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Numero d'incarto:
30.2004.154
Data decisione, Autorità:
31.08.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.154/AMM
9708/210
Bellinzona
31
agosto 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 maggio 2004
presentato da
RI1
DI1)
contro
la decisione n.
9708/210 del 16 aprile 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni del 10 maggio
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
16 aprile 2004, ha inflitto a _______ una multa di fr. 430.–, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per i
seguenti fatti accertati il 23 maggio 2003:
"alla
guida del veicolo ______ ha circolato nell'abitato di ____ a velocità superante
i 50 km/h ivi prescritti. Velocità accertata con apparecchio radar: 79 km/h. Velocità
punibile dedotta la tolleranza: 74 km/h";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 4a cpv.
1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSS;
che ________ è insorto contro
tale decisione con un ricorso del 3 maggio 2004 in cui postula l'annullamento
del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
10 maggio 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che sulle prove offerte,
pacifico risulta essere il richiamo dalla Sezione della circolazione
dell'incarto inerente all'attuale procedimento;
che non è il caso invece di
assumere le altre prove richieste (ricorso, pag. 2 in alto), giacché non è dato
a divedere – né l'interessato spiega – in che modo tali complementi istruttori
possano recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale "Velocità massima 50, Limite generale" (2.30.1)
indica la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni
della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1
prima frase OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente – come detto – per avere circolato in
abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 74 km/h in
luogo dei 50 km/h prescritti;
che l'autorità di primo grado
ha ritenuto altresì "sufficiente la documentazione esibita",
concludendo che "le osservazioni prodotte del denunciato non
sono tali da giustificare un abbandono del procedimento contravvenzionale";
che il ricorrente si duole di
come la Sezione della circolazione abbia statuito senza dar seguito a talune
delle richieste da egli formulate con lettera del 2 febbraio 2004 – ribadite in
successivi scritti del 3 e del 25 marzo 2004 – intese a:
"…
ricevere copia della convenzione tra le polizie comunali di ____ menzionata
nelle contro osservazioni della polizia;
…
sapere in base a quali istruzioni tecniche (data e numero) sia stato allestito
il controllo radar;
…
sapere se, come e quando siano state effettuate corse di controllo nell'ambito
dell'appostamento radar in questione, rispettivamente se vi è un verbale
attestante la conformità del controllo alle direttive o istruzioni di cui sopra
(di cui ha chiesto di ricevere copia);
…
[ottenere] la prova documentale che il radar effettivamente utilizzato
sarebbe stato verificato dall'UFMET nel gennaio 2003 e trovato conforme;
…
[ottenere] la prova documentale che la limitazione di velocità a 50 km/h
è stata posata 'in seguito a regolare pubblicazione', con indicazione di
quando, come e dove essa sarebbe stata pubblicata, nonché copia della
pubblicazione medesima" (ricorso, pag. 4 punto 7);
che sempre stando
all'interessato, la Sezione della circolazione avrebbe documentato in modo esauriente
solo l'avvenuta verifica dell'apparecchio radar, fornendo per il resto risposte
incomplete in merito all'esistenza di una convenzione tra le polizie comunali,
alle istruzioni tecniche secondo cui sarebbe stato allestito il controllo
radar, al quesito di sapere se, come e quando siano state effettuate corse di
controllo, all'esistenza di un verbale attestante la conformità del controllo
alle direttive o istruzioni di cui sopra, e alla pubblicazione della
segnaletica;
che ne desume, l'insorgente,
una violazione del proprio diritto di essere sentito, "la cui
disattenzione comporta l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente
dalle possibilità di successo del ricorso nel merito" (ricorso, pag. 8
in fondo);
che il diritto di essere
sentito, in materia penale, è assoluto, generale e incondizionato, e comporta
il diritto per il prevenuto di esprimersi prima che l'autorità competente renda
un giudizio a suo detrimento;
che il beneficiario non può
tuttavia appellarsene per formulare richieste defatigatorie, la cui risposta
non sarebbe suscettibile – comunque sia – di influire sull'esito del procedimento;
che nella fattispecie è
indubbia la rilevanza del certificato di verifica dell'apparecchio radar
adoperato per lo specifico controllo di velocità, cui la Sezione della circolazione
ha dato riscontro;
che non si vede invece quale
influsso possa avere sull'accertamento dell'infrazione l'esistenza di una
valida convenzione tra le polizie comunali, la data e il numero delle
istruzioni tecniche di allestimento del controllo, l'esistenza di corse di
controllo e di un verbale di conformità, così come la pubblicazione della
segnaletica sul foglio ufficiale;
che la Sezione della
circolazione ha per altro fornito al ricorrente una convenzione tra le polizie
comunali di _______, ancorché non recante l'approvazione dei Consigli comunali
e la ratifica del Consiglio di Stato (cfr. il relativo allegato al rapporto 16
febbraio 2004 della polizia comunale di _________ nel fascicolo dell'autorità
di primo grado), ha indicato come il controllo sia stato eseguito – comunque
sia – con la collaborazione di un agente della polizia cantonale (rapporto
citato, punto 1), ha prodotto una lettera 14 maggio 2003 con cui l'autorità
cantonale autorizzava la polizia comunale a effettuare il controllo radar in
questione, ha indicato come le corse di verifica non fossero più necessarie
(rapporto citato, punto 2) e ha precisato come i limiti di velocità sono stati
"ufficializzati con decisione no. 1094, del 23 settembre 1999, e
pubblicati sul foglio ufficiale no. 77 del 28 settembre 1999" (cfr. dichiarazione
10 febbraio 2004 dell'Ufficio segnaletica stradale allegata al rapporto
citato);
che in siffatte evenienze, ben
poteva l'autorità di primo grado ritenere adempiuto il proprio dovere di far
fronte alle richieste formulate dal multato, ed emanare la propria decisione
senza concedere all'interessato l'ennesimo "termine per la
presentazione di osservazioni complementari" postulato dal ricorrente
con lettera del 25 marzo 2004 (pag. 2 in basso);
che ciò posto, il diritto di
essere sentito dell'insorgente non è stato violato, sicché il ricorso è destinato
su questo punto all'insuccesso;
che nel merito, nulla induce
in concreto a dubitare che il multato ha effettivamente commesso l'eccesso di
velocità rimproveratogli dalla Sezione della circolazione;
che l'entità della sanzione
inflitta è altresì proporzionata alla gravità del reato, rettamente commisurata
al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve quindi
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2 e 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
250.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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