Adjustment of provisional sewerage construction contributions

30.2004.21Altro tribunale25 gen 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 challenged the Municipality of A__________'s refusal to revise provisional sewerage construction contributions after the cantonal valuation office reduced the property's valuation by 30%. The Municipality had already imposed provisional contributions on the parcels, and the Cantonal Council later declared the appeal inadmissible and transmitted the file to the Tribunal of expropriation. The tribunal held that provisional contributions are calculated on the basis of the approved cost estimates and the values valid at publication; later valuation changes are relevant only when definitive contributions are assessed. The appeal was therefore dismissed and no fees were charged.

Massima Omnilex

Art. 20, 96 ss and 99a cpv. 2 LALIA; provisional sewerage construction contributions and later change in land valuation. Provisional contributions are fixed on the basis of the approved budgeted costs and the cadastral values in force at the time of publication of the assessment plan. Subsequent revisions of the official valuation do not justify an adjustment of the provisional levy. Such changes are to be taken into account only when the definitive contribution is assessed after completion of the works and establishment of the final accounts. The definitive contribution serves both to ensure cost coverage and to correct discrepancies in valuation; equal treatment is thereby sufficiently guaranteed (consid. 3-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2004.21

Data decisione, Autorità: 25.01.2005, TE

Titolo: contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione

Incarto n. 30.2004.21 LALIA 00.773

Lugano 25 gennaio 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

composto dalla presidente avv. Margherita De Morpurgo Quadri

e dai membri:

arch. Bruno Buzzini ing. Gianfranco Sciarini

segretario giudiziario:

Armando Petrini

sedente per statuire sul ricorso 4 luglio 2000 presentato da

RI 1

contro

Comune di A__________, rappr. dal Municipio

nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi provvisori di costruzione per le opere di canalizzazione relativamente ai mappali no. 568 e 682 di A__________

Letti ed esaminati gli atti

considerato - che nel periodo dal 23 marzo al 23 aprile 1998 il Comune di A__________ ha proceduto alla pubblicazione del prospetto dei contributi provvisori per opere di canalizzazione a norma degli art. 102 ss LALIA dandone contemporaneo avviso ai contribuenti interessati;

  • che in quest’ambito RI 1, proprietario del mappale no. 568 e comproprietario del mappale no. 682 è stato imposto rispettivamente per fr. 4785.- e fr. 4320.- (vedi avviso personale del 18 febbraio1998), imposizione cresciuta in giudicato;

  • che in data 28.6.1999 l’Ufficio cantonale di stima ha ridotto del 30% la stima della proprietà citata ai sensi del’art. 48 cpv. Lst.;

  • che con scritto 15 maggio 2000 al Municipio RI 1, appellandosi alla predetta decisione dell’Ufficio cantonale di stima, ha chiesto l’adeguamento dei contributi provvisori di costruzione per le opere di canalizzazione;

  • che con decisione del 20 giugno 2000 il Municipio sentito anche il parere del Dipartimento Istituzioni (Sezioni enti locali) ha respinto detta richiesta;

  • che RI 1 si è aggravato contro tale decisione al Consiglio di Stato con ricorso del 4 luglio 2000 ribadendo la propria richiesta;

  • che con osservazioni del 26 luglio 2000 il Municipio di A__________ ha chiesto la reiezione del gravame;

  • che con risoluzione no. 5753 del 20 dicembre 2000 l’esecutivo cantonale ha dichiarato irricevibile il ricorso ed ha trasmesso gli atti per competenza al Tribunale di espropriazione sopracenerino;

  • che con decreto 20 gennaio 2005 conformemente alla legge sull’unificazione dei Tribunali di espropriazione del 29.11.1999 la Presidente ha provveduto alla formazione del nuovo collegio giudicante;

  • che il ricorso in esame non necessita di essere formalmente istruito in quanto manifestamente infondato (art. 48 Lpamm.);

  • che infatti nella fattispecie concreta si tratta di un contributo di costruzione provvisori, fondati cioè su conti preventivi votati dal Consiglio comunale il 24 marzo 1997 nell’ambito dell’adozione del PGS ed approvati dal competente Dipartimento (art. 20 LALIA) e sui valori di stima vigenti al momento della pubblicazione del prospetto;

  • che una volta conclusi i lavori e resi noti i consuntivi, verranno percepiti i contributi definitivi che hanno un duplice scopo perequativo. Innanzitutto, in ossequio al principio della copertura dei costi, essi pareggiano le entrate e le uscite, tenuto conto di eventuali differenze rilevanti tra il conto preventivo e quello consuntivo, garantendo l’incasso dei contributi corrispondenti all’effettivo costo delle opere (Rapporto della Commissione speciale per la nuova LALIA del 13.3.1975 in VGC p. 1174 no. 1174 bo,. 14.4.8 e p. 1175 no. 14.4.10). Inoltre grazie alla pregiudiziale revisione generale delle stime (art. 99a cpv. 2 LALIA), il contributo definitivo è anche il mezzo per eliminare e correggere eventuali discrepanze rinvenibili negli stessi valori di strima e prodottesi nel tempo intercorso tra la fase impositiva provvisoria e quella definitiva (RDAT 1998 no. 34; sentenze inedite del TF 4.5.1988 su ricorso P. SA e P. SA c 5a, 30.1.1997 su ric. P. AG c. 5b; TE sott. 29.12.1999 in re H./Comune di Mezzovico-Vira;TE sott.15.6.2000 in re B./Comune di Monteggio; Messaggio concernete la modifica della LALIA del 2.7.1993 p. 12-14);

  • che il Comune di A__________ dovrà tenere conto della decisione dell’Ufficio cantonale di stima del 28.6.1999 e di eventuali decisioni successive solo al momento del calcolo del contributo definitivo;

  • che con ciò, per costante giurisprudenza, il diritto alla parità di trattamento è sufficientemente garantito (rinvii citati);

  • che pertanto il ricorso dev’essere respinto.

Per i quali motivi

Richiamati gli art. 96 SS LALIA

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto;

  2. Non si prelevano tasse ne spese

  3. La presente decisione è definitiva.

  4. Intimazione a:


RI 1

Per il Tribunale di espropriazione,

la Presidente il Segretario

avv. Margherita De Morpurgo Quadri Armando Petrini

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

provisional contributionssewerage worksland valuationdefinitive contributionequal treatmentcost coverage

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether provisional construction contributions for sewerage works had to be adjusted because the official valuation of the property was later reduced.

Decisione estratta

No. Provisional contributions are based on the pre-approved estimated costs and the valuation values in force when the assessment notice was published; later valuation changes are to be taken into account only for the definitive contribution.

Motivazione estratta

The court held that provisional contributions serve only as an interim levy. The definitive contribution, once the works are completed and the accounts are known, is the appropriate stage to correct discrepancies both in costs and in valuation. Equal treatment is sufficiently safeguarded by this mechanism.

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