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Numero d'incarto:
30.2004.227
Data decisione, Autorità:
24.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.227/AMM
04
1066/709
Bellinzona
24
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
__________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 26 luglio 2004
presentato da
contro
la decisione n.
04 1066/709 del 16 luglio 2004 emessa dl'Ufficio giuridico della
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letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che l'Ufficio
giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 16
luglio 2004, ha inflitto a ________ una multa di fr. 50.–, addebitandole
inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–,
per avere presentato tardivamente – il 25 marzo 2004, all'ufficio
regionale stranieri di Lugano – una domanda di modifica dello stato civile
avvenuta il 27 ottobre 2003;
che ______ è insorta contro
tale risoluzione con un ricorso del 26 luglio 2004 in cui postula in sostanza
l'annullamento della multa;
che non sono state chieste
osservazioni all'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 24
RLaLPS-CE/AELS il cambiamento d'indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome
e del nome, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, la partenza per
l'estero, ogni e qualsiasi modifica dello stato civile o composizione familiare
(segnatamente matrimonio, nascita, adozione, divorzio, ricongiungimento
familiare) devono essere notificati entro 30 giorni all'Ufficio degli stranieri
competente;
che le infrazioni alle
disposizioni cantonali in materia di persone straniere sono punite dalla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, con la multa sino
a fr. 2000.– (art. 12 LaLPS e 38 RLaLPS-CE/AELS);
che l'autorità di primo grado
rimprovera alla multata di avere contravvenuto all'art. 24 RLaLPS-CE/AELS
presentando tardivamente – il 25 marzo 2004, all'ufficio regionale stranieri di
Lugano – una domanda di modifica dello stato civile avvenuta il 27 ottobre
2003;
che l'insorgente non nega di
avere commesso l'infrazione, il ricorso esaurendosi nelle seguenti argomentazioni:
"Con
la presente confermo quanto dichiarato nella mia lettera precedente del 3
maggio '04. Inoltre sempre per motivi del mio stato di salute e delle cure costosissime
non riesco nemmeno a far fronte alla franchigia della cassa malati e alle
partecipazioni. In tale caso l'ultima mia preoccupazione e il decreto di multa.
Vorrei
risparmiare ulteriori sprechi sia a me che a voi, in quanto avviare una pratica
giudiziaria nei miei confronti avrebbe la stessa conclusione considerando il
fatto della mia situazione finanziaria";
che la precaria situazione
finanziaria allegata dalla ricorrente non la esimeva tuttavia, con ogni evidenza,
dal dovere di notificare entro 30 giorni il cambiamento del proprio stato
civile, e ciò – contrariamente a quanto lascia intendere l'interessata nelle
evocate osservazioni del 3 maggio 2004 – a prescindere dagli oneri addebitatile
in seguito a una precedente domanda di modifica dell'indirizzo, così come da
future spese inerenti ad altri cambiamenti personali e rinnovi di permesso;
che nulla induce pertanto a
scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo altresì adeguata
all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente
commisurata al grado di colpa dell'insorgente, alla sua situazione finanziaria
e contenuta nei limiti di legge;
che il ricorso deve quindi
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi,
visti gli art. 12 LaLPS; 24 e 38
RLaLPS-CE/AELS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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