AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.198
Data decisione, Autorità:
09.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.198/
14356/202
Bellinzona
9
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 25 giugno 2004
presentato da
________,
contro
la decisione
18 giugno 2004 n. 14356/ 202 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni 16 luglio 2004 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. _CRTE1 con decisione 18 giugno 2004 ha
inflitto a ______ una multa di fr. 100.-- oltre alla tassa di giustizia di fr.
20.-- e alle spese di fr. 10.--, per i seguenti motivi:
"alla guida del
veicolo _______ ometteva di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul quale
stavano transitando alcuni pedoni".
Fatti accertati il 18 aprile
2004 in territorio di Biasca.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 33 cpv. 1, 90 cifra 1 LCS, e 6 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Sostiene che i fatti descritti
dal Sgt _____ nel rapporto di contravvenzione 21 aprile 2004 non corrispondono
a quelli indicati nella risoluzione dell'Ufficio giuridico di Camorino 18
giugno 2004. Infatti nel primo risulta "…omettendo di concedere
regolare precedenza a due pedoni che si trovavano sul marciapiede e che
avevano la chiara intenzione di attraversare la carreggiata, sulle strisce
pedonali", nella risoluzione risulta invece "…ometteva di fermarsi
davanti ad un passaggio pedonale sul quale stavano transitando alcuni
pedoni" (sottolineature nostre). La ricorrente sostiene che
l'intenzione dei due pedoni non era così evidente, visto che si trovavano
all'estremità opposta del marciapiede e non sul bordo come chi sarebbe
intenzionato ad attraversare. Aggiunge inoltre che, al momento dei fatti qui
analizzati, non vi era traffico e che i pedoni avevano tutto il tempo di attraversare
il campo stradale prima del suo arrivo.
C. La Polizia cantonale,
nelle contro-osservazioni 9 luglio 2004, precisa che effettivamente la
risoluzione non rispecchia quanto citato nel rapporto di contravvenzione.
Ribadisce che i pedoni avevano chiaramente manifestato la loro intenzione di
attraversare il campo stradale e che si trovavano sul marciapiede in prossimità
del cordolo. Aggiunge che in senso opposto alla marcia, si trovava già fermo il
conducente di un'autovettura poiché aveva notato che i pedoni stavano per
attraversare la carreggiata.
Riconferma pertanto il
rapporto di contravvenzione.
D. _________,
con lettera 16 luglio 2004, prende atto delle argomentazioni ricorsuali e si
astiene dal formulare osservazioni, lasciando all'autorità competente la più
ampia facoltà di giudizio.
E. La ricorrente, invitata
con lettera 20 luglio 2004, non ha preso posizione sulle contro-osservazioni
della Polizia.
considerato in diritto
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
-
L'art. 33 cpv. 1 LCS
enuncia che il conducente deve agevolare ai pedoni l'attraversamento della
carreggiata.
Inoltre l'art. 6 cpv. 1 ONC
prevede che davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il
conducente deve accordare la precedenza ad ogni pedone o utente di un mezzo
simile a veicolo che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti
ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo. Deve moderare per tempo la
velocità e all'occorrenza fermarsi per poter adempiere quest'obbligo.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni d'esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1
LCS).
- Nella fattispecie la
ricorrente solleva, giustamente, l'inconformità del testo contenuto nel
rapporto di contravvenzione con quello della risoluzione. Nel primo, come
detto, i pedoni risultano ancora sul marciapiede, mentre nella seconda si
trovano già sul passaggio pedonale. Trattasi di un manifesto errore di
trascrizione.
È d'obbligo però sottolineare
che entrambe le fattispecie sono contenute nella stessa norma (art. 6 cpv. 1
ONC) e l'infrazione ad entrambe è punibile allo stesso modo. Condizione per
l'avverarsi della seconda fattispecie è la chiara manifestazione della volontà
del pedone di attraversare la strada.
Ciò posto la Polizia
cantonale, nelle sue contro-osservazioni, non si limita a confermare che i
pedoni si trovavano sul marciapiede, ma sconfessa la tesi della ricorrente
dando ulteriori e precisi dettagli che vanno a completare il quadro dei fatti
al momento in cui ha accertato l'infrazione:
precisa infatti che le persone
erano in prossimità del cordolo vicino alla corsia percorsa dalla multata.
La ricorrente afferma che
l'intenzione dei pedoni "…non era così evidente…". Questo però
non trova riscontro nelle osservazioni della Polizia: infatti a comprova della
reale volontà dei pedoni vi è il fatto che un altro utente della strada
proveniente in senso opposto a quello della ricorrente aveva già arrestato il
proprio veicolo per permettere loro l'attraversamento della strada.
L'intenzione degli stessi era dunque già stata percepita da un automobilista
che addirittura si trovava sulla corsia opposta, ovvero più lontano dai pedoni
rispetto alla ricorrente.
Infine, non giova alla
ricorrente aggiungere che in quel momento non vi era traffico e che i pedoni "avrebbero
avuto tutto il tempo di attraversare prima del mio arrivo". L'obbligo
imposto dalla legge di concedere la precedenza ai pedoni è indipendente dalle
condizioni di traffico e soprattutto indipendente dal fatto che i pedoni
possano attraversare il campo stradale prima o dopo il passaggio del proprio
veicolo.
- La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto.
Ritenuto che la ricorrente può
essere stata indotta a ricorrere a causa dell'incongruenza risultante tra il
rapporto di contravvenzione e la risoluzione, si ritiene opportuno, nonostante
la soccombenza dell'insorgente, prescindere dalla riscossione di tasse e spese
dell'attuale giudizio.
per questi motivi, visti gli art. 33 cpv. 1, 90 cifra 1
LCS; 6 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 25 giugno 2004 è
respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né
spese né tassa di giustizia.
-
Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro la presente sentenza
può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del
Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica
della sentenza (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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