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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.215
Data decisione, Autorità:
23.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.215/AMM
15809/206
Bellinzona
23
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
_______ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 14 luglio 2004
presentato da
contro
la decisione n.
15809/206 del 9 luglio 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni del 28 luglio
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 9
luglio 2004, ha inflitto a ________ una multa di fr. 80.–, addebitandogli
inoltre oneri processuali di complessivi fr. 30.–, per essersi fermato – il 14
novembre 2003 in territorio di Cureglia – "con il veicolo _______ in un
passaggio stretto";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 37 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 18 cpv. 2 lett. b
ONC;
che ________ è insorto contro
tale decisione con un ricorso del 14 luglio 2004 in cui postula in sostanza
l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 28
luglio 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 37 cpv. 2 prima
frase LCS è vietato fermarsi o sostare dove il veicolo potrebbe essere di
ostacolo o di pericolo alla circolazione; l'art. 18 cpv. 2 lett. b ONC concreta
la predetta norma vietando la fermata volontaria – fra l'altro – nei passaggi
stretti;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che per la fermata in un
passaggio stretto l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari
(RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 80.– (infrazione n. 205);
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato, come detto, di essersi fermato "con
il veicolo ______ in un passaggio stretto";
che la decisione impugnata
fonda sui seguenti accertamenti dell'agente denunciante (rapporto di contro
osservazioni dell'8 giugno 2004):
"● La
sera del 14.11.04 ero di servizio unitamente al collega di Comano per il
servizio notturno intercomunale.
[…]
● Di
passaggio, durante la ronda, scendendo da Porza arrivati all'altezza delle
vetture parcheggiate sul lato sinistro, compresa la vettura del __ , non si è
potuto transitare, in quanto lo spazio era insufficiente, e sul lato destro esiste
un canale per il recupero dell'acqua piovana a forma di 'mezza luna'. Si fa
rimarcare che quella sera su tutto il tratto che porta verso la strada cantonale
era intasata di vetture. (Vedi documentazione con planimetria allegata).
● A
seguito di questo si è dovuti ritornare in retromarcia e ritornare da Porza
[…]";
che il ricorrente fa valere
quanto segue:
"non
è mia abitudine contestare il lavoro fatto da chi con impegno e sempre maggiore
difficoltà, cerca di fare funzionare le cose sul territorio.
In
questa occasione devo però segnalare una discordanza di posizioni.
Da
parte mia confermo (vedi allegato) che la descrizione così come rappresentata
dall'agente non è perfettamente quella della sera del 14 novembre 2003.
La
strada di allora (tutta in rifacimento per i lavori sulla cantonale), non aveva
queste caratteristiche e gli spazi erano ben maggiori.
Nessuna
identificazione chiara aiutava la comprensione dell'importanza comunale di
questa strada sterrata (questo ancora oggi).
Avevo
chiesto un sopralluogo e con molta cortesia il sig _______ dell'ufficio
giuridico, mi ha segnalato che di transito nella zona ha valutato alcuni
aspetti. Anche per lui la strada (di oggi) sterrata sembra più un accesso di
campagna. Non facile dedurre l'importanza segnalata dal denunciante.
Per
questo confermo quanto scritto in precedenza e cioè che non ritengo di dovere
subire questa contravvenzione";
che le constatazioni di un
agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza:
rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la
concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare
la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni
sollevate dal multato;
che il ricorrente, in
concreto, non evoca circostanze suscettibili di confutare gli accertamenti di
polizia, ove solo si consideri ch'egli neppure esclude di avere impedito con la
propria auto il transito del veicolo dell'agente denunciante, sostenendo anzi
di avere solo "cercato di non contribuire nel creare
ulteriori blocchi" (osservazioni al rapporto di polizia 8 giugno 2004,
cui il ricorso rinvia);
che le argomentazioni del
multato non consentono in definitiva di scostarsi dalla chiara e lineare descrizione
dei fatti resa dall'agente, il quale non aveva del resto motivo di esporre
circostanze inveritiere, né tanto meno di imputare indebitamente al ricorrente
un intasamento della strada per sole colpe altrui;
che in siffatte evenienze,
questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che l'insorgente
ha commesso l'infrazione rimproveratagli;
che a ragione la Sezione della
circolazione gli ha quindi inflitto una multa di fr. 80.–, pari a quella
sancita dal predetto elenco sulle multe disciplinari, con i relativi oneri
processuali;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 37 cpv. 2, 90 n. 1 LCS
e 18 cpv. 2 lett. b ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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