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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.177
Data decisione, Autorità:
10.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.177/AMM
11560/290
Bellinzona
10
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
__________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 27 maggio 2004
presentato da
contro
la decisione n.
11560/290 del 14 maggio 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni del 15 giugno
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 14 maggio 2004, ha inflitto a _________ una
multa di fr. 400.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e
le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 5 aprile 2004 in
territorio di Chiasso:
"ha
posteggiato l'autocarro (I) _______ su una corsia d'accesso ad un parcheggio
per autocarri, situato alla dogana autostradale di chiasso, congestionando in
modo considerevole la circolazione sulle normali corsie di marcia";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 37 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS;
che _________ è insorto contro
tale decisione con un ricorso del 27 maggio 2004 nel quale chiede in sostanza
l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 15
giugno 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che non è il caso di chiamare
a deporre "gli agenti di Chiasso" per appurare "se è
vero che io li chiamai per gli stranieri che violavano il confine quella notte",
siffatta circostanza non essendo suscettibile d'influire sull'esito del
giudizio;
che per l'art. 37 cpv. 2 LCS,
è vietato fermarsi o sostare dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di
pericolo alla circolazione (prima frase); se possibile, devono essere usati gli
appositi parcheggi (seconda frase);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato di avere "posteggiato l'autocarro
(I) _________ su una corsia d'accesso ad un parcheggio per autocarri, situato
alla dogana autostradale di chiasso, congestionando in modo considerevole la
circolazione sulle normali corsie di marcia";
che il rapporto di
contravvenzione steso dalla polizia cantonale il 18 aprile 2004 precisa come
l'interessato ha "posteggiato l'autocarro sopramenzionato sulla corsia
di accesso al parcheggio commerciale degli autocarri, onde andare ad effettuare
il disbrigo delle pratiche doganali. A causa di ciò il traffico sull'autostrada
A2, tra la prima uscita autostradale di Chiasso e la dogana si congestionava";
che siffatta dinamica è stata
confermata dall'agente denunciante in un rapporto del 12 giugno 2004 – sul
quale il ricorrente ha avuto modo di esprimersi con osservazioni del 22 giugno
2004 – dal quale si evince altresì come il multato "si recava presso
gli sportelli verso le ore 05.20 … lasciando il suo autocarro posteggiato
incustodito per circa un'ora e trenta minuti, …";
che l'insorgente non nega dal
canto suo di avere posteggiato l'autocarro nel luogo indicato dalla polizia per
recarsi "alle 05.20 negli uffici doganali", soggiungendo come
"il ritardo che ho avuto per tornare al camion era dato dai molti
colleghi che giustamente erano lì prima di me" (osservazioni del 22 giugno
2004, in alto);
che egli ritiene nondimeno di
avere semplicemente agito come gli altri ("è usuale per tutti che
quando hai finito di fare i documenti allora vai a spostare il camion"),
il traffico essendo per altro "già congestionato in quanto la fila
di camion passava oltre ed arrivava oltre l'area di servizio di Coldrerio"
(osservazioni citate, a metà);
che le constatazioni di un
agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza:
rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la
concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare
la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni
sollevate dal multato;
che in concreto, le
argomentazioni addotte dal ricorrente non consentono tuttavia di scostarsi
dalla chiara e lineare descrizione dei fatti resa dall'agente, il quale
non aveva del resto motivo di esporre circostanze inveritiere, né tanto meno di
imputare indebitamente un intasamento generalizzato del traffico al solo agire
del ricorrente;
che in siffatte evenienze
questo giudice, dopo aver vagliato le dichiarazioni agli atti, non ritiene sussistere
alcun ragionevole dubbio che il multato ha commesso l'infrazione
rimproveratagli dalla Sezione della circolazione;
che la multa inflitta, per
finire, è proporzionata all'entità della trasgressione, rettamente commisurata
alla colpa dell'insorgente e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso va pertanto
respinto e la decisione impugnata confermata;
che gli oneri processuali
seguirebbero la soccombenza dell'insorgente, ma la natura particolare dell'impugnativa
giustifica – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di tasse e spese
dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 37 cpv. 2 e 90 n. 1
LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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