Traffic fine for worn tire tread confirmed

30.2004.226Altro tribunale23 set 2004Dismissed

Sintesi

RI1 appealed a traffic fine imposed by the Sezione della circolazione for driving in Bellinzona with a vehicle whose tire had insufficient tread. He argued that the tires were later changed and that the stopping officer had said no fine would be issued if he changed them. The Pretura penale held that later replacement of the tires did not erase the offense, that any alleged statement by the officer was not binding and was unsupported by proof, and that the statutory and disciplinary-fine provisions justified the CHF 100 sanction. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 29 LCS; art. 58 cpv. 4 OETV; art. 93 n. 2 LCS; later remediation does not exclude punishment for driving a vehicle not compliant with safety requirements. Where the driver knew or ought to have known of the defect, the offense is complete at the moment of circulation. Subsequent replacement of the defective part does not extinguish liability; informal assurances by the police officer are not binding on the administrative authority absent proof. If the appeal is dismissed, procedural costs follow the losing party under art. 15 LPContr.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2004.226

Data decisione, Autorità: 23.09.2004, PRPEN

Incarto n. 30.2004.226/AMM 17656/205

Bellinzona 23 settembre 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con _________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 29 luglio 2004 presentato da

RI1

contro

la decisione n. 17656/205 del 23 luglio 2004 emessa d _CRTE1

viste le osservazioni del 30 agosto 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 23 luglio 2004, ha inflitto a __________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati 3 febbraio 2004 in territorio di Bellinzona:

"Ha circolato con il veicolo ________ avente un copertone privo di sufficienti rilievi antiscivolanti";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 58 cpv. 4 e 219 cpv. 1 OETV;

che _______ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 29 luglio 2004 nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del 30 agosto 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 29 cpv. 1 prima frase LCS un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV);

che chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto o con la multa (art. 93 n. 2 prima frase LCS); per la guida di un veicolo a motore con uno pneumatico difettoso, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;

che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere circolato con un veicolo "avente un copertone privo di sufficienti rilievi antiscivolanti";

che l'insorgente non nega la fattispecie appena evocata, il ricorso esaurendosi nelle seguenti censure:

"con la presente intendo presentare ricorso in merito alla multa qui unita, in quanto l'agente che mi ha fermato ha affermato che se avrei cambiato i copertoni non mi avrebbe fatto la multa.

Aggiungo che il furgone è stato controllato presso la Polizia dopo aver cambiato i copertoni (esiste anche un rapporto)";

che il successivo cambio dei copertoni non basta tuttavia – con ogni evidenza – a esimere l'insorgente dalla pena, e ciò a prescindere da eventuali indicazioni contrarie dell'agente denunciante, non vincolanti per la Sezione della circolazione e di cui difetta per altro qualsivoglia riscontro probatorio;

che a ragione l'autorità di primo grado ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 100.–, pari a quella sancita dal predetto elenco sulle multe disciplinari, con i relativi oneri processuali;

che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 58 cpv. 4 e 219 cpv. 1 OETV; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico ricorrente.

  2. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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