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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.190
Data decisione, Autorità:
06.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.190/AMM
13419/203
Bellinzona
6
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con _____
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 15 giugno 2004 presentato
da
contro
la decisione n.
13419 del 4 giugno 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni del 23 giugno
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 4
giugno 2004, ha inflitto a ________ una multa di fr. 60.–, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i
seguenti fatti accertati il 30 ottobre 2003 in territorio di Ascona:
"ha circolato con il
veicolo _____ omettendo di allacciarsi con la cintura di sicurezza";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 57 cpv. 5 lett. a, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1
LCS; 3a cpv. 1 e 96 ONC;
che ________ è insorto contro
tale decisione con un ricorso del 15 giugno 2004 in cui postula l'annullamento
o una riduzione della multa;
che nelle sue osservazioni del
23 giugno 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che secondo l'art. 3a
cpv. 1 prima frase ONC, nelle automobili il conducente e i passeggeri devono
per principio, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza;
che chiunque viola le
disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione
penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);
che per l'omissione di
allacciare la cintura di sicurezza, l'elenco allegato all'ordinanza concernente
le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 60.–
(infrazione n. 312.1);
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato, come si è detto, di avere "circolato
con il veicolo ________ omettendo di allacciarsi con la cintura di sicurezza";
che l'insorgente non nega di
per sé la commissione del reato, il ricorso esaurendosi nelle seguenti
argomentazioni:
"[…]
avevo già fatto le mie osservazioni 2 volte non avendo messo le cinture
in quanto non stavo bene dovevo recarmi per un funerale e ero sotto stress
psicologico, per cui l'ultima cosa che pensavo erano le cinture;
che riguardo alle asserite
osservazioni, invano si cercherebbe nel fascicolo processuale qualsiasi
riscontro dell'affermazione del multato, né egli allega – per avventura – copia
di siffatte osservazioni;
che nel merito, le ragioni
addotte dal ricorrente non giustificano lontanamente l'omissione ravvisata
dall'autorità di primo grado, punibile del resto anche se dovuta a mera
dimenticanza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);
che a ragione la Sezione della
circolazione ha quindi inflitto all'insorgente per tale reato una multa di fr.
60.–, pari all'importo sancito dal predetto allegato all'ordinanza concernente
le multe disciplinari;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 57 cpv. 5 lett. a, 103
cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 3a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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