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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.169
Data decisione, Autorità:
02.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.169/pg
11466/207
11467/202
Bellinzona
2
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere ____ in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 19 maggio
2004 presentato da
contro
le decisioni
7 maggio 2004 emesse d _CRTE1
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. _CRTE1 con due decisioni del 7 maggio
2004 ha inflitto a __________ due multe di fr. 50.- ciascuna, oltre alla tassa
di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"ha illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo__________, di un fondo privato
debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di
pace".
Fatti accertati il 29 marzo e
il 2 aprile 2004 in territorio di Lugano.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 375 bis e ter CPC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale __________ si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Eccepisce, pur ammettendo di
aver posteggiato in zona privata contrassegnata da divieto, di non aver creato
disturbo alcuno e che andando come disoccupata in cerca di impiego a volte
"si possono creare situazioni che mettono seriamente a disagio".
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
-
Si rileva
preliminarmente come nel gravame la ricorrente riconosce di aver commesso le
infrazioni imputatele dal momento che ammette di aver fatto uso in entrambe le
occasioni di un posteggio debitamente segnalato come privato.
-
Le giustificazioni,
peraltro non accettate dal denunciante, addotte dall'insorgente secondo cui
alla sera tali parcheggi non vengono utilizzati dai clienti degli uffici, con
la conseguenza che l'averne fatto uso non avrebbe arrecato alcun disturbo,
nulla mutano alla fattispecie; infatti la ricorrente non poteva parcheggiare il
proprio veicolo in quel luogo e ciò indipendentemente dall'orario.
Neanche il fatto di essere
disoccupata costituisce una valida giustificazione; nemmeno in tale veste aveva
il diritto di parcheggiare. In altre parole anche i disoccupati devono
attenersi alle regole della circolazione stradale e rispettare i cartelli
segnaletici.
- La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso, ai limiti della
temerarietà, va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art.
15 LPContr).
- Abbondanzialmente si
osserva che nel caso la ricorrente non fosse in grado di pagare in un'unica
volta le contravvenzioni ha la possibilità di chiedere una rateazione
dell'importo, cosa peraltro nemmeno postulata nel gravame; in tal caso dovrà
fare tempestiva domanda all'ufficio esazione e condoni, competente in materia.
per questi motivi, visti gli art. 375 bis e ter CPC , 1
segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 19 maggio 2004 è
respinto.
§ Di conseguenza, sono
confermate le decisioni n° 11466/207 e 11467/202 del 7 maggio 2004 emesse dalla
Sezione della circolazione, Camorino,
-
La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
-
Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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