalato la
manovra con l'indicatore di direzione, ma mai afferma di avere controllato
negli specchietti e avere notato il sopraggiungere del motociclista (vista la
lunghezza rilevante della preselezione egli doveva essere visibile). Il
ricorrente per giustificare la sua dimenticanza e il mancato rilevamento del
motociclista ipotizza per contro un'inadeguata velocità del centauro, che
tuttavia, anche qualora fosse provata (in realtà non vi è alcun riscontro in
merito), non sarebbe idonea a sopprimere o modificare i suoi doveri di verifica
del traffico che segue.
Nel rapporto di
contravvenzione 5 giugno 2004 il signor __________ descrive in maniera molto
precisa lo svolgimento dei fatti. Dichiara che l'improvviso cambio di corsia
effettuato dal ricorrente lo ha costretto a compiere una brusca frenata finita,
visto il poco spazio a disposizione, sull'isolotto sul quale è eretto
l'impianto semaforico. Aggiunge che è possibile che il ricorrente non si sia
accorto di avergli tagliato la strada.
Questo conferma che il
ricorrente non ha prestato la dovuta attenzione al traffico dietro il suo
veicolo prima di effettuare il cambio di corsia.
L'infrazione di aver
effettuato un cambio di corsia in preselezione senza badare ai veicoli che
seguono, creando pericolo ad un motociclista sopraggiungente da tergo, è dunque
data.
- Resta da verificare se
il ricorrente, effettuando il cambio di corsia in preselezione abbia anche
oltrepassato la linea di sicurezza demarcata sul campo stradale.
Anche su questo fatto le
versioni delle due parti divergono. Il ricorrente sostiene, nelle sue
osservazioni 26 maggio 2004, di aver regolarmente percorso la rotonda all'uscita
dell'autostrada e di essersi immesso su via Bioggio, effettuando la
preselezione verso sinistra (percorrendo la terza corsia) per poi immettersi
(dopo il semaforo) su via Lepori (in territorio di Massagno). Nelle sue seconde
osservazioni 25 giugno 2004 precisa di aver effettuato la preselezione in terza
corsia verso Massagno subito dopo la rotonda e di aver regolarmente segnalato
con i lampeggianti i vari cambiamenti di direzione.
Al contrario il signor
__________ sostiene che il cambio di corsia in preselezione è avvenuto a circa
15 metri dalla linea d'arresto del semaforo. A quell'altezza risulta essere
demarcata sul sedime stradale una linea di sicurezza. Vista
la divergenza fra le due versioni, entrambe plausibili, risulta impossibile
stabilire con precisione il punto dove questo cambio di corsia è avvenuto.
Si ritiene pertanto corretto,
data l'impossibilità per questo giudice di raggiungere il pieno convincimento
che quest'infrazione sia realmente avvenuta, prescindere, in applicazione del
principio legale "in dubio pro reo", dall'infliggere la
relativa pena.
-
La circostanza asserita
dal ricorrente che anche il denunciante avrebbe infranto le norme della
circolazione posteggiando dopo i fatti la motocicletta in zona vietata, oltre a
non essere provata, è ininfluente per il giudizio, perché in ambito penale
ognuno risponde per le proprie colpe.
-
In conclusione, il
ricorrente è pertanto autore colpevole di aver effettuato un cambio di corsia
in preselezione in violazione all'art. 34 cpv. 3 LCStr, creando pericolo ad un
motociclista sopraggiungente da tergo.
Vista l'applicazione del
principio in dubio pro reo per l'infrazione riguardante il superamento della
linea di sicurezza la multa può essere ridotta a fr. 200.-.
Il ricorso va dunque accolto
in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza.
Con questo esito non si può
prescindere dal prelevare oneri di giudizio, benché ridotti.
per questi motivi visti gli artt. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.
2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;
.
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a __________ è
inflitta una multa di fr. 200.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.- e
alle spese di fr. 20.-.
-
La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
__________;
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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