Traffic fine annulled due to reasonable doubt about yellow light

30.2004.165Altro tribunale2 set 2004Granted

Sintesi

The appellant challenged a traffic fine imposed for allegedly entering an intersection on yellow and colliding with a vehicle coming from the left. The Pretura penale held that the evidence did not exclude reasonable doubt that, when the light changed from green to yellow, she could no longer stop before the intersection as required by traffic rules. The appeal was therefore upheld and the administrative decision annulled. The court also ordered that no court fees, expenses, or compensation be charged.

Regest

Art. 36 cpv. 2 LCS; art. 14 cpv. 1 ONC; art. 68 cpv. 4 OSS; proof of a traffic offence at a yellow light. A driver confronted with a yellow signal must stop only if stopping before the intersection is still possible; liability under art. 90 n. 1 LCS requires sufficient proof that this duty was breached. Where the evidence leaves a reasonable doubt as to the driver’s ability to stop in time, the sanction cannot be upheld (consid. relevant). Cantonal procedural law may provide for no costs and no party compensation when the successful party is the appellant and no legal basis exists for an indemnity.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2004.165

Data decisione, Autorità: 02.09.2004, PRPEN

Incarto n. 30.2004.165/AMM 10534/202

Bellinzona 2 settembre 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con ____________in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 14 maggio 2004 presentato da


(rappresentata dalla RA1,)

contro

la decisione n. 10534/202 del 30 aprile 2004 emessa d _CRTE1

viste le osservazioni del 25 maggio 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 30 aprile 2004, ha inflitto a __________ una multa di fr. 500.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 2 dicembre 2003 in territorio Lugano:

"alla guida della vettura___________, ometteva di fermarsi ad una segnalazione semaforica gialla per cui inoltratasi nell'intersezione collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 68 cpv. 4 OSS;

che __________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 14 maggio 2004 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle osservazioni del 25 maggio 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

che la documentazione prodotta dalla ricorrente può essere acquisita agli atti e pacifica risulta essere il richiamo degli atti dalla Sezione della circolazione, ma non è il caso di disporre la prospettata audizione testimoniale, il ricorso dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

che giusta l'art. 36 cpv. 2 LCS, alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra (prima frase); i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra (seconda frase); è riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia (terza frase);

che per quanto concerne i segnali luminosi, la luce gialla dopo quella verde impone l'arresto dei veicoli "che possono fermarsi ancora prima dell'intersezione" (art. 68 cpv. 4 lett. a OSS);

che chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione rimprovera alla multata di non esseri fermata con la propria vettura – in violazione delle predette disposizioni – "ad una segnalazione semaforica gialla per cui inoltratasi nell'intersezione collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra";

che l'insorgente nega dal canto suo ogni responsabilità nel sinistro: adduce in sintesi di non essersi potuta fermare prima dell'intersezione, il segnale luminoso essendo passato dal verde al giallo quando essa – circolando alla velocità prescritta di 50 km/h su fondo per altro bagnato – si trovava a soli 20 m dall'incrocio (ricorso, punto 4, con riferimento alle risultanze del rapporto di polizia e alla testimonianza scritta della passeggera della multata, allegata al gravame);

che tale versione contrasta invero con le dichiarazioni rese dall'altro protagonista dell'incidente, suffragate anch'esse da una deposizione testimoniale, secondo cui il semaforo era verde per i veicoli provenienti da via ____(cfr. i relativi verbali allegati ai rapporti di polizia del 5 dicembre 2003 e del 15 febbraio 2004);

che siffatta discrepanza non ha impedito tuttavia alla Sezione della circolazione di ritenere credibile la versione della multata laddove essa dichiarava di essere passata con il semaforo giallo anziché rosso;

che ciò posto, questo giudice non dispone di indizi sufficienti ad ascrivere alla ricorrente una qualsivoglia inosservanza delle norme evocate nella decisione impugnata, persistendo un ragionevole dubbio che l'interessata – nel momento in cui il segnale luminoso è passato dal verde al giallo – non fosse più in grado di fermarsi prima dell'intersezione a norma dell'art. 68 cpv. 4 lett. a OSS;

che dato quanto precede, s'impone in definitiva di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 68 cpv. 4 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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