Traffic fine reduced for late emissions inspection

30.2004.206Altro tribunale13 set 2004Partially Granted

Sintesi

The Pretura penale heard an appeal against a CHF 500 traffic fine imposed by the Sezione della circolazione for failing to submit a vehicle on time for the required exhaust-emissions inspection. The appellant did not contest the breach itself, only the amount. The court held that, for a delay of up to one month, the disciplinary fine schedule provided for CHF 40. It therefore amended the decision and reduced the fine to CHF 40. In light of the outcome, the court also waived all fees and costs for both the appeal and the first instance.

Regest

Art. 59a cpv. 1 ONC; Art. 96 ONC; disciplinary fine for late emissions-maintenance inspection: where the mandatory maintenance deadline is exceeded by up to one month, the applicable sanction is the fine fixed in the disciplinary fine schedule. If the lower authority imposes a substantially higher amount, the appellate authority may reform the decision to the tariff amount. Costs may be waived where the appeal succeeds and the appellant would not have challenged the decision had the correct fine been imposed ab initio (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2004.206

Data decisione, Autorità: 13.09.2004, PRPEN

Incarto n. 30.2004.206/AMM 14572/207

Bellinzona 13 settembre 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con _________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 5 luglio 2004 presentato da

_________RI1

contro

la decisione n. 14572/207 del 25 giugno 2004 emessa d _CRTE1

viste le osservazioni del 9 luglio 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 25 giugno 2004, ha inflitto a _________ una multa di fr. 500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati l'8 maggio 2004 in territorio di Camorino:

"Ha omesso di sottoporre il veicolo______ , entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC;

che _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 5 luglio 2004 in cui postula una riduzione della multa;

che in uno scritto del 9 luglio 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando all'autorità di ricorso "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 59a cpv. 1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;

che chiunque viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);

che la Sezione della circolazione rimprovera al multato di avere "omesso di sottoporre il veicolo _______, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali";

che l'ultimo servizio di manutenzione era in effetti scaduto nel mese di marzo 2003, ossia più di 13 mesi prima del controllo effettuato dalla polizia cantonale l'8 maggio 2004 (cfr. rapporto di contravvenzione del 9 maggio 2004);

che l'insorgente non nega l'infrazione come tale – pur sottolineando che "in data 7 gennaio 2004 il veicolo è stato regolarmente collaudato a Camorino" – ma si duole di come la vettura è stata immatricolata solo dal 7 al 18 maggio 2004 (ricorso, punto 2, con riferimento all'allegata fotocopia della licenza di circolazione);

che l'interessato si dice pertanto – a giusto titolo – "d'accordo di pagare la multa, ma solo per questo periodo";

che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio di quest'autorità;

che ciò posto, per il superamento fino a un mese del termine per il servizio obbligatorio di manutenzione del sistema antinquinamento, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.– (infrazione n. 501.a);

che la multa inflitta all'insorgente deve quindi essere ridotta in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

che l'esito del ricorso giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

che se la sanzione fosse stata d'acchito corretta, nulla avrebbe indotto l'insorgente a contestare la multa disciplinare dando avvio alla procedura ordinaria, il che impone di soprassedere anche agli oneri di primo grado;

per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103 e 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________ è inflitta una multa di fr. 40.–, senza tasse né spese.

  1. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

  2. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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